INPS – Messaggio n. 15 del 2 gennaio 2024
Assegno unico e universale per i figli a carico – Annualità 2024: Continuità delle domande già presentate e nuovo Calendario dei pagamenti per il periodo gennaio-giugno – Continuità delle domande di AUU in stato di “accolta” presentate in annualità precedenti
Con circolare del 15 dicembre 2022, n. 132, l’INPS ha reso noto che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 e s.m.i., non sono soggette ad onere di presentazione con cadenza annuale. Infatti, in applicazione del principio di semplificazione e di erogazione di ufficio ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del citato decreto e tenuto conto del parere ministeriale favorevole, le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere per gli utenti di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda (es. nascita di un nuovo figlio).
Pertanto, per l’annualità 2024, si comunica che non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda all’Assegno unico e universale, fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta. Si precisa che ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) per il 2024, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati.
Si ricorda, inoltre, che l’ISEE può essere ottenuto in tempi molto brevi con la presentazione in modalità precompilata della Dichiarazione Sostitutiva Unica, tramite l’apposito servizio online (disponibile sul nuovo Portale unico ISEE, che riunisce le varie modalità di acquisizione dell’ISEE) che ne agevola e semplifica la compilazione, attraverso la condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS.
Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2024 sono determinati tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, co. 11, del D. Lgs. n. 230/2021, ai sensi del quale l’assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In attesa della comunicazione ufficiale della variazione del suddetto indice, a cura dell’ISTAT, la mensilità di Assegno unico di gennaio 2024 sarà liquidata sulla base degli importi previsti dalla tabella vigente nel 2023 per poi essere oggetto di conguaglio con la successiva mensilità.
Nuovo calendario pagamenti periodo gennaio – giugno 2024
Con la finalità di agevolare le famiglie che percepiscono l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, assicurando la conoscenza dei tempi di erogazione della prestazione, l’INPS prosegue la collaborazione con la Banca D’Italia avviata nel corso delle precedenti annualità, per elaborare e comunicare tempestivamente il calendario dei pagamenti della prestazione per tutte le mensilità dell’anno.
Pertanto, relativamente alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, si comunicano le seguenti date di pagamento dell’assegno unico e universale valevoli per il periodo gennaio – giugno 2024:
– 17, 18, 19 gennaio 2024;
– 16, 19, 20 febbraio 2024;
– 18, 19, 20 marzo 2024;
– 17, 18, 19 aprile 2024;
– 15, 16, 17 maggio 2024;
– 17, 18, 19 giugno 2024.
Come di consueto, il pagamento della prima rata della prestazione avverrà di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Nella stessa data sarà accreditato anche l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito.
Sull’argomento, si ricorda che l’effettuazione di conguagli da parte dell’Istituto sull’importo dell’assegno spettante è comunicato all’utente tramite mail/sms e che il dettaglio delle operazioni effettuate è visualizzabile tramite il nuovo pannello informativo semplificato, consultabile attraverso il portale dell’INPS – https://www.inps.it/ – utilizzando le proprie credenziali di autenticazione (SPID, CIE e CNS) o tramite l’intermediario di fiducia.
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