INPS – Messaggio 01 settembre 2017, n. 3406
Pensioni delle gestioni dei dipendenti pubblici – Applicazione delle risultanze delle verifiche reddituali nei confronti dei pensionati
Premessa
In attuazione dell’art. 35 del decreto legge n. 207/2008, convertito nella legge n. 14/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Istituto ha proceduto alla verifica nei confronti dei pensionati della gestioni pubbliche titolari di prestazioni collegate al reddito, acquisendo dall’amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti.
Si illustrano le modalità della verifica in oggetto e gli adempimenti che le Sedi dovranno porre in essere sia per le posizioni per le quali tale attività è stata completata mediante un’elaborazione centralizzata sia per quelle per le quali si richiedono ulteriori accertamenti.
1. Criteri generali e modalità di gestione del debito
Le verifiche sono state effettuate sulla base dei redditi diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2015 (redditi 2014) integrati con i dati presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2015.
Sono state elaborate le sole posizioni a debito.
Nel caso in cui, sulla base dei redditi esaminati, sono stati corrisposti importi superiori a quelli, spettanti è stato impostato a livello centrale il recupero dalla rata di gennaio 2018.
La trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con un recupero in un massimo di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544).
Il debito e le relative modalità di recupero saranno notificate agli interessati con comunicazione dedicata inviata a livello centrale.
Nei casi in cui la pensione interessata dal debito non abbia capienza sufficiente e il pensionato sia titolare anche di pensione diretta della gestione pubblica, l’importo residuo sarà automaticamente recuperato anche su tale trattamento.
Per il recupero dell’eventuale residuo, la Sede dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di restituzione.
Si rammenta che, comunque, ove lo ritengano opportuno ovvero a richiesta degli interessati, gli operatori delle sedi possono intervenire modificando il piano di recupero impostato a livello centrale.
2. Posizioni lavorate
Nella intranet, seguendo il percorso Servizi-Accesso ai servizi GPD (SIN) – “prospetto erogazione pensioni – esiti da rata – ottobre 2017” le sedi possono visualizzare i risultati delle operazioni effettuate per fornire agli interessati le informazioni necessarie.
Nella Intranet vengono inoltre messe a disposizione delle sedi le informazioni reddituali utilizzate per la lavorazione, dal percorso Servizi\Punto Fiscale\Piattaforma Fiscale\2016\Banca Dati Reddituale.
Il pensionato, entro 30 giorni dalla notifica può contattare la Sede che ha in carico la pensione e produrre ogni documentazione utile al chiarimento della posizione reddituale accertata dall’Istituto.
Le segnalazioni relative ai redditi 2014 diversi da pensione, previa verifica da parte delle Sedi, dovranno essere immediatamente comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica: helpfisco-GDP@inps.it indicando anche il cognome, nome e il codice fiscale dell’interessato/a.
Le informazioni ricevute verranno verificate e qualora risultino corrette verrà disposta l’integrazione/modifica della Banca dati reddituale in Gestione Fisco, dandone contestualmente comunicazione sia alla Sede richiedente, sia alla D.C. Pensioni al fine di autorizzare la sede competente alla lavorazione con il programma GPP WEB.
Eventuali anomalie riferite ai redditi da pensione relativi all’anno 2015 dovranno invece essere comunicate alla casella di posta elettronica SIN-Pensioni@inps.it, indicando nell’oggetto ” Anomalia Redditi Anno 2015″.
Prima di modificare le trattenute impostate dal centro sulla pensione, gli operatori devono effettuare le attività descritte propedeutiche al pagamento delle prestazioni collegate al reddito in misura corretta.
A conclusione delle verifiche la Sede dovrà comunicare all’interessato la situazione definitivamente accertata.
Qualora il pensionato presenti un’autodichiarazione dei redditi riferita all’anno reddituale 2016 e seguenti, le Sedi potranno procedere direttamente ad aggiornare gli importi della pensione in pagamento.
2.1 Verifica del diritto alle pensioni ai superstiti soggette ai limiti di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995
Il periodo considerato per la verifica è 1° gennaio/31 dicembre 2015.
Nella intranet, seguendo il percorso Servizi- Accesso ai servizi GPD (SIN) – “prospetto erogazione pensioni – esiti da rata – ottobre 2017” è possibile visualizzare:
– CAMPAGNA REDDITI 2015 – TABELLA_F ST.1 – elenco delle lavorazioni effettuate a debito.
