AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 09 febbraio 2017, n. 17/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero – Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015
La Convenzione 1° aprile 2015, stipulata tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede, prevede un sistema semplificato di tassazione dei proventi connessi alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, da parte di alcune categorie di soggetti residenti in Italia.
In attuazione degli articoli 2 e 10 della citata Convenzione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2016 (prot. n. 2016/171514), sono stati disciplinati gli adempimenti inerenti le imposte dovute sui redditi di capitale, sui redditi diversi di natura finanziaria, nonché sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Ciò premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, da parte del rappresentante fiscale degli Enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, si istituiscono i seguenti codici tributo:
-“1851” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Convenzione 1°aprile 2015 Repubblica italiana e Santa Sede – SALDO
– “1852” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Convenzione 1°aprile 2015 Repubblica italiana e Santa Sede – ACCONTO
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento“, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per il codice tributo “1852”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, è indicato il mese cui si riferisce l’acconto, (0006 per il primo acconto e 0011 per il secondo acconto), nel formato “00MM”.
Si precisa infine che il versamento da parte del rappresentante fiscale, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti rappresentati.
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