CORTE CASSAZIONE n. 27504 del 30 dicembre 2014
SENTENZA
sul ricorso 10762-2009 proposto da:
B. G. C., B. A. F., B. M. O., B. G. A., B. M. G., B. M. F. elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che li rappresenta e difende giusta delega a margine; AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2014 3198 Civile Sent. Sez. 5 Num. 27504 Anno 2014 Presidente: ADAMO MARIO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 30/12/2014 PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controrícorrente –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ENTRATE DI TEMPIO PAUSANIA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE; avverso la sentenza n. 28/2008 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il 24/04/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI; udito per il ricorrente l’Avvocato PICCIAREDDA che ha chiesto l’accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– intimati –
avverso la sentenza n. 28/2008 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il 24/04/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI; udito per il ricorrente l’Avvocato PICCIAREDDA che ha chiesto l’accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
I signori B., eredi di C. e M. P., propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Sardegna, sez. di Sassari, depositata il 24-4-2008, non notificata, che ha confermato un avviso di liquidazione dell’Invim conseguente a sentenza di accertamento del maggior valore di un terreno alienato dai coniugi Putzu 1’11 giugno 1990; sentenza, questa ultima, passata in giudicato e pronunciata all’esito di un ricorso mediante il quale i venditori avevano eccepito la preclusione all’accertamento deenvim derivante da una domanda di condono da loro presentata ai sensi della 1. n. 413 del 1991. Gli eredi B. articolano quattro motivi di ricorso. L’amministrazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, i ricorrenti sostengono che l’amministrazione finanziaria era tenuta a motivare correttamente il proprio atto impositivo al fine di garantire ai destinatari una tutela giurisdizionale piena. Invero il motivo è concluso dal seguente quesito: “si chiede che l’ecc.ma corte (..) voglia statuire che in virtù dell’art. 7 della 1. n. 212 del 2000 Invim — condono ex I. 413-91 — mancato perfezionamento — liquidazione – eredi l’amministrazione finanziaria è tenuta a motivare correttamente i propri atti impositivi al fine di garantire una piena tutela giurisdizionale per soggetti destinatari degli atti medesimi. Inoltre, se il provvedimento fa riferimento ad un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato all’atto che lo richiama o quantomeno se ne deve riprodurre il contenuto essenziale. Nel caso di specie, non essendosi verificate tali condizioni, l’operato dell’amministrazione deve considerarsi illegittimo e quindi errata la decisione impugnata”. Il motivo è inammissibile perché concluso da quesito direttamente calibrato sull’atto tributario, anziché sul tenore specifico della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 5863-13; n. 6134-09). Come più volte affermato da questa corte, l’unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla sentenza impugnata; e l’avviso di liquidazione (o di accertamento) non è un atto del processo. Consegue che il sindacato della Corte di cassazione non lo coinvolge, potendo esser calibrato soltanto sulla decisione di merito che dell’atto abbia affermato (o negato) la legittimità (v., per utili spunti, Cass. n. 10945-07; n. 19077-05). Nel caso di specie, la commissione tributaria regionale ha affermato che l’avviso di liquidazione aveva recato motivazioni sufficienti ad approntare una valida difesa. Trattasi di valutazione di merito posta a valle di un apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione sul solo versante (non oggetto di critica a mezzo di specifici riferimenti a distinte caratteristiche dell’atto) della congruenza della motivazione.
II – Col secondo e col terzo motivo, tra loro connessi e suscettibili di unitario esame, i ricorrenti denunziano (a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, 2 ° co., della l. n. 413 del 1991 e (b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, 11 0 co., della 1. cit., nonché degli artt. 1292 e 1306 c.c. Sostengono in sintesi che l’avvenuta presentazione di una domanda di condono da parte del de cuius imponeva all’amministrazione di notificare il susseguente avviso di liquidazione “ai soggetti legittimati”, e che, parimenti, il diniego di condono doveva essere comunicato ai “soggetti passivi”. Sostengono inoltre che la domanda di condono presentata da uno degli obbligati doveva esplicare i suoi effetti anche nei riguardi degli altri. I motivi, ove non inammissibili in relazione ai prospettati quesiti, che non consentono di cogliere gli elementi specifici del caso concreto, sono palesemente infondati. La tesi sostenuta è che l’amministrazione sarebbe obbligata, da un lato, a notificare atti formalmente impositivi relativi all’applicazione del condono o all’eventuale diniego e, dall’altro, che l’ipotizzata definitività del condono in favore di taluno degli obbligati in solido produrrebbe effetti anche nei confronti degli altri. L’assunto è completamente privo di pertinenza rispetto al caso concreto, il quale si presenta caratterizzato in tutt’altro modo. L’impugnata sentenza ha affermato che, in pendenza della lite concernente l’accertamento dell’Invim, la procedura di condono prevista dalla 1. n. 413 del 1991, di cui si erano avvalsi i contribuenti Putzu, non si era perfezionata a causa del mancato pagamento degli importi all’uopo stabiliti; dacché la loro opposizione contro l’accertamento era stata respinta con sentenza passata in giudicato. Ne era scaturito l’avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni che, avendo base nella sentenza detta, era stato notificato agli eredi in morte dei contribuenti. Codesta sequenza dei fatti non è contestata. Se ne desume che, non essendosi il condono perfezionato a seguito del mancato pagamento dei soggetti che l’avevano richiesto, è vano discettare degli ipotetici effetti favorevoli nei riguardi di asseriti coobbligati; e parimenti, essendosi trattato di obbligazione d’imposta consolidatasi nei riguardi dei contribuenti, l’acquisizione agli eredi della relativa posta passiva era automatica conseguenza dell’accettazione dell’eredità, senza alcuna necessità di notifica di atti intermedi.
III. – Col quarto motivo i ricorrenti deducono l’omessa motivazione della sentenza sui rilievi di merito esposti in una memoria asseritamente depositata in appello. Il quarto motivo è inammissibile per l’essenziale ragione che, mancando di riferimenti al contenuto specifico della memoria, non risulta specificato il fatto controverso, decisivo, in relazione al quale la motivazione andrebbe ritenuta carente.
IV. – Il ricorso è dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 21 ottobre 2014.
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