CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11461
Tributi – Imposta sulla pubblicità – Immagine generica di un prodotto sulla vetrina – Avviso di accertamento indirizzato all’insegna e non al soggetto intestatario – Nullità dell’atto – Notifica al vero soggetto passivo dell’imposta – Irrilevanza
Premesso che
1. la società F.F. srl impugnava l’avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità, emesso dalla srl Ica, concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Varese, nei confronti della “La D.A. in persona del legale rappresentante p.t”, sostenendo che l’avviso doveva essere ritenuto illegittimo, in primo luogo, perché intestato non ad un soggetto ma ad una insegna, essendo, appunto, “La D.A.” solo l’insegna di una gelateria di proprietà di essa F.F., in secondo luogo, perché riferito non ad un messaggio pubblicitario ma all’immagine di un gelato, priva di riferimenti al nome della gelateria e alle caratteristiche specifiche del prodotto della gelateria, impressa su una vetrofania applicata su una vetrina dell’esercizio commerciale;
2. l’adita commissione tributaria provinciale di Varese riteneva il primo motivo di impugnazione infondato in quanto la notifica dell’avviso aveva comunque raggiunto il proprio scopo, e accoglieva il secondo motivo di impugnazione ritenendo l’immagine generica di un gelato “solo un elemento decorativo non diretto alla diffusione di un messaggio pubblicitario”;
3. la sentenza veniva impugnata dalla srl Ica;
4. la società F.F. riproponeva, per l’ipotesi in cui l’appello fosse stato ritenuto fondato, l’eccezione sulla quale era risultata soccombente;
5. la commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3881 del 4 luglio 2016, da un lato, riteneva l’appello fondato in quanto l’immagine del prodotto costituiva di per sé “un mezzo obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indiscriminata di possibili acquirenti l’attività e il prodotto di una azienda, restando irrilevante che il detto mezzo non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica”, dall’altro lato, riteneva l’eccezione relativa al fatto che l’avviso era stato indirizzato a “La D.A.” nuova e, perciò, inammissibile e, in ogni caso, irrilevante essendo quel fatto causa di mera irregolarità sanata dalla tempestiva proposizione dell’originaria impugnazione;
6. la società F.F. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di tre motivi;
7. la società Ica resiste con controricorso, illustrato con memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso, la società F.F. lamenta nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 10, 54 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 per avere la commissione errato nel dichiarare nuova l’eccezione di difetto di soggettività de “La D.A.”, in realtà già espressa nell’originario ricorso, e per non avere la commissione considerato tale difetto come fonte di radicale illegittimità dell’avviso di accertamento;
2. il motivo è fondato. Deve premettersi che la sentenza impugnata, per la parte in cui ha riferimento al merito dell’eccezione di difetto di soggettività de “La D.A.”, è da considerarsi priva di giuridica rilevanza in quanto resa da giudice che, per effetto della preliminare declaratoria di inammissibilità della medesima eccezione, si è pronunciato dopo essersi spogliato del potere di decidere (v. Cass. Sez. Unite, n. 24469/2013). Riguardo a detta preliminare declaratoria, il motivo è fondato in quanto l’eccezione de qua non era “nuova” (né pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 57 d.lgs. 546/92) ma era già contenuta nell’originario ricorso (trascritto alle pagine 4 e 5 del ricorso per cassazione). In linea di principio, occorrerebbe cassare la sentenza con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Lombardia per la decisione (mai resa) sul merito dell’eccezione riproposta in appello. Ciò contrasterebbe, tuttavia, con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché con una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, potendo la decisione essere adottata immediatamente in quanto l’eccezione non involge profili di fatto ed è stata già oggetto di contraddittorio tra le parti. L’eccezione merita di essere accolta.
L’atto impositivo che, come quello in esame (rivolto ad un’insegna), sia rivolto ad un “non soggetto” deve essere considerato radicalmente inesistente (a nulla rilevando che la relativa notifica abbia raggiunto il “vero” soggetto passivo dell’imposta);
3. in ragione di quanto precede, assorbiti gli altri motivi di ricorso (afferenti, entrambi, alla sussistenza del presupposto oggettivo di applicizione dell’imposta), la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente;
4. le spese del merito vanno compensate in ragione degli alterni esiti della vicenda processuale;
5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;
compensa le spese del merito;
condanna la srl Ica a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
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