INAIL – Nota 03 aprile 2019, n. 5453
Autoliquidazione 2018/2019. Istruzioni operative.
Dal 1° gennaio 2019 si applicano le tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” (NOTA 1), la tariffa dei premi speciali unitari artigiani (NOTA 2) e la tariffa della gestione navigazione (NOTA 3) approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019, pubblicati il 1° aprile 2019 nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione Pubblicità legale.
- Scadenze
Per consentire l’applicazione delle predette tariffe sono stati differiti tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione 2018/2019, come già comunicato con la circolare 11 gennaio 2019, n. 1.
Si riepilogano gli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare entro il 16 maggio 2019 e le novità per il calcolo del premio di autoliquidazione 2018/2019:
Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve:
o presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (NOTA 4) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online” o, per il settore marittimo, il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”;
– pagare il premio di autoliquidazione. Il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è 902019. Per le PAN il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24;
– inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (NOTA 5) tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente.
Il suddetto termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019 (NOTA 6).
I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019 (NOTA 7)
È differito al 16 maggio 2019 anche il termine per la presentazione del modulo “Autocertificazione per sconto settore edile” da trasmettere via PEC alla sede competente per fruire della riduzione dell’11,50% alla regolazione 2018.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 la riduzione di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 non è più applicabile ai premi assicurativi (NOTA 8).
- Riduzione PSU artigiani in caso di cessazione, addizionale art 181 T.U. e eliminazione maggiorazione del 5% per i premi del settore navigazione
La tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa dei premi della gestione navigazione anno 2019 hanno stabilito quanto segue.
- Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell’autoliquidazione
I premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell’attività (cessazione dei rapporti assicurativi tra l’Inail e tutti gli artigiani dell’azienda, cioè cessazione del codice ditta) intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione (16 maggio 2019 per quest’anno).
Dal 1° gennaio 2019 la predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l’attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione (NOTA 9) (cessazione del rapporto assicurativo tra l’Inail e il singolo artigiano).
- Nuova modalità di applicazione dell’addizionale ex articolo 181 del d.p.r. n.1124/1965 ai premi del settore navigazione
I tassi della nuova tariffa dei premi 2019 del settore navigazione non comprendono più l’addizionale dell’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Ai premi di rata anticipata 2019 del settore navigazione deve essere quindi applicata l’addizionale 1% con le stesse modalità già seguite per tutti gli altri premi.
- Eliminazione maggiorazione del 5% per alcuni rischi del settore navigazione
Il premio supplementare per l’assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, è stato ricompreso nei tassi della predetta tariffa (NOTA 10). La maggiorazione del 5% si applica solo alla regolazione 2018.
- Aggiornamento delle “Basi di calcolo”
Il modello delle “Basi di calcolo” è stato aggiornato, eliminando nella sezione Rata 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio (NOTA 11).
Nel servizio Richiesta basi di calcolo è pubblicato il relativo tracciato record con la descrizione delle modifiche apportate a seguito dell’applicazione delle tariffe approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Di seguito si illustrano gli elementi per il calcolo del premio che sono variati rispetto all’autoliquidazione dell’anno scorso, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 145/2018 e dei decreti interministeriali 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove tariffe 2019.
Tutti i suddetti elementi sono indicati nelle basi di calcolo dei premi in corso di pubblicazione nel Fascicolo aziende.
- Eliminazione del tasso medio ponderato e cessazione polizze “ponderate”
Dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999 (NOTA 12), è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato in base all’andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (NOTA 13).
È prevista la cessazione con operazione centralizzata delle polizze “ponderate” al 31 dicembre 2018 e l’istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, con attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all’andamento infortunistico della polizza “ponderata” cessata. La PAT preesistente sui cui è presente la polizza “ponderata” non viene cessata nel caso in cui sia presente un’altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, ecc.).
L’istituzione della nuova PAT e l’apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza “ponderata” è comunicata con provvedimento ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019, infatti l’apertura dei servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” è stata programmata per il 10 aprile 2019.
Il numero della PAT cessata e quello della PAT istituita dal 1° gennaio 2019 sono esposti nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione insieme al tasso applicabile 2019, già comunicato con il modello 20SM, e agli altri elementi utili per il calcolo.
- Premio supplementare silicosi e asbestosi
Il premio supplementare silicosi e asbestosi previsto dagli articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019 (NOTA 14). Nelle basi di calcolo l’indicatore “presenza rischio silicosi/asbestosi” è quindi presente solo nella sezione Regolazione anno 2018.
