MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 03 settembre 2021
140 milioni a sostegno delle attività chiuse durante emergenza Covid – Elenco beneficiari
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) “comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020”: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni;
b) “decreto-legge 25 maggio 2021”: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
c) “decreto-legge 23 luglio 2021”: il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
d) “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”: il fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021;
e) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
f) “TUIR”: il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
Finalità
1. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, il presente decreto individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, l’ammontare dell’aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.
2. Il presente decreto definisce, altresì, ulteriori elementi utili per l’attuazione della misura, anche tenuto conto delle disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021.
Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. Per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 140.000.000,00 per l’anno 2021, fatti salvi eventuali incrementi disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, una quota pari a euro 20.000.000,00 delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 23 luglio 2021, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata “Agenzia delle entrate – fondi di bilancio” e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:
a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un’attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”;
b) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al presente decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto, alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6, i soggetti di cui al comma 1 devono:
a) essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, ovvero, per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021;
b) essere residenti o stabiliti del Territorio dello Stato;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
3. Non possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto:
a) gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
b) i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Art. 5
Forma e ammontare dell’aiuto
1. L’aiuto è riconosciuto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’articolo 3, sotto forma di contributo a fondo perduto, con le modalità riportate nel presente articolo.
2. Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui all’articolo 6, comma 3, le risorse finanziarie di cui all’articolo 3, comma 2, sono prioritariamente ripartite, in egual misura, tra i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a euro 25.000,00.
3. Le rimanenti risorse finanziarie di cui all’articolo 3, comma 1, unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al precedente comma 2, sono ripartire tra i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), aventi titolo, con le seguenti modalità:
a) euro 3.000,00 (tremila), per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00 (quattrocentomila);
b) euro 7.500,00 (settemila e cinquecento), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione);
c) euro 12.000,00 (dodicimila), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione);
4. Ai fini della quantificazione del contributo di cui a comma 3, rilevano i ricavi e i compensi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e all’articolo 54, comma 1, del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019. In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo di cui al comma 1 si assume convenzionalmente pari a quello previsto al comma 3, lettera a).
5. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00 (tremila), l’Agenzia delle entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.
6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 6
Procedura di accesso e modalità di erogazione del contributo
1. Per ottenere il contributo di cui all’articolo 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4.
2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.
3. Le modalità di effettuazione dell’istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il predetto provvedimento individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
4. Il contributo di cui all’articolo 5 è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di cui al comma 1.
Art. 7
Disposizioni finali
1. L’operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
3. Con il provvedimento di cui all’articolo 6, comma 3, è definito l’elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Allegato 1
TABELLA DEI CODICI ATECO PREVALENTI
(ARTICOLO 4, COMMA 1)
Codice ATECO | Descrizione |
---|---|
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.01 | Corsi di danza |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
91.02.00 | Attività di musei |
91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse |
93.11.10 | Gestione di stadi |
93.11.20 | Gestione di piscine |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca |
93.13 | Gestione di palestre |
93.21 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca |
96.04 | Servizi dei centri per il benessere fisico |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
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