CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 164 del 8 gennaio 2016

AMMISSIONE – DIPENDENTE – CESSIONE D’AZIENDA – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – LEGITTIMAZIONE A PROPORRE ISTANZA DI FALLIMENTO

Per le cessione d’azienda assoggettata al regime di cui all’articolo 2112 c.c., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l’unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale.

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 13218/2014 proposto da C.N., M.M., P.E., P. E. nei confronti del Fallimento Idee Rosafiamma S.r.l., il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue. “Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue. C.N., M.M., P.E., P. E. proponevano opposizione allo stato passivo del Fallimento Idee Rosafiamma Srl chiedendo l’ammissione al passivo, a titolo di T.F.R., degli importi specificati in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c. dinanzi al Tribunale di Padova. Il Giudice, con decreto depositato il 14.4.2014, rigettava l’opposizione.

Avverso detto provvedimento C.N., M.M., P.E. ed P.E. hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il fallimento intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

Con il primo ed il secondo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di merito abbia omesso di rilevare che il Fallimento aveva l’onere di provare il trasferimento d’azienda e, nonostante il mancato assolvimento dell’onere stesso, il Tribunale di Padova ha ritenuto avvenuto il trasferimento.

I motivi risultano inammissibili in quanto – come risulta dal provvedimento impugnato – il trasferimento d’azienda e’ stato ritenuto provato in base alla natura, consistenza e valore delle attrezzature trasferisce ed il giudice ha deciso in base alla prova acquisita.

In realta’, con i primi due motivi, i ricorrenti prospettano a questa Corte alcune contestazioni di merito circa il modo in cui le prove dovrebbero, a detta degli stessi, essere valutate. Tali contestazione di merito non possono essere oggetto di valutazione in questa sede di legittimita’.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, nell’ipotesi in cui debba ritenersi provato l’avvenuto trasferimento d’azienda, la violazione dell’art. 2112 c.c. per avere, il Giudice di merito, escluso la responsabilita’ solidale del fallimento Idee Rosafiamma per la quota di TFR maturato dai ricorrenti alle dipendenze della societa’ fallita. Difatti, il Tribunale di Padova ha ritenuto che il Fallimento non dovesse rispondere dei crediti maturati a titolo di TFR dai ricorrenti sul presupposto che tale diritto di credito diverrebbe esigibile da parte del lavoratore solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro mentre, nel caso di specie, i lavoratori risultavano dipendenti della Andrea Del Vecchio Soluzioni Esclusive Srl, cessionaria della azienda della Idee Rosafiamma.

Va pero’ rammentato l’orientamento di questa Corte, secondo la quale in caso di cessione d’azienda assoggettata al regime di cui all’art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario e’ obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarieta’ e resta l’unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale.

Ne consegue che il lavoratore e’ legittimato a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto l’azienda, essendo creditore del medesimo (Cass. 11479/2013).

Alla luce della giurisprudenza richiamata il terzo motivo appare fondato dal momento che, nel caso di specie, i lavoratori chiedevano l’ammissione al passivo del Fallimento Idee Rosafiamma per il TFR maturato nel periodo in cui questi erano alle dipendenze della societa’ stessa.

Pertanto, il ricorso appare meritevole di accoglimento limitatamente al terzo motivo.

Resta peraltro da verificare l’esistenza della procura speciale di P.E..

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 15.7.15.

Il Consigliere rel.

Vista la memoria del fallimento;

Considerato:

che per mero refuso la relazione ha dato atto che il fallimento non aveva svolto attivita’ difensiva, quando invece e’ stato depositato controricorso;

che risulta dall’originale del ricorso che anche P.E. ha conferito regolare procura per la proposizione del presente ricorso;

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il terzo motivo del ricorso va accolto mentre vanno rigettati i primi due, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio anche per le spese al Tribunale di Padova in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Padova in diversa composizione.