CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3266 depositata il 5 febbraio 2024 – In tema di impresa familiare, la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare va determinata sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto, e non della sua effettiva incidenza causale sul loro conseguimento, in relazione al valore complessivo dell’impresa che si connota come entità dinamica soggetta a variazioni in funzione dell’andamento del mercato; ne deriva che, nella liquidazione della quota del familiare al momento della cessazione, va inclusa anche la rivalutazione di un fattore della produzione riferibile a cause estranee all’attività svolta dal partecipante, che si sia tradotto in un aumento di redditività dell’impresa medesima, ed analogamente i fattori di decremento dei beni che abbiano riflessi sulla produttività