La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29650 depositata il 14 novembre 2019 intervenendo in tema definizione agevolata delle sanzioni ha precisato che la definizione in via agevolata dell’avviso bonario deve in ogni caso avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso a nulla rilevando che l’Agenzia delle entrate entro tale termine non abbia ancora dato riscontro alla richiesta di autotutela presentata dal contribuente.
Inoltre, i giudici di legittimità, hanno affermato che il principio del legittimo affidamento non trova applicazione, poiché il potere di autotutela è un atto discrezionale e la presentazione dell’istanza di autotutela “non era affatto idonea ad ingenerare nel contribuente il legittimo affidamento in una risposta, tanto meno in senso favorevole, a nulla rilevando a tal fine la soggettiva convinzione del contribuente medesimo nella fondatezza delle proprie rimostranze, e neppure la oggettiva fondatezza delle stesse”.
Pertanto qualora il contribuente si attiva, il termine dei 30 giorni per pagare con le sanzioni ridotte al 10%, in altre parole, non si sospende mai.
La Corte Suprema chiarisce che “Solo nel caso in cui l’amministrazione finanziaria, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, ridetermini in sede di autotutela l’importo delle somme dovute, decorrerà un nuovo termine dalla relativa comunicazione. Dunque, la mera presentazione di una istanza in autotutela da parte del contribuente, ove non seguita da una comunicazione di rideterminazione delle somme dovute, non esime quest’ultimo dall’onere di pagare entro il termine di legge”.
Infine i principi di buona fede e di leale collaborazione valgano anche per il contribuente, per cui lo stesso ha l’onere di attivarsi in tempo utile, salvo dimostrazione di cause di forza maggiore che lo hanno impedito.
Nella sentenza in commento viene anche puntualizzato che la dove l’istanza di autotutela venga presentata due giorni prima dello spirare dei 30 giorni, il contribuente si accolla il rischio di una risposta tardiva, non potendo, a maggior ragione, invocare il legittimo affidamento.