- Addizionale fondo vittime dell’amianto
Per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto (NOTA 15). Pertanto, l’addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019 e nelle basi di calcolo l’indicatore “addizionale amianto L. 244/07” è sempre valorizzato con NO.
- Riduzioni del premio assicurativo
Alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018, altre sia alla regolazione che al premio di rata 2019.
- Riduzione legge 147/2013 (PAT e PAN), si applica nella misura del 15,81% soltanto al premio di regolazione (NOTA 16), in quanto il premio di rata è determinato in base alle tariffe 2019 con conseguente esclusione della riduzione in discorso (NOTA 17)
- Riduzione per il settore edile (PAT), si applica nella misura dell’11,50% al premio di regolazione. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all’articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online)
- Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT), si applica nella misura del 45,07% sia al premio di regolazione sia al premio di rata
- Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN), si applicano rispettivamente nella misura del 100% (oltre gli stretti), del 70% (mediterranea) e del 45,07% (costiera) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata
- Sgravio per il Registro Internazionale (PAN), si applica nella misura del 100% (esonero dal versamento) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata
- Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT), si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all’articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online)
- Riduzione per le imprese artigiane (PAT), si applica nella misura del 7,09% al premio di regolazione
- Riduzione per Campione d’Italia (PAT), si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT) si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT) si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata
11.Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, articolo 4, commi 8-11 (PAT), si applica nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata. Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all’articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online).
Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. È quindi richiesto che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.
A decorrere dal 12 agosto 2017 (NOTA 18), le verifiche sono effettuate attraverso l’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall’articolo 10 (NOTA 19) del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.
- Riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128 (d.m. 22.12.2017)
La riduzione si applica soltanto alla regolazione 2018 dei premi ordinari delle polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani nella misura del 15,81%. La riduzione spetta per le sole lavorazioni per le quali sussistevano i requisiti di applicazione alla rata 2018 (NOTA 20).
- Riduzione del premio per il settore edile
Per l’anno 2018 la riduzione (NOTA 21) , che si applica solo alla regolazione 2018, è stata confermata nella misura del 11,50% (NOTA 22). Essa compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc online). La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
Gli interessati devono trasmettere, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni (per il 2019 – 16 maggio 2019), l’apposito modello “Autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it.
Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere per posta elettronica o PEC al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) la “Dichiarazione per benefici contributivi” con cui autocertificano, l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30 dicembre 2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del predetto decreto ministeriale o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito.
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
- Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (NOTA 23)
La riduzione contributiva è fissata sia per la regolazione 2018, sia per la rata 2019 nella misura del 45,07% (NOTA 24).
Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari (circolare Inail n. 29/1984), la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “3” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
- Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (NOTA 25)
Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi (NOTA 26), quelle che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% (NOTA 27) e quelle che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura del 45,07% (NOTA 28).
Gli sgravi spettano per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana
o di un paese dell’Unione Europea.
Per usufruire degli sgravi in questione le imprese armatoriali che esercitano la pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio di regolazione 2018 e di rata 2019, le aliquote assicurative al netto degli sgravi settore pesca riportate nella seguente tabella.
Pesca | Regolazione 2018 | Rata 2019 |
Oltre gli stretti | 0,00% | 0,00% |
Mediterranea | 2,19% | 2,19% |
Costiera | 3,23% | 2,78% |
- Sgravio Registro Internazionale (NOTA 29)
Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione (NOTA 30) ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge.
Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall’articolo 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge.
L’esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività croceristica. Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali (NOTA 31)
- Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001)
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2018 sia alla rata 2019.
L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).
La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7”.
- Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, c. 780-781, legge n. 296/2006; DM 11.10.2018)
Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.
Regolazione 2018: sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2016-2017 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2017, inviata entro il 28 febbraio 2018. La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura del 7,09% (NOTA 32).
Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2018 Agevolazioni” con il codice 127.
Regolazione 2019: l’applicazione della riduzione alla regolazione 2019, per l’autoliquidazione 2019/2020, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2018 da presentare entro il 16 maggio 2019.
- Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia (NOTA 33)
Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2018 sia per la rata 2019.
La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.
- Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (NOTA 34)
Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, c. 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone
svantaggiate) sia alla regolazione 2018, che alla rata 2019.
Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.
- Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (NOTA 35)
Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all’articolo 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2018, che alla rata 2019.
Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 9).
In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell’azienda.
Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, da presentare entro il 16 maggio 2019, la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.
- Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.
Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.
- Rateazione del premio di assicurazione
Il premio annuale di autoliquidazione, anziché in unica soluzione, può essere pagato in quattro rate trimestrali (NOTA 36), dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.
Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018-2019 le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto (NOTA 37) e 18 novembre 2019 (NOTA 38) maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2018 pari a 1,07% (NOTA 39)
Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.
I coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare alla terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2018/2019, sono i seguenti:
Rata | Data scadenza | Data pagamento | Coefficiente |
1 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | |
2 | 16.5.2019 | 16.5.2019 | |
3 | 16.8.2019 | 20.8.2019 | 0,00269699 |
4 | 16.11.2019 | 18.11.2019 | 0,00539397 |
- Apertura dei servizi per l’autoliquidazione e guida all’autoliquidazione
È stata prevista un’apertura scaglionata dei servizi per l’autoliquidazione 2018/2019, in relazione all’esigenza di effettuare ulteriori controlli per alcune tipologie di polizze al fine di ridurre nei limiti del possibile eventuali incongruenze nel passaggio dalle vecchie alle nuove tariffe.
La tempificazione è la seguente:
Servizio | Apertura dal |
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo senza contributi associativi per codici ditta con solo polizze dipendenti, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000) | 2 aprile 2019 |
Consultazione elementi del calcolo PAN | 3 aprile 2019 |
Riduzione del presunto PAT e PAN | 3 aprile 2019 |
Invio delle retribuzioni e calcolo premio PAN | 3 aprile 2019 |
Pubblicazione in Fascicolo aziende della Comunicazione delle basi di calcolo senza contributi associativi per codici ditta con solo polizze dipendenti, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000) | 4 aprile 2019 |
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo senza contributi associativi per codici ditta con polizze dipendenti e polizze artigiani, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000) | 8 aprile 2019 |
Alpi online | 9 aprile 2019 |
Invio telematico dichiarazione salari | 10 aprile 2019 |
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo per codici ditta con contributi associativi (circa 300.000) e polizze con tasso unico ponderato (circa 100.000) | 10 aprile 2019 |
Pubblicazione in Fascicolo aziende della Comunicazione delle basi di calcolo per tutti i codici ditta, esclusi casi con ulteriori controlli in corso (circa 30.000) | 12 aprile 2019 |
Visualizza basi di calcolo e richiesta basi di calcolo ultimi casi (circa 30.000) | 20 aprile 2019 |
Pubblicazione in Fascicolo aziende della Comunicazione delle basi di calcolo ultimi casi (circa 30.000) | 21 aprile 2019 |
A supporto degli utenti è stata predisposta, come di consueto, la guida all’autoliquidazione 2018/2019 (NOTA 40), dove nella sezione dedicata al calcolo del premio sono stati aggiornati gli esempi con eliminazione delle riduzioni e del premio supplementare silicosi/asbestosi non più applicabili al premio di rata.
Si ricorda, infine, che le imprese armatrici in occasione della trasmissione delle dichiarazioni delle retribuzioni devono allegare anche l’elenco nominativo del personale assicurato (per Comandata, Concessionari di bordo, Prove in mare, Tecnici e ispettori, Appalti servizi di officina), la consistenza della flotta per il Ruolo unico e l’elenco nominativo di palombari e sommozzatori nonché del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia.
Si ricorda altresì che se l’attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell’anno tramite gli apposti servizi online di “Armo/Disarmo-Assicurazione” (NOTA 41) le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS) (NOTA 42).
- Casi particolari
In presenza di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, come di consueto, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede Inail competente.
Le sedi, effettuate le opportune verifiche e le eventuali variazioni necessarie per correggere le incongruenze riscontrate, dovranno “rielaborare” le basi di calcolo del premio, per il singolo codice ditta per le PAT o per singola PAN, e comunicare al soggetto assicurante che le nuove basi di calcolo sono disponibili in Fascicolo aziende (PAT) o nel servizio Visualizzazione elementi di calcolo (PAN).
Qualora le suddette attività di sistemazione delle incongruenze, dovute alle operazioni centralizzate poste in essere per la gestione delle nuove tariffe, intervengano successivamente alla scadenza dell’autoliquidazione, le Sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione “Rettifica autoliquidazione”.
In tali casi il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle “Basi di calcolo” già comunicate.
—
Note:
1) Allegato 1 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l’approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale dell’INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018, delle Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2) Allegato 2 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l’approvazione, – come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale n. 43 del 30 gennaio 2019 – della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3) Allegato 3 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019, concernente l’approvazione – come da tabella annessa al medesimo decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell’INAIL n. 45 del 4 febbraio 2019 – della Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 780-781.
5) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 28, comma 6.
6) Nota 22 febbraio 2019, protocollo 2836.
7) Il differimento dei termini dell’autoliquidazione 2018/2019 comporta anche il differimento al 16 maggio 2019 del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
8) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 1126, lettera m): “all’articolo 29, comma 2, del decretolegge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «e all’INAIL» sono soppresse;”
9) Modalità per l’applicazione della tariffa dei premi speciali artigiani approvata con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
10) Decreto interministeriale 27 febbraio 2019 “Nuova Tariffa dei premi della gestione navigazione. Anno 2019”, articolo 2 “Abolizione dei Sovrapremi”.
11) Allegato 4 facsimile Basi di calcolo per la determinazione del premio autoliquidazione 2018/2019, comprendente il prospetto e le relative istruzioni per la lettura.
12) Decreto ministeriale 18 giugno 1988, articolo 8.
13) Decreto interministeriale 27 febbraio 2019 “Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività” e relative Modalità di applicazione. Anno 2019.”, articolo 32, comma 3.
14) Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 1126, lettera l), in vigore dal 1° gennaio 2019: “il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non è più dovuto;”
15) Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 189 e circolare Inail 10 gennaio 2018, n. 2.
16) Limitatamente alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio soggette alla presentazione dell’istanza ex articolo 20 decreto interministeriale 12 dicembre 2000, il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all’art. 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online).
17) Vedi premessa della circolare 11 gennaio 2019, n. 1.
18) La data di avvio del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è stata fissata al 12 agosto 2017, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo regolamento di funzionamento. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, è stato pubblicato nella G.U. n. 175 del 28 luglio 2017.
19) Riguardante la Registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione.
20) Nota Inail del 22 gennaio 2018, protocollo 1387, paragrafo “Riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128”.
21) Prevista dall’articolo 29, comma 2, decreto-legge n.244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 e dall’articolo 36-bis, comma 8, decreto-legge n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006.
22) Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 4 ottobre 2018.
23) Articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 che ha esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i benefici previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.
24) Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 693.
25) Articolo 6-bis, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998 (pesca oltre gli stretti e pesca mediterranea) e articolo 11, comma 1, della legge n. 388/2000 (per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari).
26) Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 6-bis.
27) Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, articolo 6-bis.
28) Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 693.
29) Articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998.
30) Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
31) Articolo 17, comma 3-bis, legge 5 dicembre 1986, n. 856, come modificato dall’articolo 13, commi 4 e 5 decreto legislativo 15 dicembre1998, n. 488.
32) Decreto ministeriale 11 ottobre 2018.
33) Articolo 1-quater, decreto-legge n. 688/1985 convertito con modificazioni dalla legge n. 11/1986.
34) Articolo 9, comma 5, legge n. 67/1988, articolo 01, comma 2, decreto-legge n. 2/2006 convertito dalla legge n. 81/2006, articolo 2, comma 49, legge n. 191/2009 e articolo 1, comma 45, legge n. 220/2010.
35) Articolo 32, comma 7-ter, decreto-legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013, di interpretazione dell’articolo 9, comma 5 della legge n. 67/1988.
36) Articolo 59, comma 19, legge 449/97, come modificato dall’articolo 55, comma 5, legge 144/1999.
37) Articolo 3-quater del decreto legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012.
38) Articolo 18, comma1, del d.lgs. n. 241/1997.
39) Pubblicato in www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/
40) Allegato 5 “Guida autoliquidazione premi e contributi associativi 2019”.
41) Circolare 4 ottobre 2016, n. 35.
42) Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano l’armatore da tale obbligo nei confronti dell’Inail.
Allegato 1
Decreto 27 febbraio 2019 industria artigianato terziario e altre attività
Allegato 2
Decreto 27 febbraio 2019 aziende artigiane
Allegato 3
Decreto 27 febbraio 2019 navigazione
Allegato 4
Allegato 5
(Guida all’autoliquidazione INAIL 2018/2019)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Autoliquidazione INAIL - Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate - INAIL - Nota 11 gennaio 2022, n. 198
- INAIL Autoliquidazione 2019/2020. Istruzioni operative - Nota del 13 gennaio 2020
- Autoliquidazione 2023/2024 - Istruzioni operative - INAIL - Nota n. 13439 del 27 dicembre 2023
- Autoliquidazione 2021/2022. Istruzioni operative - INAIL - Nota 29 dicembre 2021, n. 14185
- Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Nota 14 maggio 2019, n. 7638
- Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023 - Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate - INAIL – Nota n. 346 del 12 gennaio 2023
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