Il principio  della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art 112 c.p.c. è applicabile al processo tributario sulla base del rinvio generale alle norme del codice di rito compatibili contenuto nell’art. 1, comma 2, D.lg. 31 dicembre 1992 n. 546). Il suddetto principio, risulta essere una manifestazione del principio del contraddittorio e della difesa della controparte che subirebbe una menomazione dal vizio di extra o ultrapetizione. 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20185 depositata il 13 luglio 2023 ha ribadito che “… i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o, – il che è lo stesso, – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi (Cass., 20 settembre 1996, 8387 cui adde, ex plurimis, Cass., 27 luglio 2018, n. 20003; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1737; Cass., 6 aprile 2017, n. 9020); …” (Cass. ordinanza n. 31926; Cass. ordinanza n.19199/2021)

Inoltre con l’ordinanza n. 30467 depositata il 17 ottobre 2022 i giudici di legittimità hanno definito il vizio di extrapetizione ed il vizio ultrapetizione evidenziandone le differenze che di seguito si riporta “…

  1. per costante giurisprudenza della Corte è ravvisabile il vizio di extrapetizione quando il giudice d’appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, non ricorrendo, invece, tale vizio allorchè il giudice qualifichi diversamente i fatti, restando nei limiti delle richieste contenute nell’atto di impugnazione e degli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate (cfr. tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; , Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5″, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992);
  2. ricorre, quindi, il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5″, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. 6″-5, 18 maggio 2022, n. 15992). …”

La Suprema Corte con l’ordinanza n. 4343 depositata il 14 febbraio 2019 ha ribadito che “… il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli clementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa pctendi”) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato). Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato» (Cass. n. 455 del 2011); con specifico riferimento al giudizio tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’atto fiscale per vizi formali o sostanziali, si è precisato che «l’indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non può, “ex officio”, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al “thema controversum”, come definito dalle scelte del ricorrente. L’oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita pero, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”» (Cass. n. 19337 del 2011; conf. Cass. n. 28680 del 2005, n. 6620 del 2009 e, più recentemente, n. 15769 del 2017); …”

Con l’ordinanza n. 23079 depositata il 22 ottobre 2022 la Suprema Corte ha ribadito che “… la denuncia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. deve essere fatta valere dinanzi alla Corte di cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo errar in procedendo ai sensi del n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, codice di rito (cfr., ex multis, Sez. 6 – 3, n. 6835 del 16/03/2017 Rv. 643679 – 01; Sez. L, n. 13482 del 13/06/2014 Rv. 631454 – 01, con riferimento alla specifica ipotesi di deduzione del vizio di omessa pronuncia, riconducibile, al pari di quello di extra o ultrapetizione, sotto il paradigma della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.).

Vero è, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268 – 01), che, se da un lato il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 cit., dall’altro non è necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Tuttavia, le stesse Sezioni unite hanno precisato che, nel caso in cui il ricorrente lamenti la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte dell’impugnata sentenza (nel caso esaminato dalle Sez. U.,sotto il profilo dell’omessa pronuncia, ma la ratio decidendi è estensibile anche all’ipotesi che qui occupa), è comunque indispensabile che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare – come è dato registrare nella specie – sulla violazione di legge.

Invero, ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta il vizio di extra o ultrapetizione, per erronea individuazione del “chiesto” ex art. 112 cod. proc. civ., affermandosi che nulla è stato dedotto dal contribuente nel giudizio di merito, è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell’impugnazione, trascriva o riporti specificamente nella parte di rilievo il contenuto essenziale delle domande ed eccezioni formulate nei precedenti gradi di giudizio, così da dimostrare la mancata attinenza della pronuncia del giudice (in questo caso, di appello) al thema decidendum, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure; e ciò indipendentemente dal potere di procedere all’esame diretto degli atti del merito.

La Corte, infatti, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”,  né  potendo  la  Corte  ricercare  e  verificare  autonomamente  gli  atti processuali ed i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma, altresì, assicuri che il corrispondente motivo contenga, per il principio di autosufficienza ed a pena d’inammissibilità del motivo stesso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Sez. U, n. 20181 del 25/07/2019 Rv. 654876 – 01; Sez. 1, n. 2771 del 02/02/2017 Rv. 643715 – 01; v. anche Cass. SU n. 22726 del 03/11/2011; Sez. 3, n. 8569 del 09/04/2013). …”

Vizio di ultapetizione o extrapetizione

Inoltre con l’ordinanza n. 26711 depositata il 18 settembre 2023 la Corte Suprema ha ribadito che “Il vizio di ultrapetizione o di extrapetizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (fra le molte, Cass., sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048). …”

Il Supremo consesso con l’ordinanza n. 3236 depositata il 5 febbraio 2024 ha riaffermato che “… ricorre il vizio di ultra- o extra-petizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 30060/2023, n. 20932/2019, n. 8048/2019); …”

Il Supremo consesso con l’ordinanza n. 3236 depositata il 5 febbraio 2024 ha riaffermato che “… ricorre il vizio di ultra- o extra-petizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 30060/2023, n. 20932/2019, n. 8048/2019); …”

Casi in cui il principio dell’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni non trova applicazione

Secondo l’insegnamento della Corte Suprema “… il principio per cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 345 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e alla interpretazione degli atti processuali (v. Cass. n. 21421 del 2014; n. 17109 del 2009).

(…) Infatti, quando con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti su cui si basa il ricorso medesimo, indipendentemente dall’eventuale sufficienza e logicità della motivazione adottata in proposito dal giudice di merito, atteso che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale. In proposito va condiviso l’orientamento da ultimo ribadito da Cass. n. 20716 del 2018 (in conformità a Cass. n. 8069 del 2016; n. 16164 del 2015), anche sulla scia di Cass. S.U. n. 8077 del 2012 (v. contra Cass. 20718 del 2018; n. 21874/15; n. 11828 del 2014, che però non affrontano i principi di fondo affermati dalla cit. Cass. S.U. n. 8077 del 2012). …” (Cass., sez. lavoro, ord. n. 7181 del 2024) 

Omessa pronuncia

Per la Suprema Corte il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito o in genere di eccezioni di natura processuale (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 25154/2018; Cass. ord. n. 1876/2018; Cass. ord. n. 6894 del 2024).

Per la Suprema Corte con l’ordinanza n. 31630 del 2023 “… il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012).

[…]

il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 345 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un “error in procedendo” che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. n. 21421/2014) …”

I giudici di piazza Cavour, sez. lavoro, con l’ordinanza n. 6431 depositata il’ 8 marzo 2024 hanno precisato che “… il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una questione puramente processuale non può dar luogo ad omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito (per tutte v. Cass. n. 22592 del 2015 con la giurisprudenza ivi richiamata; v. poi Cass. ord. n. 321 del 2016; Cass. n. 25154 del 2018), per cui la sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 1701 del 2009); …”