CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 1896 del 1° febbraio 2016
LAVORO – PROCESSO DEL LAVORO – FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DI AVVALERSI DEI PROPRI DIPENDENTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO – NOTIFICA DELLA SENTENZA AI PROCURATORI DELL’INPS – IMPUGNAZIONE
In materia di invalidità pensionabile, l’accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell’assicurato, pur non contenendo propriamente l’accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all’esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all’entrata in vigore della L. 12 giugno 1984 n. 222) e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata (nel caso di specie, la parte ricorrente non specifica né dimostra, mediante richiamo agli atti e documenti di causa, la sussistenza delle condizioni medico legali per il diritto all’assegno in controversia).
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FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda di A.C. intesa al ripristino dell’assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. n. 222 del 1984, revocato in esito a visita di revisione.
La decisione di secondo grado è stata fondata sulle conclusioni della consulenza di ufficio rinnovata in secondo grado la quale aveva escluso che il complesso patologico sofferto dal ricorrente raggiungesse la percentuale di invalidità indispensabile per il riconoscimento del diritto alla prestazione in controversia. La Corte di appello ha dato altresì atto che, poiché la valutazione dell’ausiliare era stata inizialmente fondata sull’applicazione delle tabelle di cui al d.m. 5.2.1992 e quindi su parametri utilizzati per l’accertamento della capacità lavorativa generica, aveva disposto un supplemento di perizia per l’accertamento del grado di invalidità del C., con riferimento alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini. In ragione dell’esito negativo di tale supplemento di perizia la domanda del C. non poteva, pertanto, trovare accoglimento.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.C. sulla base di quattro motivi; l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo parte ricorrente, denunciando omesso esame di un punto decisivo della controversia, ha censurato la decisione per avere omesso di prendere in considerazione la sentenza n. 1083 del 2005 – passata in giudicato – con la quale era stato accertato il diritto del C. all’assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222 del 1984 Tale omissione – ha sostenuto- non era rispettosa del principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 383 del 1999, principio in base al quale, in ipotesi di assegno di invalidità riconosciuto con sentenza passata in giudicato, lo stesso può essere revocato solo quando al momento della visita amministrativa espletata dalla Commissione competente risulti un miglioramento delle condizioni di salute. La osservanza di tale principio avrebbe imposto alla Corte territoriale di procedere ad una comparazione tra la situazione accertata dal Tribunale con la sentenza n. 1083 del 2005, passata in giudicato, e la situazione del ricorrente all’atto della visita di revisione. Tale comparazione – si assume – avrebbe evidenziato che, rispetto al complesso invalidante accertato con la sentenza richiamata, la situazione del C. era rimasta immutata.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l. n. 222 del 1984, ha dedotto l’errore del giudice di appello per non avere effettuato il raffronto tra la situazione di salute del ricorrente al momento del primo accertamento giudiziale e quella esistente al momento della visita di revisione, essendosi la Corte territoriale limitata, sulla scorta della disposta consulenza di ufficio, a stabilire che non era stata raggiunto il grado di riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini, indispensabile ai fine del ripristino della prestazione revocata.
Con il terzo motivo di ricorso, denunziando nullità della sentenza o del procedimento e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ha dedotto che, sia in prime che in seconde cure, la domanda giudiziale non era stata correttamente intesa avendo il giudice di merito interpretato la stessa come intesa al conseguimento, per la prima volta, dell’assegno ordinario di invalidità.
Con il quarto motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ha censurato la decisione per essere la valutazione peritale, condivisa dalla Corte, frutto dell’utilizzazione delle tabelle di cui al d.m. 5.2.1992 relative all’invalidità civile. Ha segnalato l’errore del giudice di appello il quale, anziché procedere a rinnovo della c.t.u., aveva chiamato a chiarimenti lo stesso consulente che non aveva modificato la iniziale impostazione.
I primi tre motivi di ricorso, trattati congiuntamente per l’evidente connessione, sono manifestamente infondati.
E’ destituito di fondamento l’assunto che il giudice di appello non avrebbe correttamente interpretato la domanda giudiziale in quanto,la sentenza impugnata ha dato espressamente atto che la controversia aveva ad oggetto una prestazione revocata in sede di revisione.
