MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 31 dicembre 2018, n. 24
Imprese adibite alla pesca marittima – Misure di arresto temporaneo non obbligatorio – Indennità giornaliera onnicomprensiva
Decreta
Art. 1
(Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio)
Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958. n. 250, è concessa, a decorrere dall’anno 2018, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro, per un massimo di quaranta giorni nell’arco dell’anno.
L’indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell’attività lavorativa è conseguente:
a) all’adozione di provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:
– limitazioni all’uscita e all’entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione;
– periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente allorquando siano stabiliti, su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo;
b) all’indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima;
c) ad arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea;
d) ad allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.
Art. 2
(Indennità per misure di arresto temporaneo obbligatorio)
In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, è altresì concessa, per l’anno 2018, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.
L’indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiare quale giornata lavorativa.
L’indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell’attività lavorativa è conseguente all’applicazione dei seguenti provvedimenti emanati nel corso dell’anno 2018 sia dall’amministrazione centrale che dalle amministrazioni competenti sul territorio:
a) disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l’arresto temporaneo obbligatorio, sia per quanto riguarda le misure tecniche successive all’interruzione temporanea;
b) disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;
c) disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
d) disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
e) disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo;
f) altri provvedimenti dell’amministrazione centrale e delle amministrazioni competenti sul territorio che potranno essere emanati nel corso dell’anno 2018.
Art. 3
(Beneficiari)
Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 non sono riconoscibili agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
In caso di soci proprietari dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria, sia essa di persone che di capitali.
L’indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurarle, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 4
(Modalità di accesso all’indennità)
Le imprese di cui agli articoli 1 e 2 inoltrano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, una singola istanza per ogni unità di pesca presenti in azienda, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”. La procedura di inoltro e i relativi allegati verrà dettagliatamente comunicata con apposite istruzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero www.lavoro.gov.it nella pagina web dedicata al fermo pesca.
Nell’istanza, presentata per ogni unità di pesca presente in azienda, munita, secondo la normativa vigente, di una marca da bollo da apporsi sull’attestazione di cui al successivo punto i), devono essere indicati:
a) ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail e generalità complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi dell’unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell’unità da pesca, Direzione Marittima di giurisdizione dell’Ufficio di iscrizione, numero UE, numero di iscrizione nei Registri delle Imprese di Pesca;
c) ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
d) cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (sia non obbligatorio che obbligatorio) con l’indicazione degli estremi dei provvedimenti che ne hanno attivato l’arresto e relativi periodi di interruzione effettuati;
e) numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività effettuati specificati per ogni causale (sia non obbligatorio che obbligatorio);
f) elenco dei marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo (sia non obbligatorio che obbligatorio) dell’attività, redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale del datore di lavoro, cognome e nome, il codice fiscale, le coordinate bancarie per l’accreditamento dell’indennità;
g) dichiarazione: “il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del d.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti”;
nonché dovranno essere allegati:
h) modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l’indennità, corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito a conferma del medesimo IBAN;
i) dichiarazione di avvenuto fermo dell’unità di pesca completa di attestazione dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione temporanea (sia non obbligatoria che obbligatoria), da presentare all’Autorità stessa anche contestualmente al ritiro dei documenti di bordo depositati ad inizio arresto temporaneo, al fine di attestare l’effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo (sia non obbligatorio che obbligatorio con causale dettagliatamente esplicitata), il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati ed i marittimi regolarmente imbarcati per i giorni indicati per ciascun marittimo (vedi Allegato 1).
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.
Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità, sono considerate inammissibili le istanze non complete degli elementi richiesti dal comma 2, lettere da a) a g) e degli allegati di cui al comma 2, lettere h) e i), nonché le istanze presentate dopo il 28 febbraio 2019.
Art. 5
(Modalità di istruttoria dell’istanza e impegno delle risorse)
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione svolge l’istruttoria sulle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità, e predispone il relativo decreto di autorizzazione relativo al riconoscimento dell’indennità derivante da misure di arresto della pesca marittima, allegando allo stesso gli elenchi degli aventi diritto.
I predetti elenchi saranno predisposti separatamente raggruppando gli Uffici Marittimi di iscrizione per giurisdizione di Direzione Marittima.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, una volta adottato il provvedimento di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto, lo trasmette, entro il 30 giugno 2019, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, provvede, entro il 31 dicembre 2018, ad impegnare in favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione marittima le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità a carico dell’unità di voto 1.3, di pertinenza del centro di responsabilità “Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca”, sulla missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione”, azione “Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura”, capitolo 1481, piano gestionale 1, denominato “Spese relative alle misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche” per quanto concerne l’arresto temporaneo obbligatorio di cui all’art.1, comma 121, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, provvede, entro il 31 dicembre 2018, ad impegnare – per le sole risorse stanziate per l’anno 2018 – a favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione marittima le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità a carico dell’unità di voto 1.3, di pertinenza del centro di responsabilità “Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca”, sulla missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione”, azione “Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura”, capitolo 1481, piano gestionale 7, denominato “Indennità giornaliera omnicomprensiva per sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio della pesca” per quanto concerne l’arresto temporaneo non obbligatorio di cui all’art. 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 come modificata dall’articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio Centrale di Bilancio provvede alla registrazione dell’atto di impegno e all’apposizione del relativo visto di conformità.
Art. 6
(Modalità di quantificazione e liquidazione dell’indennità)
Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 come modificata dall’articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura trasmette, entro trenta giorni della ricezione, il decreto di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto ai Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima ed eroga le risorse finanziarie, nei limiti delle richieste pervenute, a mezzo di specifiche aperture di credito in favore degli stessi, a valere sugli impegni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 5 del presente decreto. I Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima provvedono all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari.
Gli elenchi degli aventi diritto all’erogazione dell’indennità devono riportare i dati necessari per la compilazione degli attributi anagrafici per persona fisica, sul sistema SICOGE, di seguito indicati:
– Codice fiscale;
– Cognome;
– Nome;
– Sesso (M, F);
– Luogo di nascita, provincia;
– Data di nascita.
– Codice IBAN.
I Funzionari delegati provvedono all’erogazione delle indennità individuate nel decreto di autorizzazione – che costituisce elemento giustificativo ai fini della rendicontazione della spesa – nel limite dello stanziamento annuo previsto dall’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dall’articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché, per l’anno 2018, dello stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 121, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Nell’eventualità in cui le indennità autorizzate in relazione alle domande pervenute siano inferiori agli importi stanziati, si procederà al disimpegno delle risorse non utilizzate.
Le Amministrazioni interessate, compresi i Funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, svolgono le attività previste dal presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sui siti internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www. lavoro .gov.it, del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo www.politicheagricole.it, del Ministero dell’economia e finanze www.mef.gov.it e delle Capitanerie di porto – Guardia costiera www. guardiacostiera, gov.it.
ALLEGATO
(Omissis)
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