CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 gennaio 2018, n. 2011

Agevolazioni prima casa – Recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta – Mancato trasferimento residenza

Svolgimento del processo

La CTR della Lombardia, con sentenza n.26/13/2011 depositata in data 23.2.2011, non notificata, rigettava l’appello proposto da Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.210/12/2007 della CTP di Brescia pronunciata in contraddittorio con C.V., S.V., E.V. concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta, ex art. 1 della Tariffa – parte I, del D.P.R. n. 131 del 1986.

I contribuenti predetti i quali avevano usufruito dell’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di Registro ai sensi della nota 2- bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al DPR 131/1986 per l’acquisto della abitazione principale, non avevano trasferito la residenza nel termine di 18 mesi dalla stipula del contratto.

I giudici d’appello hanno ritenuto maturata la decadenza triennale, di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R., affermando l’inapplicabilità, nella specie, della proroga biennale del termine prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza di appello, sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1. La ricorrente, con atto notificato in data 4.4.2013 lamenta, con l’unico motivo di gravame la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 commi 1 e 1 bis della legge 27.12.2002 n.289 in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.

1.a.) Va preliminarmente evidenziato che l’impugnazione deve ritenersi tempestiva in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione dal 6.7.2011 al 30.6.2012 ai sensi dell’art. 39 del d.l. 98/2011 sul cd condono per liti minori.

Il motivo è fondato.

L’impugnata sentenza non si è attenuta al principio, espresso da questa Corte, e dal quale il Collegio non intende discostarsi, secondo cui “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dall’art. 11, comma 1, della legge27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto.”; (cosi Cass: 12069/10; nello stesso senso, Cass. 24575/10, Cass.20698/11, Cass. 5480/13; ord. n. 9072 del 2012; ord. n. 12069 del 2010, ord. 992 del 2016). Tale orientamento è stato di recente confermato, con riferimento all’imposta di registro da Cass. SU n.18574/2016.

2) 2. Il ricorso deve pertanto essere accolto. L’impugnata sentenza va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso originario essendo legittima la revoca dell’agevolazione non essendo contestato che gli acquirenti non avevano trasferito la residenza nel termine di 18 mesi dalla stipula del contratto.

Le spese del giudizio di merito possono essere compensate in ragione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna i resistenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2900,00, oltre spese prenotate a debito oltre accessori.