Corte di Cassazione sentenza n. 3673 depositata il 14 febbraio 2018 – In tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce per l’appunto una datio in solutum qualificabile come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell’art. 67, comma 1, legge fall.