AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 gennaio 2019, n. 7
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fatture precedute da scontrino
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa (di seguito istante) pone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato. L’istante chiede se la fattura a richiesta del cliente (che definisce “fattura con scontrino”) debba essere necessariamente elettronica, considerata:
– la previsione contenuta nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), che, in determinate situazioni, consente di non emettere fattura se non a richiesta del cliente;
– la prossima entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (fissata, in generale, al 1° gennaio 2019).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene di non essere «obbligato ad emettere fattura elettronica, in quanto la normativa e la prassi fiscale prevedono la possibilità di annotare la “fattura con scontrino non elettronica” nel registro dei corrispettivi con la dicitura “fattura emessa da numero a numero”» e, dunque, di poter emettere «la fattura con scontrino non elettronica al fine di evitare la duplicazione dell’IVA sulla specifica vendita certificata sia da fattura che da scontrino».
Parere dell’agenzia delle entrate
Pur in assenza di una specifica indicazione sul punto, sembra potersi desumere che l’istante sia un soggetto che svolge attività di commercio al minuto e assimilate.
In riferimento a tali soggetti e attività l’articolo 22 del decreto IVA prevede che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]».
In assenza di fattura, i corrispettivi, per i quali «sussiste l’obbligo di certificazione fiscale stabilito dall’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696).
Inoltre, «Lo scontrino fiscale, emesso all’atto della consegna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la ricevuta fiscale, aventi le caratteristiche indicate al primo comma, possono essere utilizzati come documenti idonei ai fini dell’osservanza della disposizione contenuta nell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (articolo 3, comma3, del d.P.R. n. 696 del 1996).
A chiarimento delle disposizioni citate, l’Amministrazione finanziaria ha già precisato da tempo (si veda la circolare ministeriale n. 97 del 4 aprile 1997) che:
a) avendo la fattura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto IVA funzione sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, «è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato in ordine soprattutto alle operazioni poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972»;
b) «l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata.
Va da sé che, in tal caso, come, peraltro, già previsto con la circolare ministeriale n. 249/E dell’11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita, vanno scorporati dal totale giornaliero.
In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite».
Le precisazione richiamate non risultano superate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale, all’articolo 1, commi 909 e ss., ha introdotto un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Infatti, come evidenziato in molteplici occasioni durante l’evoluzione normativa sfociata nel citato obbligo generalizzato (si vedano, ad esempio, le risoluzioni nn. 88/E del 19 ottobre 2015 e 98/E del 25 novembre 2015, nonché, da ultimo, la circolare n.13/E del 2 luglio 2018), la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole ed i relativi chiarimenti precedenti con riferimento generale alla fatturazione.
In questo senso, peraltro, vanno lette anche le istruzioni contenute nelle specifiche tecniche, di cui all’allegato A al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 (disponibili, con i relativi aggiornamenti, sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzowww.agenziaentrate.gov.it) laddove, nelle ipotesi di fatture elettroniche precedute da scontrino, si prevede la compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con specifiche informazioni (quali, ad esempio, per il “RiferimentoTesto” «l’identificativo alfanumerico dello scontrino»).
Alla luce di quanto sopra, fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino” citata dall’istante possa avere forma analogica.
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