CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 settembre 2018, n. 21564
Rapporto di lavoro – Dirigente – Trasferimento – Domanda di cumulo dell’indennità di funzione – Mantenimento della posizione retributiva già maturata
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, ha rigettato la domanda di cumulo dell’indennità di funzione (ex ANAS) e della retribuzione di posizione avanzata da Di P. C. nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e ha dichiarato che resta ferma l’irriducibilità dell’importo minimo della retribuzione di posizione, determinato in misura non inferiore ad euro 19.584,56 per singola annualità. Ha altresì dichiarato compensate per intero tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
1.1. I giudici di appello hanno evidenziato che si verte in un’ipotesi di passaggio di una dirigente dall’Anas alla Provincia di Ascoli Piceno per mobilità, a seguito del trasferimento di competenze, e che oggetto della controversia è la cumulabilità o meno della indennità di funzione, precedentemente percepita dalla ricorrente presso l’Anas, con la retribuzione di posizione percepita presso l’Amministrazione convenuta.
1.2. Nell’accogliere il gravame della Provincia, la Corte territoriale ha osservato quanto segue:
– la fattispecie è regolata dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 112 del 1998 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo cui al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata;
– l’indennità di funzione dei dirigenti dell’Anas è prevista dall’art. 5 C.C.N.L. di comparto, il quale prevede che al dirigente compete un’indennità di funzione annua correlata alla posizione occupata e all’entità delle responsabilità attribuite;
– nella fattispecie in esame, essendo pacifico tra le parti che la garanzia alla dirigente ex Anas del “mantenimento della posizione retributiva già maturata” deve comprendere, oltre al trattamento economico fondamentale, anche l’indennità di funzione (emolumento fisso e continuativo), occorre stabilire se tale indennità sia o meno riassorbita dalla retribuzione di posizione, fermo restando che, stante l’espressa salvaguardia del trattamento complessivo precedentemente percepito, l’ammontare dell’indennità di funzione costituisce pur sempre il limite minimo al di sotto del quale non può scendere la retribuzione di posizione e ciò per non ricadere nella violazione del principio espressamente salvaguardato dal citato art. 7, comma 4, d.lgs. n. 112 del 1998, del divieto della reformatio in peius;
– alla luce dell’art. 27, comma 1, C.C.N.L. comparto Regioni e autonomie locali (area della dirigenza), i presupposti della retribuzione di posizione, al di là del diverso nomen iuris, sostanzialmente sono analoghi a quelli posti a fondamento dell’indennità di funzione, trattandosi in ambedue le ipotesi di trattamento economico accessorio riconosciuto al dirigente per l’oggettivo livello di responsabilità connesso all’incarico di funzione, il grado di rilevanza e la collocazione istituzionale dell’ufficio, come indicato anche dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S. sez. IV n. 1438 del 2005);
– di conseguenza, riconoscere alla dirigente transitata dall’Anas all’Amministrazione provinciale sia l’indennità di funzione che la retribuzione di posizione (per intero) significherebbe riconoscere (contra legem) una duplicazione dello stesso emolumento;
– allo stesso modo, non è conforme alla richiamata normativa ritenere l’indennità di funzione ricompresa nella retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), poiché tale prospettazione – sostenuta dalla parte appellata e condivisa dal Tribunale – verrebbe a determinare, come conseguenza paradossale e inaccettabile, che un emolumento del trattamento accessorio (l’indennità di funzione), ancorché fisso e continuativo nel comparto Anas, sarebbe considerato alla stregua del trattamento fondamentale dovuto al dirigente, in contrasto con le finalità dell’indennità di funzione annua che, come previsto dall’art. 5, comma 1, CCNL comparto Anas, è correlata alla posizione occupata nell’ufficio ricoperto nonché alla consistenza e all’entità delle responsabilità attribuite al dirigente, proprie di quella posizione, sicché l’indennità di funzione ricade senz’altro nel trattamento accessorio;
– il trattamento economico del personale dirigenziale delle Regioni e degli Enti locali è stato integralmente ridefinito dal C.C.N.L. del 10 aprile 1996, per cui la struttura della retribuzione (ora riferita alla qualifica unica dirigenziale) si compone di varie voci e cioè dello stipendio tabellare, dell’indennità integrativa speciale, della retribuzione individuale di anzianità, della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato e, di conseguenza, la nuova disciplina negoziale reca una compiuta ed esauriente regolamentazione della materia, innovando il sistema previgente anche in rapporto all’indennità di funzione, che l’art. 38 d.P.R. n. 333 del 1990 aveva introdotto per remunerare i nuovi livelli di responsabilità attribuiti ai funzionari apicali e che la sopraggiunta contrattazione collettiva ha poi sostituito con la c.d. “retribuzione di posizione”, considerando rilevanti gli emolumenti pregressi solo per quantificare lo stipendio tabellare di riferimento della nuova qualifica unica dirigenziale;
– in definitiva, se da un lato il dirigente Anas passato al comparto degli enti locali e assegnato a diverso incarico ha diritto a mantenere ferma, ove risulti di maggiore entità, l’indennità di funzione nell’importo già percepito in relazione alla precedente assegnazione, ciò non implica che la clausola di salvaguardia renda del tutto cumulabile la retribuzione di posizione con l’indennità di funzione; è infatti evidente che, una volta accertata l’omogeneità dei due emolumenti, ambedue convergenti a remunerare la posizione occupata nell’ufficio ricoperto, nonché la consistenza e l’entità delle responsabilità attribuite al dirigente, proprie di quella posizione, la norma di salvaguardia trovi attuazione nella mera considerazione della irriducibilità dell’importo annuo della risalente indennità di funzione, importo che resta tale anche nell’eventualità di un eventuale peso minimale della retribuzione di posizione;
– infine, stante l’accoglimento del gravame e la parziale riforma della sentenza impugnata, a fronte della reciproca soccombenza, considerato in maniera complessiva l’esito del giudizio, è giustificata l’integrale compensazione delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio.
