CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 settembre 2020, n. 19628
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Spese processuali – Compensazione – Potere discrezionale del giudice di merito
Fatti e ragioni della decisione
La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il ricorso in appello proposto dalla F.F., confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la legittimità della cartella di pagamento relativa a Tarsu per l’anno 2009. Secondo il giudice di appello era pienamente legittima la tassazione diversificata fra alberghi ed unità immobiliari adibite ad abitazione private, alla stregua dei consolidati principi espressi da questa Corte. Il giudice di appello condannava altresì la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso il comune di Palermo. La ricorrente ha poi depositato memoria, deducendo di avere, nelle more del giudizio, definito integralmente il debito riportato nella cartella opposta, corrispondendo le somme dovute, come attestato da Riscossione Sicilia spa. Dichiarava pertanto di rinunziare parzialmente al ricorso quanto al primo motivo, insistendo nell’accoglimento del secondo motivo.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 65 c.1, 68 c.2 lett. c) del d.lgs. n. 507/1993 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. La CTR avrebbe tralasciato di considerare che la censura proposta aveva riguardato la necessità di parametrare il tributo alla quantità ridotta di rifiuti correlata alle dimensioni ridotte dell’albergo.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.92 c.p.c., il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere la compensazione delle spese del giudizio in relazione ai contrasti giurisprudenziali insorti in materia.
Quanto al primo motivo di ricorso, va preso atto della rinunzia parziale al ricorso, che non richiede in Cassazione l’accettazione dell’altra parte. Il ricorso va quindi dichiarato parzialmente estinto per rinunzia.
Il secondo motivo è infondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese dì lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti – cfr. Cass. n. 19613/2017-.
Ne consegue che avendo la CTR applicato il principio della soccombenza a carico della ricorrente in appello, è inibito a questa Corte ogni sindacato in ordine all’opportunità di compensare le spese del giudizio.
Ragion per cui il ricorso va sul punto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza. Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara parzialmente estinto il giudizio quanto al primo motivo di ricorso per rinunzia della parte ricorrente e rigetta nel resto il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del comune di Palermo in euro 2000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %.
Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versaménto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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