CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2020, n. 16504 – La notifica si ritiene perfezionata per il notificante quanto entro il termine di legge egli abbia fatto tutto quanto è a suo carico, irrilevante essendo il momento delle ulteriori operazioni che l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore sono tenuti a svolgere in ragione delle diverse eventualità in sede di consegna, mentre la notifica si perfeziona per il destinatario quando l’atto è entrato ex lege nella sua sfera di conoscibilità o nel più breve termine in cui ne ha avuto materiale possesso