TRIBUNALE DI TRENTO – Ordinanza 31 maggio 2018 – Contrasto con il precetto ex art. 3, comma 1, escludono dal diritto all’esonero contributivo i datori di lavoro che abbiano proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, i quali nei sei mesi precedenti erano alle dipendenze a tempo indeterminato di altro datore, ma i cui rapporti erano sospesi a zero ore per essere quel datore stato ammesso alla integrazione salariale straordinaria