2. Per la cassazione di tale sentenza la ricorrente Di P. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro: in particolare, dell’art.5 C.C.N.L. Anas 2000/2001 in combinato disposto con l’art. 7 d.lgs. n. 112 del 1998; dell’art. 4 DPCM n. 448 del 2000 in relazione all’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 112 del 1998; degli artt. 8,9, 10, 28 e 33 CCNL 1994/1997, comparto Regioni ed autonomie locali; degli artt. 1362, 1363, 1370 cod. civ. in relazione alla omessa valutazione e interpretazione del contratto stipulato tra la ricorrente e la regione Marche del 21.12.2001. Si assume che l’indennità prevista al C.C.N.L. Anas non è assimilabile alla retribuzione di posizione prevista al C.C.N.L. enti locali, in quanto la prima costituisce un’indennità fissa e continuativa, indipendentemente dalla variazione dell’incarico, e tale carattere (di emolumento fisso e continuativo) è riconosciuto anche dal DPCM 448/2000; per tale motivo, tale indennità non è da ritenere salario accessorio, ma componente stabile del trattamento economico e quindi tale da dover essere conservato al dipendente a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
2. Il secondo motivo verte sulla compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. Si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello ravvisato un’ipotesi di parziale reciproca soccombenza. Si sostiene che la ricorrente era risultata vittoriosa all’esito del giudizio, avendo dovuto ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della retribuzione di risultato, originariamente negatale dall’Amministrazione, per cui, anche se in appello aveva visto respinta la pretesa di cumulare tale trattamento con l’indennità di funzione, comunque il capo della sentenza di primo grado, non specificamente impugnato in appello, costituiva ragione di vittoria in giudizio.
3. Il ricorso è infondato.
4. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale non ha negato il carattere fisso e continuativo della indennità di funzione percepita dalla ricorrente quale dirigente dell’Anas e non ne ha negato la conservazione, quale componente del trattamento irriducibile, ma ne ha evidenziato la non cumulabilità con la retribuzione di posizione dopo il passaggio alle dipendenze dell’Amministrazione provinciale. Il ricorso per cassazione innanzitutto introduce una questione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, avente ad oggetto l’interpretazione del contratto individuale di lavoro stipulato dalla ricorrente con la Regione in data 21/12/2001: la questione, non trattata dalla sentenza impugnata, è ritenere nuova e come tale inammissibile.
5. La ricorrente ha poi fatto richiamo ai “commi 3, 4 e 5 dell’art. 28 CCNL” secondo cui la disciplina contrattuale consentirebbe di prendere in considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianità, l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo previsto per il personale delle aree dell’art. 4 DPCM n. 448 del 2000. Tale richiamo è inammissibile. Il C.C.N.L. invocato riguarda il personale non dirigenziale, come si desume dal suo complessivo tenore e dalla disciplina degli inquadramenti del personale trasferito. Quindi, correttamente la Corte di appello non ne ha fatto applicazione, né l’ha menzionato nella motivazione. Il quarto comma dell’art. 28 di tale contratto, laddove detta “Per le finalità di cui al comma 3, relativamente al personale trasferito dall’ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall’art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448”, intende fare riferimento alla determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al personale trasferito dallo Stato (art. 4 d.p.c.m. 448 del 2000) relativamente al personale di area non dirigenziale.
6. Il secondo motivo è infondato. Va premesso che nel caso in esame trova applicazione il testo del secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti”. La Corte di appello ha correttamente ritenuto la reciproca soccombenza, poiché la ricorrente non era risultata vittoriosa sull’intera domanda proposta del giudizio, ma solo su una parte di essa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 cod. proc. civ.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, cod. proc. civ.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. n. 3438 del 2016).
7. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
8. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.l3 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 23 febbraio 2021, n. 745 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della…
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 04 novembre 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di…
- CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 26 maggio 2022 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 9121 depositata il 31 marzo 2023 - La competenza per l'applicazione delle sanzioni disciplinari "minori" in capo al dirigente dell'ufficio presso cui il lavoratore presta servizio, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001,…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 968 del 20 febbraio 2023 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 1067 del 5 febbraio 2024 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…