AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 gennaio 2022, n. 34
I test diagnostici in vitro che effettuano controlli a campione relativi all’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope non sono finalizzati al contrasto del Covid-19, dunque, le relative cessioni prevedendo la corresponsione dell’aliquota IVA al 22%
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’ente Alfa rappresenta di aver acquistato dal Laboratorio Beta, con ordinativo sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, 2750 test diagnostici in vitro, necessari per effettuare controlli a campione relativi all’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, prevedendo la corresponsione dell’aliquota IVA al 22%.
Il fornitore in sede di fatturazione ha applicato l’aliquota IVA al 5%, sulla base di quanto riportato nella circolare n. 26 del 2020 che commenta, tra l’altro, la disposizione di cui al n. 1-ter.1, inserito alla Tabella A, parte II-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Tale disposizione individua l’elenco dei prodotti che beneficiano dell’aliquota IVA del 5%.
L’istante chiede che vengano fornite indicazioni circa la corretta aliquota Iva da applicare nel caso in esame, tenuto conto che i beni approvvigionati non sono finalizzati al contrasto della pandemia dovuta al covid-19.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che all’acquisto dei 2750 test diagnostici in vitro, necessari per effettuare controlli a campione relativi all’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, debba essere applicata l’aliquota IVA del 22%, in quanto non sono finalizzati al contrasto della pandemia dovuta al Covid-19.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell’ambito del Titolo VI dedicato alle « Misure fiscali»», ha introdotto con l’articolo 124 una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, il predetto articolo prevede che alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente 1-ter.1 che elenca tutti i beni a cui è applicata l’IVA al 5%/ «ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo».
Considerata la formulazione della norma e l’eccezionalità della stessa, l’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento a 6 decorrere dal 1° gennaio 2021.
Al riguardo, occorre considerare che i test diagnostici in vitro oggetto del quesito in esame non sono espressamente indicati nel descritto elenco.
In merito alla strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19 l’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n.178, stabilisce che «In deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972».
Sulla base di quanto precede, si ritiene, quindi, che nel caso di specie i test diagnostici in vitro in esame non finalizzati al contrasto del Covid-19, le relative cessioni non rientrano nel regime di esenzione di cui alla citata disposizione.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto
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