AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 ottobre 2018, n. 21
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 e articolo 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Valutazione anti-abuso scissione proporzionale
Quesito
Le società istanti – ALFA S.p.a. (di seguito soltanto “Alfa”, ovvero “scindenda”) e BETA S.r.l. (di seguito soltanto “Beta”, ovvero “beneficiaria”) – intendono porre in essere un’operazione di scissione parziale proporzionale, da effettuarsi da parte di Alfa a beneficio di Beta, che determinerà l’assegnazione a quest’ultima dell’intero patrimonio immobiliare della scindenda, fatta eccezione per alcune unità a destinazione commerciale per le quali, secondo quanto affermato in sede di documentazione integrativa “è già in essere un accordo di acquisto da parte di un terzo”.
Entrambe le società sono di proprietà della famiglia Xa e presentano gli stessi quattro soci persone fisiche. In particolare, le compagini sociali sono così articolate:
– Alfa (capitale sociale Euro … – PN al 31.12.2017 Euro …) è partecipata dai sig.ri Tizio (27,64%), Caio (24,12%), Sempronio (24,12%) e Mevio (24,12%);
– Beta (capitale sociale Euro … – PN al 31.12.2017 Euro …) è partecipata dai sig.ri Tizio (5,94%), Caio (31,28%), Sempronio (31,40%) e Mevio (31,39%).
Alfa è attiva nel settore dell’impiantistica e detiene all’attivo un ramo immobiliare formato da immobili strumentali e civili, che intende assegnare a Beta, l’immobiliare di famiglia.
Le istanti espongono che, alla base del progetto di riorganizzazione in parola, vi è innanzitutto l’intenzione della proprietà di unire gli asset in insiemi omogenei all’interno del medesimo soggetto giuridico, con evidenti vantaggi in ordine alla razionalizzazione delle attività e alla specializzazione delle società attraverso le quali gli stessi sono detenuti.
Inoltre, lo scorporo della componente immobiliare da Alfa, per un verso, consentirebbe di migliorare la leggibilità (anche nei confronti del sistema bancario e degli stakeholders in generale) delle performance aziendali e, per altro verso, concentrando le componenti immobiliari di famiglia in un’unica società immobiliare (operante dunque in un settore caratterizzato da un livello di rischio intrinseco inferiore rispetto a quello dell’impiantistica), costituirebbe una forma di protezione patrimoniale dei beni che formano il ramo d’azienda scisso.
Sotto il profilo contabile e fiscale, l’operazione di cui sopra avverrà in totale continuità dei valori contabili e fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo delle società scissa e beneficiaria, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 173 del TUIR. L’operazione avrà effetto, anche ai fini contabili e fiscali, a partire dalla data dell’ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese dell’atto di scissione.
Trattandosi di scissione proporzionale, ai soci della scissa verranno assegnate nuove partecipazioni al capitale sociale della società beneficiaria in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa.
L’aumento di capitale in capo alla beneficiaria sarà effettuato in base al rapporto tra i valori effettivi del ramo oggetto di scissione della scindenda e della beneficiaria, come esposto nel prospetto riportato a pag. 2 della bozza di progetto di scissione. Non sono previsti conguagli in denaro.
Sulla base dell’assegnazione del capitale di nuova emissione ai quattro soci della scissa, già soci anche della beneficiaria, l’assetto proprietario di quest’ultima, a seguito dell’operazione, verrà ad essere così determinato:
– Tizio – quota pari al 21,74% del capitale;
– Caio – quota pari al 26,07% del capitale;
– Sempronio – pari al 26,10% del capitale;
– Mevio – quota pari al 26,10% del capitale.
Per quanto riguarda le riserve in sospensione di imposta presenti in capo alla scindenda, queste (come affermato a pag. 1 della documentazione integrativa) saranno ricostituite “in capo alla beneficiaria in misura proporzionale al rapporto tra il valore contabile del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria e di quello che residuerà per differenza in capo alla scissa, in ossequio a quanto previsto dall’art. 173 del TUIR”.
Nella medesima documentazione integrativa (pag. 1) viene altresì precisato che “nessun bene sociale della scissa e della beneficiaria sarà destinato a essere inutilizzato, sarà riservato al godimento personale o familiare dei soci o, comunque, sarà destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa” e che “non risultano indicazioni, da parte dei soci, circa l’intenzione di voler cedere le rispettive partecipazioni nelle società Alfa e Beta nel breve termine”.
Alla luce di quanto esposto, le istanti chiedono il parere in ordine all’eventuale abusività – ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 – dell’operazione sopra rappresentata, con riguardo ai comparti delle imposte dirette e dell’imposta di registro.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Le istanti ritengono che la descritta operazione di scissione parziale proporzionale non costituisca fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
In particolare, si afferma che la stessa è sorretta da plurime ragioni economiche, come quelle descritte in istanza, e in generale dalla necessità di procedere a una razionalizzazione delle attività di proprietà della famiglia e gestione delle stesse mediante società all’uopo designate e specializzate, con maggiori possibilità di apprezzamento anche dal sistema bancario.
Sono pertanto ritenute applicabili, in tema di tassazione diretta, l’art. 173 del TUIR che prevede la neutralità fiscale dell’operazione di scissione e, in tema di tassazione indiretta, l’imposta di registro in misura fissa, secondo quanto previsto per la tassazione degli atti societari.
Parere dell’agenzia delle entrate
Per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che l’operazione di scissione parziale proporzionale in esame non costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
Si rappresenta preliminarmente che, per richiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono – fra l’altro – indicare:
– il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
– le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
In relazione ai comparti delle imposte dirette e dell’imposta di registro, per i quali l’istante ha richiesto il parere della scrivente Agenzia, si osserva quanto segue.
Comparto imposte dirette
La fattispecie descritta consiste in una scissione parziale proporzionale della società Alfa Spa, attiva nel settore dell’impiantistica, in favore della società Beta Srl, esercente attività di compravendita e gestione immobiliare. Entrambe le società sono partecipate dai medesimi quattro soci persone fisiche, appartenenti alla famiglia Xa.
In particolare, la scissione comporterà l’assegnazione del patrimonio immobiliare della scindenda (con esclusione delle sole unità per le quali si afferma in istanza che è stato raggiunto un accordo per la futura cessione a terzi) alla società beneficiaria, la quale riveste il ruolo di immobiliare di famiglia.
Ciò premesso, si evidenzia che, in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’art. 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie – che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato – non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni delle istanti, nonché dell’analisi del contenuto dell’istanza di interpello e della documentazione integrativa trasmessa, sinteticamente riportate nell’esposizione del quesito, si ritiene che l’operazione di scissione parziale proporzionale prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario. La scissione in esame appare, infatti, operazione fisiologica nell’ambito della riorganizzazione prefigurata in istanza, volta a separare l’attività industriale e commerciale da quella immobiliare, al fine di sviluppare al meglio le due attività e diversificare i rischi.
Rimane fermo che l’operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’art. 173 del TUIR (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai commi 5 e 6 dell’articolo 172) e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.
Comparto imposta di registro
Per quanto attiene all’imposta di registro, si è dell’avviso che l’operazione prospettata, per le medesime ragioni sopra esposte, non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale “indebito”.
Resta inteso che, così come prospettato in istanza, l’operazione sarà assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto previsto dal TUR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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