Corte di Cassazione sentenza n. 3673 depositata il 14 febbraio 2018
FALLIMENTO – EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE – ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE – RESTITUZIONE AL VENDITORE DI MERCI ACQUISTATE E NON PAGATE – “DATIO IN SOLUTUM” – MEZZO ANORMALE DI PAGAMENTO EX ART. 67, COMMA 1, N. 2, LEGGE FALL. – CONFIGURABILITÀ – CONSEGUENZE
RILEVATO
che:
la Veicoli Industriali s.a.s. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della corte d’appello de L’Aquila che, in data 19-10-2016, ha confermato la decisione del tribunale di Lanciano, resa ai sensi dell’art. 702-bis e seg. cod. proc. civ., di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., in relazione a una rivendita di autoveicoli effettuata in luogo della liquidazione di cambiali rilasciate per il saldo del prezzo; la curatela ha replicato con controricorso;
la ricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo e’ dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, poiche’ la compravendita era stata qualificata da una clausola di riservato dominio a vantaggio del venditore: in tal senso, secondo la ricorrente, la riconsegna dei veicoli non sarebbe stata da qualificare come datio in solutum, e quindi come mezzo anomalo di pagamento, ma come adempimento di un’obbligazione avente a oggetto la consegna di beni determinati;
il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza, giacche’ non risulta che una simile questione sia stata consegnata al giudizio di appello;
la corte distrettuale ha esplicitamente affermato che l’appellante non aveva contestato la ricostruzione svolta dal primo giudice in ordine all’esistenza della datio in solutum; per cui era da considerare pacifico, in causa, che la societa’ fallita aveva infine rivenduto i veicoli perche’ non aveva potuto onorare i titoli di credito emessi in pagamento dell’anteriore acquisito;
onde sostenere la diversa tesi, la ricorrente ha richiamato un passaggio della comparsa di costituzione dinanzi al giudice di primo grado, recante l’inciso che la restituzione sarebbe stata “conseguenza di una clausola contrattuale che le due parti contraenti avevano stipulato e che per loro era imperativa”;
il rilievo e’ a tal punto generico da non permettere di sostenere una deduzione del tipo di quella posta al fondo della odierna censura; in ogni caso era onere della ricorrente assolvere al fine di specificita’ in relazione a cio’ che era stato devoluto in appello mediante apposito motivo di censura, posto che dalla sentenza emerge che gia’ il tribunale aveva ritenuto esistente la datio in solutum;
col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e il vizio di motivazione;
il motivo e’ inammissibile perche’ il ricorrente contesta la ricostruzione, di asserito carattere indiziario, che il giudice d’appello avrebbe svolto al fine di ritenere provata la conoscenza dello stato di insolvenza;
viceversa, secondo costante orientamento (art. 360-bis cod. proc. civ.), in tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce per l’appunto una datio in solutum qualificabile come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell’art. 67, comma 1, legge fall. (Cass. n. 193-01, Cass. n. 9690-00; Cass. n. 5356-99); sicche’, per sfuggire alla revocatoria, grava in tal caso sul convenuto l’onere della prova della condizione di inscientia decoctionis;
col terzo mezzo e’ dedotta la nullita’ del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., quanto alla condanna all’equivalente monetario dei beni;
si sostiene che una tale statuizione avrebbe potuto conseguire esclusivamente al caso di impossibilita’ di far luogo alla restituzione del bene oggetto del mezzo di pagamento anomalo;
anche il terzo motivo e’ inammissibile, poiche’ niente ha da spartire con la prospettata censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e poiche’, in ogni caso, non tiene conto di quanto esplicitamente accertato dal giudice del merito circa il mancato rinvenimento dei beni oggetto del contratto di compravendita; e’ appena il caso di precisare che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non e’ il bene in se’, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilita’ ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore (cfr. per tutte Cass. n. 14098-09, Cass. n. 2883-07);
le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.