Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia n. 2773 sez. 5 depositata il 4 luglio 2018
Massima
Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6905/2011 manca l’intenzionalità sanzionabile a termini di legge poiché un ritardo di tale entità non può che evidenziare l’accidentalità dell’evento e non quindi l’intenzionalità di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute. Nell’accogliere l’appello del contribuente, evidenzia la CTR siciliana che, tra l’altro, anche il legislatore ha aderito a tale impostazione con l’introduzione del principio del “lieve inadempimento” in base al quale viene stabilita la non decadenza dalla rateizzazione, nel caso in cui il ritardo del pagamento della prima rata non sia superiore a sette giorni (d. lgs. n.159 del 24-09-2015).
Testo:
Nel ricorso introduttivo la società lamentava la sproporzione tra la violazione dell’adempimento (due giorni di ritardo nel versamento della rata) e l’ammontare delle sanzioni irrogate in misura piena (30%) in cartella.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 15/07/2013 del 6.7.2012 rigettava il ricorso proposto.
Avverso detta sentenza propone appello il contribuente insistendo sul lieve ritardo che non comportava la decadenza della rateizzazione e ribadisce l’eccezione di tardività dell’iscrizione a ruolo. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l’appello proposto per le seguenti considerazioni.
E, invero, il ritardo di due solo giorni nel pagamento di una sola rata non può che evidenziare l’accidentalità dell’evento (Cass. n. 6905/11) e non quindi l’intenzionalità di sottrarsi a un pagamento di imposte dovute e legittimamente richieste, manca, quindi, nel caso in esame quell’intenzionalità sanzionabile a termini di legge. Inoltre, la misura eccessiva della sanzione per due soli giorni di ritardo non appare in linea con i precetti costituzionali della logica coerenza, oltre che della commisurazione alla capacità contributiva dei soggetti delle imposte anche sotto il profilo sanzionatorio.
E, d’altra parte, l’illogicità delle sanzioni, in caso di lievi ritardi è stata riconosciuta dallo stesso legislatore che, con il comma 31 dell’art. 23 del D.lg. n. 78/2011, ha esteso a tutti i tributi l’ulteriore riduzione a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, della sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.
Lo stesso concetto è stato poi ripreso e indicato più specificamente con il d.lgs. N. 159 del 24.09.2015 che ha introdotto il principio del “lieve inadempimento”, in base al quale viene stabilito che la rateizzazione non decade nel caso in cui il tardivo versamento della prima rata non sia superiore a sette giorni. Sulla base delle dedotte considerazioni, l’appello del contribuente deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della natura della presente controversia e del fatto che il contribuente con il ritardo, seppur lieve, ha originato l’emissione della cartella.
In accoglimento dell’appello proposto dalla soc. XXXX srl annulla la cartella di pagamento impugnata. Compensa le spese di giudizio.
Catania 21 giugno 2018
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