PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 26 aprile 2022, n. 890
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
Art. 1
Disposizioni in materia di personale di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020
1. Al fine di valorizzare il contributo del solo personale non titolare di incarichi dirigenziali del Dipartimento della protezione civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri, delle regioni e province autonome e dei comuni direttamente impegnato, ai sensi dell’art. 1, commi 1, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, nel prosieguo delle attività connesse all’emergenza, i termini di cui all’art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, prorogati da ultimo dall’art. 1 dell’ordinanza n. 736 del 30 gennaio 2021, sono ulteriormente prorogati, per il solo personale non dirigenziale e per i titolari di posizione organizzativa, fino al 31 marzo 2022.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 8.500.000, si provvede integralmente a valere sulle risorse già stanziate dalle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, commi 3, 8 e 11 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, pari complessivamente a euro 23.423.000.
3. Le risorse non utilizzate, come derivanti dalla ricognizioni effettuate dai soggetti attuatori – regioni e province autonome – e dal Dipartimento della protezione civile, fino al 31 dicembre 2021, per le misure di che trattasi, pari complessivamente a euro 34.959.584,52, derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 707 del 13 ottobre 2020, all’art. 1, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 718 del 2 dicembre 2020, all’art. 1, comma 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 736 del 30 gennaio 2021, possono essere riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile esclusivamente per finalità, previamente autorizzate, strettamente connesse all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.