INPS – Circolare 29 novembre 2018, n. 115
Gestione Dipendenti Pubblici. Sistemazione delle posizioni assicurative del personale del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – finalizzata alla liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema SIN 2
SOMMARIO: Con la presente circolare vengono fornite indicazioni circa le attività che gli Uffici competenti delle Questure-Reparti/Prefetture dovranno porre in essere per la sistemazione delle posizioni assicurative del personale del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
In seguito al completamento del passaggio sull’applicativo Nuova Passweb di tutte le posizioni del personale del Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza – sono state intraprese e portate a termine le sessioni formative sull’utilizzo del citato applicativo dirette al personale degli Uffici Amministrativo Contabili delle Questure e degli altri Reparti, nonché al personale dei Servizi Contabilità e Gestione Finanziaria delle Prefetture, per la gestione dei conti assicurativi degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Ciò premesso, da un’analisi delle posizioni assicurative del personale in oggetto, presenti nella banca dati dell’Istituto, sono emerse criticità riguardanti sia l’aspetto giuridico che economico.
Pertanto, nelle more della realizzazione delle attività volte alla sistemazione massiva di tali posizioni, già intraprese dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – in accordo con questo Istituto, gli Uffici competenti sopra indicati dovranno implementare ed eventualmente correggere, attraverso l’applicativo Nuova Passweb, le posizioni assicurative del personale della Polizia di Stato in fase di pensionamento, relativamente al periodo intercorrente dalla data di assunzione in servizio fino al 30 settembre 2012. Per i periodi di tale arco temporale deve essere verificata la congruenza e la completezza dei dati acquisiti, intervenendo eventualmente per la correzione attraverso l’applicativo Nuova Passweb.
I periodi successivi al 30 settembre 2012 e fino al 31 dicembre 2014 saranno oggetto della citata sistemazione massiva da parte dell’Amministrazione, mentre per i periodi dal 1° gennaio 2015 l’eventuale sistemazione sarà curata dal MEF/NOIPA.
In tal modo, i dati presenti in posizione assicurativa, integrati con le informazioni specifiche relative al cosiddetto “ultimo miglio”, saranno direttamente utilizzabili al fine della determinazione del trattamento pensionistico.
Pertanto, per le cessazioni dal servizio con decorrenza 1° gennaio 2019, i trattamenti pensionistici del personale della Polizia di Stato saranno liquidati esclusivamente con la nuova procedura SIN 2, facendo diretto riferimento alle informazioni contenute nel conto assicurativo dell’iscritto e superando definitivamente l’utilizzo del modello PA04.
Si precisa che, dopo il primo pagamento delle pensioni liquidate con la nuova procedura, si potranno operare le ulteriori riliquidazioni a qualsiasi titolo solo a seguito di nuove disposizioni da parte dell’Istituto, che saranno emanate successivamente alla sistemazione massiva delle posizioni assicurative.
Di seguito si riepilogano le attività che gli operatori delle Questure-Reparti/Prefetture dovranno porre in essere, attraverso l’applicativo Nuova Passweb e con l’ausilio degli strumenti messi a disposizione all’esito dei corsi di formazione, per la sistemazione delle posizioni assicurative, fino al 30 settembre 2012, dei pensionandi della Polizia di Stato il cui trattamento pensionistico decorre dal 1° gennaio 2019, per la corretta individuazione delle retribuzioni imponibili con l’indicazione separata dei benefici di cui all’articolo 4 del D.lgs n. 165/1997, dell’indennità di aeronavigazione e dell’indennità di imbarco.
Le attività da porre in essere sono le seguenti:
– verifica delle sovrapposizioni di periodi ed eventuale correzione;
– verifica della situazione giuridica fino al 31 dicembre 1992;
– completa sistemazione del periodo dall’1/1/1993 al 31/12/2004;
– sistemazione della situazione giuridica economica dall’1/1/2005 al 30/9/2012;
– presa d’atto della situazione giuridica-economica dall’1/10/2012 al 31/12/2014 e dal 1° gennaio 2015 in poi;
– attribuzione delle maggiorazioni;
– inserimento provvedimenti ante- subentro;
– anticipo DMA fino alla cessazione;
– dati di “ultimo miglio”.
Si ricorda che l’anticipo DMA è consentito per un periodo complessivo non superiore a 8 mesi e può riferirsi esclusivamente all’assenza di denunce ricomprese fra l’ultima registrata in posizione assicurativa e la denuncia relativa alla data di cessazione del servizio. Pertanto, l’anticipo DMA non può colmare lacune contributive cui fanno seguito periodi per i quali è stata presentata regolare denuncia attraverso ListaPosPa.
Si rammenta, inoltre, che per “ultimo miglio” si intende l’insieme dei dati pensionistici necessari alla liquidazione della quota A di pensione e alla valorizzazione di particolari disposizioni normative da gestire in sede di pensione (la maggiorazione della base pensionabile ai sensi dell’art. 4 del D.lgs n. 165/97, i benefici per gli ex combattenti previsti dalla legge n. 336/70, l’indennità di aeronavigazione, ecc.) e che, con l’ultimo anticipo, l’Amministrazione certificherà la prevista cessazione dal servizio del proprio dipendente nella procedura Nuova Passweb.
Infine, con riguardo alle modalità da seguire per la trasmissione dei dati utili per il TFS, in sostituzione del mod. PA04, e per le modalità di riliquidazione delle pensioni, saranno fornite successivamente le relative istruzioni operative.
In attesa di tali indicazioni, si ricorda che gli Uffici amministrativi competenti del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – dovranno procedere, per i loro amministrati, attraverso l’applicativo Nuova Passweb, anche alla sistemazione dei periodi utili ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS).
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