INPS – Circolare 07 gennaio 2020, n. 2
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a seguito della variazione del saggio degli interessi legali, di cui all’articolo 1284 del codice civile, fissato allo 0,05 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019.
Indice
- Variazione allo 0,05% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2020
- Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
- Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
- Variazione allo 0,05% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 14 dicembre 2019 è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2019 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata fissata allo 0,05% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
- Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (nota 1).
Al riguardo si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
La misura dello 0,05% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
- Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,05% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020.
—
Nota:
1) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002
Allegato 1
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Decreto 12 dicembre 2019
Allegato 2
Periodo di validità | Saggio di interesse legale |
fino al 15.12.1990 | 5% |
16.12.1990 – 31.12.1996 | 10% |
01.01.1997 – 31.12.1998 | 5% |
01.01.1999 – 31.12.2000 | 2,5 % |
01.01.2001 – 31.12.2001 | 3,5 % |
01.01.2002 – 31.12.2003 | 3 % |
01.01.2004 – 31.12.2007 | 2,5 % |
01.01.2008 – 31.12.2009 | 3 % |
01.01.2010 – 31.12.2010 | 1 % |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 1,5 % |
01.01.2012 – 31.12.2013 | 2,5 % |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 1 % |
01.01.2015 – 31.12.2015 | 0,5 % |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 0,2 % |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 0,1 % |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 0,3% |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 0,8% |
01.01.2020 – | 0,05% |
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