COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Emilia Romagna sez. 12 sentenza n. 948 depositata il 20 marzo 2017
Art. 20, d.P.R. n. 131/86 – ricomprensione nell’art. 10 bis, l. n. 212/00 – sussiste. Conferimento d’azienda- successiva cessione di quote – regime di participation exemption – si applica – abuso del diritto – non sussiste – applicazione art. 20, d.P.R. n. 131/86 – non è possibile.
Massima:
L’art. 20, d.P.R. n. 131/86, interpretato in chiave antielusiva – e, come tale, in grado di superare l’autonomia contrattuale delle parti e la qualificazione giuridica dei singoli atti, valorizzando solo i loro effetti economici – deve ritenersi rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 10 bis, Statuto del contribuente, che configura l’abuso in danno dell’ordinamento quando si compiono operazioni rientranti nei presupposti di cui alla predetta norma. Tuttavia, la fattispecie del conferimento di azienda non ricade nel punto n. 2 dell’art. 10 bis, l. n. 212/00, ovvero nella realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, in quanto, relativamente alle imposte dirette, il legislatore ha voluto incentivare tali operazioni con l’introduzione dell’art. 176 TUIR (disciplina di favore per questa modalità alternativa di circolazione di complessi aziendali). Il conferimento di azienda avviene con neutralità d’imposta e la successiva cessione delle partecipazioni nella società conferitaria può beneficiare nel regime della cd. participation exemption. Il comma 3 dell’art. 176 TUIR prevede che siffatte operazioni non rilevano ai fini dell’applicazione dell’art. 37 bis, d.P.R. n. 600/73, ovvero non si considera elusivo il conferimento di azienda in continuità di valori fiscali e la successiva cessione dell’azienda ricevuta. Il d.lgs. n. 128/15 abroga l’art. 37 bis suddetto ed ogni riferimento allo stesso deve essere posto in relazione all’art. 10 bis: da tutto ciò ne deriva che la cessione indiretta dell’azienda non possa costituire un fenomeno elusivo. In buona sostanza viene ricomposta la distanza tra le discipline delle due imposte, diretta (art. 176, TUIR) ed indiretta (art. 20, d.P.R. n. 131/86). L’atto di cessione di azienda è disciplinato in modo diverso dal conferimento della stessa in società, determinandone effetti giuridici diversi e nessuna delle norme indicate nel caso di specie può permettere la riqualificazione di un’operazione nell’altra, posto la loro sostanziale differenza. Diversamente verrebbe snaturato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, creando una vera e propria norma antielusiva esclusa dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in correlazione al disposto contenuto nell’art. 10 bis dello Statuto del contribuente. (art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73 – Cass. sent. n. 27067/16)
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