MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 1 del 7 marzo 2023
Indennità giornaliera onnicomprensiva in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio
Art. 1
(Indennità per misure di arresto temporaneo obbligatorio)
1. In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è concessa, per l’anno 2022, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.
2. L’indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.
3. L’indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell’attività lavorativa è conseguente all’applicazione dei seguenti provvedimenti emanati nel corso dell’anno 2022 sia dall’Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di:
a) disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l’arresto temporaneo obbligatorio che per quanto riguarda le misure tecniche previste dalla legislazione vigente;
b) disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;
c) disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
d) disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
e) disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.
Art. 2
(Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio)
1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è concessa, per l’anno 2022, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno.
2. L’indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.
3. L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all’ormeggio.
4. L’indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:
a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall’Autorità marittima in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate.
Art. 3
(Beneficiari)
1. L’indennità di cui agli articoli 1 e 2 non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
2. In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali.
3. L’indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
4. L’indennità giornaliera onnicomprensiva, di cui agli articoli 1 e 2, è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.
Art. 4
(Modalità di accesso all’indennità)
1. Le imprese di cui agli articoli precedenti inoltrano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali – una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 15 marzo 2023, esclusivamente tramite il sistema telematico denominato “CIGSonline”, non essendo ammesse altre forme di presentazione delle istanze. La procedura di inoltro degli allegati è dettagliatamente comunicata con apposite istruzioni, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it nella pagina web dedicata al fermo pesca.
2. L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”.
La scheda da allegare all’istanza (Scheda 9 – anno 2022 – dichiarazione di avvenuto fermo), disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve indicare, nella parte riservata all’azienda:
a) ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, pec e generalità complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi dell’unità da pesca: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM e GG, ufficio di iscrizione dell’unità da pesca, Direzione Marittima di giurisdizione dell’Ufficio di iscrizione, numero UE, numero di iscrizione nei Registri delle Imprese di Pesca;
c) ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
d) cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (obbligatorio e non obbligatorio) con l’indicazione degli estremi dei provvedimenti che hanno attivato l’arresto e relativi periodi di interruzione effettuati;
e) numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività effettuati, specificati per ogni causale (sia obbligatorio che non obbligatorio);
f) elenco dei marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività (sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio), redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale, cognome e nome del lavoratore, giorni di fermo effettuati;
g) dichiarazione: “il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati riservati, riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati”; l’informativa per il trattamento dei dati è disponibile sulla pagina web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata al fermo pesca.
3. All’istanza devono essere allegati:
a) Scheda 9 – anno 2022 – dichiarazione di avvenuto fermo comprensiva dell’attestazione dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione temporanea, da presentarsi all’Autorità stessa anche contestualmente al ritiro dei documenti di bordo depositati ad inizio arresto temporaneo. La consegna dei documenti di bordo è prevista per il solo “arresto temporaneo obbligatorio” di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 70970 del 15 febbraio 2022 e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 179339 del 21 aprile 2022 e successive eventuali integrazioni e/o modifiche. Per l’arresto non obbligatorio è prevista la presentazione di apposita dichiarazione in carta semplice e duplice copia, datata e firmata dal Comandante/armatore, da consegnarsi nel porto in cui si esercita la propria attività oppure attraverso la presentazione “on line”, indirizzata all’Ufficio pesca dell’Autorità marittima d’iscrizione, non oltre le ore 12:00 del primo giorno di fermo non obbligatorio, ovvero, qualora l’interruzione avvenga nelle giornate di sabato e domenica, entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì. La scheda 9 nella parte riservata all’Autorità Marittima deve contenere l’indicazione dettagliata delle causali, il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati, sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio, i marittimi regolarmente imbarcati con i giorni di fermo indicati per ciascuno di essi e dovrà essere restituita timbrata in ogni foglio;
b) File FPO-2022 disponibile nella pagina web dedicata al fermo pesca, da compilare in tutti i campi, senza modificarne l’impaginazione;
c) modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l’indennità, corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito a conferma del medesimo codice IBAN;
4. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.
5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità, sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui al comma 2, degli allegati di cui al comma 3, le istanze presentate dopo il 15 marzo 2023 e le istanze presentate con modalità differenti dall’invio telematico attraverso la piattaforma “CIGSonline”.
6. Fino alla data di pubblicazione del presente Decreto Interministeriale, le giornate di fermo pesca non obbligatorio dovranno essere attestate tramite il sistema dell’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, ed allegate all’istanza.
Art. 5
(Modalità di istruttoria dell’istanza e impegno delle risorse)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali – svolge l’istruttoria delle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità, e predispone il decreto di autorizzazione relativo al riconoscimento dell’indennità derivante da misure di arresto obbligatorio e non obbligatorio della pesca marittima, con gli elenchi degli aventi diritto, distinti per giurisdizione di Direzione Marittima.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali -, una volta adottato il citato provvedimento di autorizzazione, mette a disposizione dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, entro il 30 settembre 2023, le risorse stanziate per l’anno 2022, necessarie alla liquidazione delle indennità, a carico dell’unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità “Direzione Generale degli ammortizzatori sociali”, sulla missione “Politiche per il lavoro”, programma “Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione”, azione “Sostegno e promozione dell’occupazione e del reddito”, capitolo 2230, piano gestionale 1, denominato “Ammortizzatori in deroga”, per quanto concerne l’arresto temporaneo obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali -, una volta adottato il citato provvedimento di autorizzazione, mette a disposizione dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, entro il 30 settembre 2023, le risorse stanziate per l’anno 2022, necessarie alla liquidazione delle indennità, a carico dell’unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità “Direzione Generale degli ammortizzatori sociali”, sulla missione “Politiche per il lavoro”, programma “Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione”, azione “Sostegno e promozione dell’occupazione e del reddito”, capitolo 2230, piano gestionale 1, denominato “Ammortizzatori in deroga”, per quanto concerne l’arresto temporaneo non obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio Centrale di Bilancio – provvede agli adempimenti contabili prescritti dalla legge.
Art. 6
(Modalità di quantificazione e liquidazione dell’indennità)
1. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti disponibili pari ad euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) per il fermo pesca obbligatorio ed euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) per il fermo pesca non obbligatorio, le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali – trasmette il decreto di autorizzazione corredato dall’elenco degli aventi diritto al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed ai Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, impegnando e trasferendo le risorse finanziarie in favore degli stessi Funzionari delegati, nei limiti delle richieste pervenute, a mezzo di specifiche aperture di credito, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 123 e 124, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, provvedono all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari ed all’erogazione delle indennità individuate nel decreto di autorizzazione che costituisce elemento giustificativo ai fini della rendicontazione della spesa.
3. Gli elenchi degli aventi diritto all’erogazione dell’indennità devono riportare i dati necessari come di seguito indicati:
– Codice fiscale;
– Cognome;
– Nome;
– Indirizzo di residenza/domicilio;
– Codice IBAN.
4. Le Amministrazioni interessate, compresi i Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, svolgono le attività previste dal decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è divulgato attraverso i siti internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, del Ministero dell’economia e finanze www.mef.gov.it e delle Capitanerie di porto – Guardia costiera www.guardiacostiera.gov.it.
Allegato
MODELLO
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