Accertamento e dichiarazione dei dipendenti per buste gonfiate - Cassazione sentenza n. 20284 del 2013La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20284 del 04 settembre 2013 intervenendo in tema di accertamento fiscale ha riconfermato il principio di diritto che in tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di prova testimoniale, bensì di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative, che possono essere utilizzate quando abbiano trovato ulteriore riscontro nelle risultanze dell’accesso diretto dei verbalizzanti e non siano specificamente smentite dalla controparte.

La vicenda ha avuto origine in seguito ad un controllo fiscale effettuato dalla Guardia di Finanza presso una società. In tale circostanza la Gdf raccoglieva dichiarazioni dei dipendenti che ammettevano che le buste paga erano gonfiate rilevando in tal modo una serie di costi fittizi. Irrilevante il conflitto sindacale in corso nell’azienda ai fini della validità delle dichiarazioni rese dai lavoratori ai finanzieri durante l’ispezione in sede. 

La società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l’avviso di accertamento con il quale erano state recuperate a tassazione somme per IPERF e ILOR relative all’anno di imposta 1995 con riferimento a costi non sostenuti. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze del contribuente. L’Amministrazione finanziaria ricorreva contro la decisione di primo grado con ricorso depositato alla Commissione Tributaria Regionale i cui giudici accogliendo le motivazioni dell’Amministrazione riformava totalmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo  l’avviso di accertamento.

La parte soccombente ricorreva avverso la decisione della Ctr per la sua cassazione alla Suprema Corte basando il ricorso su ben nove motivi.

Gli Ermellini nel rigettare il ricorso ha confermato ed evidenziato che non viene viola il principiodella cosiddetta “parità delle armi”, di cui all’art. 111 Cost., atteso che – in forza di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 2000 – anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il medesimo valore probatorio (Cass.16032 del 29/07/2005) ed ancora che “nel processo tributario, gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo -nella specie, acquisita dalla guardia di finanza nel corso di un’ispezione, il cui verbale era stato debitamente notificato al contribuente-, concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 cod. civ., essi danno luogo a presunzioni semplici (artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale (Cass. n.9402 del 20/04/2007; ed in senso conforme n.16845 del 20/06/2008)”