INPS – Circolare 29 marzo 2018, n. 60
Articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga previste dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017
1. Proroga della cassa integrazione guadagni in deroga
L’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni per il “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, prevede che, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le Regioni – a seguito di specifici accordi sottoscritti presso l’unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni stesse – possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017.
Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 152 del 9/01/2018, ha precisato che l’applicazione del citato comma 145 è vincolata alle risorse già assegnate alle Regioni e nei limiti delle somme ancora disponibili.
In proposito, l’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di destinare le risorse disponibili ad azioni di politica attiva del lavoro.
In base al combinato disposto delle due norme richiamate, le Regioni possono, pertanto, avvalersi dello strumento di cui al descritto comma 145 in alternativa alla loro destinazione alle azioni di politica attiva.
I trattamenti, finalizzati al compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni stesse, sono subordinati alla conclusione di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o della Regione stessa interessata. La Regione deve dare atto nel decreto che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra riportato.
2. Invio dei provvedimenti di concessione
Le Regioni dovranno trasmettere, esclusivamente tramite il sistema “SIP”, i provvedimenti concessori di cui al citato articolo 1, comma 145, emanati per interventi di cassa integrazione guadagni in deroga senza soluzione di continuità con prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. A tal fine, le Regioni dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale “33318”, all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale “01/01/2018”, avvalendosi esclusivamente del c.d. “Flusso B”. Al momento dell’invio del decreto concessorio, utilizzando il numero convenzionale “33318”, la Regione dovrà valorizzare il campo “autocertificazione della Regione”, appositamente previsto, dichiarando sotto la propria responsabilità che il decreto è stato emanato nel rispetto dell’articolo 1, comma 145, della L. n. 205/2017 e che, preliminarmente, è stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse Regioni.
Le Strutture territoriali dell’INPS, nell’emettere le relative autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga, dovranno utilizzare il numero di decreto convenzionale “33318” e come codice di intervento il codice “699”.
Il periodo di concessione per unità produttiva non può essere superiore a dodici mesi.
La prestazione di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concessa senza soluzione di continuità con i decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33317”.
La prestazione stessa può, altresì, essere concessa senza soluzione di continuità con i decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33340”, purché emanati entro e non oltre il 31/12/2016.
Pertanto, non può essere autorizzata la prosecuzione di quei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, aventi effetti con inizio nell’anno 2016 e termine nell’anno 2017, concessi con decreti emanati dalle Regioni nell’anno 2017, cioè inviati con numero convenzionale “33340” emanati dal 1 gennaio 2017.
Si rammenta che con il numero di decreto convenzionale “33317” le Regioni e le Province autonome hanno inviato i decreti di concessione di cassa integrazione guadagni in deroga all’articolo 2 del D.I. n. 83473/2014, che secondo la circolare del Ministero del lavoro n. 34/2016 dovevano essere emanati dalle Regioni entro e non oltre il 31/12/2016, contenenti periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari. Con il numero di decreto convenzionale “33340”, infine, le Regioni e le Province autonome hanno inviato i decreti di concessione di cassa integrazione guadagni in deroga all’articolo 2 del D.I. n. 83473/2014, contenenti periodi di intervento che hanno inizio nell’anno 2016 e termine nell’annualità 2017.
3. Flusso di gestione delle prestazioni
Per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni con il numero convenzionale “33318”, le Strutture territoriali dell’Istituto dovranno effettuare le seguenti verifiche:
a) rispetto del principio della continuità con una delle seguenti fattispecie:
– decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33317”;
– decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33340” (limitatamente ai decreti emanati nell’anno 2016);
b) rispetto del periodo di concessione non superiore a dodici mesi per unità produttiva.
I controlli citati verranno effettuati sulla piattaforma “Sistema Unico” per le prestazioni a sostegno del reddito.
Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la Struttura territoriale non potrà procedere ad emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo tempestivamente alla competente Direzione regionale per i successivi adempimenti.
4. Monitoraggio delle autorizzazioni
L’Istituto predisporrà in “SIP” delle schede di monitoraggio in cui saranno evidenziate, per ciascuna Regione, la stima degli importi dei decreti di concessione inviati in “SIP”, basati sulla spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente utilizzando il parametro di € 9,00 come costo medio orario della prestazione, comprensivo di oneri, moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione.
5. Istruzioni contabili
Le imputazioni contabili relative alla concessione delle prestazioni in argomento seguiranno le istruzioni contenute nel messaggio n. 33730/2004, con le particolarità introdotte dai pagamenti accentrati.
L’onere, da riferirsi alla gestione GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, sarà imputato al conto in uso GAU30113.
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