In ordine poi alla dedotta inosservanza del principio affermato da ss.uu. n. 383 del 1999, si premette che con tale decisione è stato statuito che in materia di invalidità pensionabile, l’accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensione dell’assicurato, pur non contenendo propriamente l’accertamento di un diritto stipite comprendente il diritto ai singoli ratei di pensione, si estende non solo alla debenza dei singoli ratei, ma anche all’esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, compreso, oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo stato invalidante (attinente alla riduzione, nella percentuale stabilita dalla legge, della capacità di guadagno o di lavoro a seconda che il periodo considerato sia precedente o successivo all’entrata in vigore della legge n. 222 del 1984). La portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che, in relazione alla rilevanza attribuita dall’art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939, convertito con modificazioni nella legge n. 1272 del 1939, al recupero della capacità di guadagno da parte del pensionato – comportante la soppressione della pensione da parte dell’Istituto assicuratore quando tale capacità cessi di essere inferiore ai limiti di legge -, la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti e quindi, quando viene in questione la legittimità della revoca della pensione disposta dall’istituto assicuratore, va eseguito il necessario raffronto tra la situazione esistente all’epoca del precedente accertamento giudiziale e quella ricorrente al momento dell’emanazione dell’atto di soppressione per verificare se effettivamente vi è stata un’evoluzione in senso migliorativo dello stato di salute del pensionato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti con le sue personali attitudini.
Alla luce di tale principio è in tesi corretta l’affermazione del ricorrente secondo la quale con riferimento al medesimo stato invalidante ritenuto, con sentenza passata in giudicato, idoneo a determinare una riduzione della capacità di lavoro confacente alle attitudini in misura superiore ai due terzi, è preclusa una diversa valutazione in sede di revisione. In relazione alla concreta fattispecie, tuttavia, parte ricorrente, non specifica né dimostra, mediante richiamo agli atti e documenti di causa e, in particolare, alla relazione peritale di secondo grado ed alla sentenza n. 1083 del 2005 del Tribunale di Catanzaro, nel rispetto del disposto dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., che il quadro patologico accertato dal consulente tecnico d’ufficio di secondo grado, era esattamente sovrapponibile a quello in relazione al quale la sentenza ora menzionata aveva accertato, con efficacia di giudicato, la sussistenza delle condizioni medico legali per il diritto all’assegno in controversia. Al fine di consentire la verifica della sussistenza di tale presupposto, alla base delle censure svolte, parte ricorrente avrebbe dovuto, innanzitutto, specificamente indicare in relazione a quale quadro invalidante si era formato l’accertamento del requisito sanitario alla base della sentenza n. 1083/2005, e dimostrare, mediante puntuale ed esaustivo richiamo al contenuto della relazione peritale di secondo grado, condivisa dalla sentenza impugnata, che effettivamente il quadro patologico sofferto dal C. era rimasto immutato per cui ne risultava preclusa una diversa valutazione.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di Parte ricorrente si è sottratta a tale onere, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale e di verificare il relativo fondamento (v. Cass., n. 8932 del 2006, n. 1108 del 2006, n. 21659 del 2005, n. 16132; del 2005, n. 3803 del 2004, n. 15177 del 2002, n. 4777 del 1998 sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass. n. 3158 del 2003, n. 12444 del 2003, n. 1161 del 1995).
Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
L’assunto di parte ricorrente secondo il quale la Corte territoriale non poteva chiedere un supplemento di consulenza all’ausiliare già nominato ma doveva procedere alla nomina di un nuovo consulente d’ufficio è priva di fondamento normativo e risulta intrinsecamente inidonea a contrastare l’accertamento operato dal giudice di appello in ordine alla insussistenza di un grado di invalidità giustificativo dell’attribuzione della prestazione, richiesta.
In base alle considerazioni che precedono ed in adesione alla proposta del Relatore, non inficiata dalle deduzioni formulate da parte ricorrente nella memoria depositata, il ricorso deve essere respinto. Le spese sono liquidate secondo soccombenza.
L’ammissione del C. al gratuito patrocinio (v. doc. n. 11 allegato al ricorso per cassazione) esonera l’odierno ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, (cfr. Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
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