La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25607 depositata il 14 novembre 2013 intervenendo in tema di licenziamento e risarcimento danni ha statuito che nell’ipotesi del fatto colposo del creditore, ex art. 1227, comma 2, c.c. – riferibile a un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione – forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede.
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società edile che si era rivolto al Tribunale al fine di dichiarare illegittimo il provvedimento di espulsione. Il giudice adito accoglieva le doglianze del dipendente e nel dichiarare illegittimo il licenziamento dell’operaio edile ordinava alla società datrice di lavoro la reintegra nel posto di lavoro e condannava la stessa al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegra. La società in ottemperanza della sentenza offri al dipendente di coprire un altro posto di lavoro in un cantiere a mille chilometri di distanza (peraltro ancora inattivo).
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso principale della società ed accogliere il ricorso incidentale del lavoratore hanno puntualizzato che “in tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui al primo comma dell’art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché, mentre nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso, la seconda di tali situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede”.
Nel caso di specie i giudici distrettuali rilevavano d’ufficio, nella sentenza impugnata, in applicazione dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., senza che al riguardo fosse stata sollevata alcuna eccezione, ha ritenuto che l’offerta della società fosse idonea ad “arrestare il danno”, non considerando che la relativa questione, in quanto eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere proposta dalla parte.
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