– CAMPAGNA REDDITI 2015 – TABELLA_F ST.2 – elenco delle lavorazioni effettuate invariate
– CAMPAGNA REDDITI 2015 – TABELLA_F ST.3 – casi particolari – debiti per cui la sede dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non recuperato con le trattenute impostate a livello centrale e posizioni con anomalie che non hanno permesso di completare la campagna di verifica centralizzata.
CAMPAGNA REDDITI 2015 – TABELLA_F ST.4 – casi particolari – posizioni con anomalie che non hanno
permesso di completare la campagna di verifica centralizzata.
Per le posizioni di cui al punto 3 e 4 (TABELLA_F ST.3 e TABELLA_F ST.4) le Sedi sono tenute a controllare le anomalie segnalate ed operare in banca dati le opportune modifiche al fine di poter procedere alla verifica reddituale.
Si sottolinea che in sede di recupero del debito derivante dall’applicazione della Tabella F, le somme indebitamente corrisposte sono state considerate al lordo dell’IRPEF a suo tempo trattenuta e versata dall’Istituto in qualità di sostituto di imposta e concorreranno a ridurre l’imponibile dell’anno corrente (art. 10, lettera d)-bis del TUIR
2.2 Somma aggiuntiva
Il periodo considerato per la verifica è 1° gennaio/31 dicembre 2015.
Nella intranet, seguendo il percorso Servizi- Accesso ai servizi GPD (SIN) – “prospetto erogazione pensioni – esiti da rata – ottobre 2017” è possibile visualizzare le posizioni interessate dalla lavorazione.
3. Attività preliminari alla verifica reddituale
Le consuete procedure di controllo delle situazioni reddituali degli aventi diritto alle prestazioni collegate al reddito della Gestione dei dipendenti pubblici vengono effettuate utilizzando le informazioni messe a disposizione, per tali fini, da parte dell’Agenzia delle Entrate integrate con i redditi da pensione presenti nel Casellario centrale dei pensionati.
Per alcune posizioni si è proceduto centralmente ad escludere l’importo del reddito relativo a lavoro dipendente proveniente da Agenzia delle Entrate, dal computo dei redditi influenti poiché è risultato di pari importo rispetto ad altri redditi già presenti sulla banca dati reddituale.
Nello specifico si è provveduto a non tenere in considerazione il reddito da lavoro dipendente quando:
– l’importo del reddito da lavoro dipendente e assimilato sommato all’importo delle pensioni (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO) è uguale alla somma di tutti gli imponibili da pensione dell’anno 2014 (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI PENSIONI).
– l’importo del reddito da lavoro dipendente (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO) è uguale al REDDITO IMPONIBILE DA CUD 2015 (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO)
l’importo del reddito da lavoro dipendente (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO) è uguale al REDDITO ASSIMILATO DA CUD 2015 (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO)
4. Ulteriori istruzioni operative
A seguito della verifica centralizzata di cui al punto 2.1, diverse posizioni presentano un debito superiore a € 10.000.
Poiché, come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la lavorazione centralizzata opera solo per l’anno relativo alla campagna di verifica, al fine di evitare negli anni successivi accertamenti di debiti di notevole entità, gli operatori sono tenuti ad intervenire tempestivamente aggiornando i redditi degli anni 2016 e seguenti qualora la situazione del pensionato reddituale lo renda opportuno al fine di evitare il rischio di corrispondere prestazioni non dovute.
Si ricorda, inoltre, che in presenza di una concessione di un trattamento pensionistico o nel caso in cui venga modificata la composizione del nucleo familiare per cui il relativo trattamento deve essere assoggettato ai limiti di cumulabilità di cui alla tabella F della legge n. 335/1995, gli operatori delle Sedi sono tenuti a considerare tutti i redditi “c.d. influenti” del pensionato ed inserirli nella maschera 24 dell’applicativo pensioni GPP Web.
Si rammenta inoltre che la trattenuta verrà effettuata dal programma solo se presente la “S” nel campo riduzione tab.F L. 335/95 della maschera 20.
Per la verifica centrale delle somme aggiuntive illustrata al punto 2.2, si rammenta che qualora vengano corrisposte somme relative a più anni, le sedi devono riportare nell’applicativo pensioni GPP Web (maschera 100) i singoli anni di riferimento.
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