CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2211
Tributi – Agevolazioni in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 – Sospensione dei termini – Conseguente differimento dei termini di prescrizione – Applicazione automatica – Esclusione
Rilevato che
1. R.V. impugnava la cartella notificata il 9 novembre 2006 conseguente all’iscrizione a ruolo della somma di euro 5.570,73 per Irpef, Ilor ed Iva dovute per gli anni 1991 e 1992. Sosteneva il contribuente di aver versato l’intero importo dovuto e che l’amministrazione era incorsa in decadenza per aver notificato tardivamente la cartella. La commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, lo accoglieva sul rilievo che i provvedimenti di sospensione del pagamento delle imposte dovute dai contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 verificatosi nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, avevano riguardato tutti i contribuenti; l’articolo 138, commi 1 e 2, della legge 388/2000 ha conferito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo con possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 12 rate semestrali di cui l’ultima scadeva il 15 giugno 2008; l’art. 138, comma 3, prevede che le somme dovute dai contribuenti e non versate sono recuperate mediante iscrizioni in ruolo da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, e dunque entro il 31 dicembre 2009. Ne conseguiva la tempestività della cartella notificata il 9 novembre 2006.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato ad un motivo. L’agenzia delle entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. si sono costituite in giudizio con distinti controricorsi.
Considerato che
1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1, 3 e 5 dell’ordinanza ministeriale n. 2057 del 21.12.1990. Sostiene che la sospensione dei termini disposta da detta ordinanza non opera automaticamente ed erga omnes ma solamente nei confronti di quei soggetti che ne abbiano fatto richiesta depositando apposita domanda di sospensione.
Ne consegue che, non avendo egli presentato alcuna domanda di sospensione, la cartella è stata notificata oltre il termine previsto dall’art. 17 del d.P.R. 602/73 vigente ratione temporis.
2. In ordine all’eccezione preliminare svolta dall’agenzia delle entrate, osserva la Corte che non si rinviene nel fascicolo la richiesta formulata ai sensi dell’art. 369, ultimo comma, cod. proc. civ., di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Tuttavia tale mancata richiesta non determina l’improcedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, nonostante l’indisponibilità dell’anzidetto fascicolo, risultino certi i termini della controversia, sulla base degli atti di parte e delle rispettive produzioni (conforme: Cass. Sez. U, n. 20504 del 21/09/2006; Cass. n. 7621 del 24/03/2017; Cass. n. 5108 del 03/03/2011 ).
3. Il motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto questa Corte ha già affermato il principio secondo cui « In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990 – che ha disposto la sospensione dei “termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (…) nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell’accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali” – è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda, sicché l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari» (Cass. n. 2434 del 31/01/2017; Cass. n. 9891 del 05/05/2011 ).
L’agenzia delle entrate non ha dedotto che il contribuente abbia dichiarato di volersi avvalere della sospensione, non emergendo tale deduzione né dalla sentenza impugnata né dal ricorso.
Va poi considerato che l’articolo 138, commi 1 e 2, della legge 388/2000 ha conferito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo con possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 12 rate semestrali di cui l’ultima scadeva il 15 giugno 2008; l’art. 138, comma 3, prevede che le somme dovute dai contribuenti e non versate sono recuperate mediante iscrizioni in ruolo da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, e dunque entro il 31 dicembre 2009. L’agenzia delle entrate sostiene che tale sospensione dei termini è stata concessa alla generalità dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990 e solamente coloro che hanno versato i tributi secondo i termini e le modalità ordinarie sono esclusi da tale sospensione in quanto, per essi, non è ipotizzabile alcuna iscrizione a ruolo. Ne conseguirebbe la soggezione del contribuente alla speciale disciplina introdotta dal comma 3 dell’articolo 138 sicché il termine di decadenza per la notifica della cartella sarebbe stato quello del 31 dicembre 2009.
Sennonché questa Corte ha già avuto modo di precisare che il nuovo termine decadenziale previsto dal comma 3 della legge 388/2000 non può che essere riferito all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti per effetto della richiesta di regolarizzazione previsto dal comma 1 della stessa norma (Cass. n. 7274 del 27/03/2014 ). Ne consegue che nel caso di specie, ove non vi è prova che il contribuente abbia inteso avvalersi della regolarizzazione prevista dall’art. 3 della legge 388/2000, non si applica la proroga fino al 31 dicembre 2009 per l’iscrizione a ruolo e la decadenza si era già maturata al momento della notifica della cartella per cui è causa, effettuata il 9 novembre 2006.
4. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il ricorso originario del contribuente va accolto. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione del consolidarsi dei principi giurisprudenziali sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
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