Corte di Cassazione, ordinanza n. 23079 depositata il 22 ottobre 2020 – Le Sezioni unite hanno precisato che, nel caso in cui il ricorrente lamenti la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte dell’impugnata sentenza, è comunque indispensabile che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare – come è dato registrare nella specie – sulla violazione di legge; trascriva o riporti specificamente nella parte di rilievo il contenuto essenziale delle domande ed eccezioni formulate nei precedenti gradi di giudizio al fine individuare la dedotta violazione processuale