CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2018, n. 410
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza – Risarcimento del danno – Lesioni personali in capo ad un lavoratore dipendente – Azione del datore di lavoro a carico di un terzo – Competenza del giudice del lavoro – Esclusione.
Rilevato
che il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per materia ritenendo competente il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro nel giudizio introdotto da Roma Capitale nei confronti della S. s.r.l. (e nel quale era stata chiamata in garanzia la U.S. s.p.a.) volto ad accertare la responsabilità della convenuta nella causazione dell’infortunio in cui era rimasta coinvolta D.N. — dipendente del detto Ente Locale – ed a sentirla condannare al risarcimento del danno consistito nella mancata prestazione lavorativa da parte della N.; in particolare, la N., a seguito dell’evacuazione dei locali per un “allarme bomba”, urtava contro una base di metallo sulla quale erano poggiate delle scatole di cartone di proprietà della S. presso la sede commerciale di quest’ultima, procurandosi una ferita al piede destro e, quindi, si assentava dal lavoro;
che, con ordinanza del 6 ottobre 2009, il Tribunale ha sollevato conflitto ritenendo la domanda proposta da Roma Capitale nei confronti della S. fondata sulla affermata responsabilità extracontrattuale di quest’ultima ragion per cui il rapporto di lavoro non veniva in alcun modo in rilievo nel giudizio;
che il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso della individuazione della competenza del Giudice di Pace di Roma;
Considerato
che il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del Procuratore Generale;
che, infatti, oggetto della cognizione del giudice Giudice di Pace di Roma non era affatto il rapporto di lavoro tra Roma Capitale e la N., avendo il predetto ente agito in giudizio nei confronti della S. Ricambi s.r.l. unicamente per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’infortunio occorso alla propria dipendente nel locale commerciale della S. (danni consistiti nell’aver dovuto retribuire la N., pur non beneficiando della sua prestazione lavorativa per tutto il periodo di assenza dal lavoro pari a 36 giorni, corrispondendole per una somma complessiva di Euro 3.339,00 comprensiva dei contributi);
che con tale domanda Roma Capitale ha inteso agire nei confronti della S. per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. a tutela del credito, da prestazione lavorativa ( per tutte Sez. II, Sentenza n. 6132 del 12/11/1988 secondo cui : “Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente Invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell’ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell’infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell’ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente) (sulla tutela aquiliana del credito vedi anche, Cass. n. 7337 del 27/07/1998; Cass. n. 12941 del 22/11/1999 tra le varie);
che, pertanto, va affermata la competenza del Giudice di Pace di Roma trattandosi di causa il cui valore non è superiore a cinquemila euro, ai sensi dell’art. 7 , primo comma, cod. proc. civ. non rientrando, chiaramente, nella competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro neppure la domanda di garanzia nei confronti della U.S. s.p.a.;
che non si provvede in ordine alle spese trattandosi di trattandosi di regolamento richiesto d’ufficio (cfr. Cass. n. 21737/2004).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma e dispone la riassunzione della causa nei termini di legge; nulla per le spese del presente giudizio.
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