AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 29 luglio 2013, n. 92492/2013
Approvazione del modello di opzione per l’imponibilità Iva dei contratti di locazione e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Dispone:
1. Approvazione del modello di opzione per l’imponibilità Iva dei contratti di locazione.
È approvato il modello denominato “Opzione per l’imponibilità Iva dei contratti di locazione”, da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per il regime di imponibilità dell’imposta sul valore aggiunto sui contratti di locazione di fabbricati che presentano le caratteristiche di cui all’articolo 10, primo comma, n. 8) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1.1. Descrizione e contenuto del modello
Il modello, oltre all’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è composto da: – quadro A “Estremi del contratto”, nel quale sono contenuti i dati utili alla individuazione del contratto registrato (Codice ufficio, Anno, Serie, Numero, Sottonumero e ID telematico);
– quadro B “Dati del locatore”, in cui vanno indicati i dati del locatore che intende esercitare l’opzione per l’imponibilità ad IVA del contratto di locazione.
1.2. Ambito di applicazione
Il modello è utilizzato per comunicare l’esercizio dell’opzione per l’imponibilità ad IVA per i contratti di locazione di fabbricati abitativi effettuati da imprese costruttrici o di ripristino, in corso di esecuzione al 26 giugno 2012, e per i contratti di locazione destinati ad alloggi sociali, in corso di esecuzione al 24 gennaio 2012. Il modello è altresì utilizzato per comunicare la suddetta opzione qualora, prima della scadenza del contratto di locazione, si verifichi il subentro di un terzo, in qualità di locatore.
L’esercizio dell’opzione è vincolante per tutta la durata residua del contratto.
1.3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
Il modello di cui al punto 1.1. è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
1.4. Modalità di presentazione
La presentazione del modello deve essere effettuata in via telematica, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione dei contratti di locazione, indicati nell’articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998.
2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel presente modello, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B.
Eventuali correzioni tecniche alle specifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni
L’articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e l’articolo 9 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, hanno modificato il regime IVA rispettivamente per i contratti di locazione destinati ad alloggi sociali e per le locazioni di fabbricati abitativi effettuati da imprese costruttrici o di ripristino.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013, n. 22, ha precisato che tali tipologie contrattuali, in linea di principio esenti da IVA, sono assoggettabili ad imposta a condizione che il locatore manifesti tale scelta nel contratto di locazione. Inoltre, l’opzione è vincolante per tutta la durata del contratto.
È possibile optare, relativamente alle tipologie contrattuali previste dalla norma, anche per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dei sopra citati decreti legge. L’opzione, formalizzata mediante un atto integrativo del contratto, deve essere portata a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria mediante la registrazione dell’atto integrativo (corrispondendo l’imposta di registro di euro 67,00) o utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento.
Il modello è inoltre utilizzato per comunicare la suddetta opzione qualora, prima della scadenza del contratto di locazione, si verifichi il subentro di un terzo, in qualità di locatore.
Il modello “Opzione per l’imponibilità Iva dei contratti di locazione” può essere presentato esclusivamente in via telematica. Il presente provvedimento approva, altresì, le specifiche tecniche per la sua trasmissione.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
– Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
– Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
– Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro);
– Decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
– Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
– Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001 n. 404;
– Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435;
– Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
– Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato A
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO
Struttura e formato del modello
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
È consentita la predisposizione del modello su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
È altresì consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.
Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
Caratteristiche della carta del modello
La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.
Caratteristiche grafiche del modello
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di un’area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza 65 sesti di pollice;
larghezza 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).
Colori
Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 541 C).
Allegato B
SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELL’OPZIONE PER L’IMPONIBILITÀ IVA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (ART. 57, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27, E ART. 9 DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134)
CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELL’OPZIONE PER L’IMPONIBILITA’ IVA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (art. 57, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e art. 9 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) DA TRASMETTERE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA
1. AVVERTENZE GENERALI
Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche tecniche di seguito esposte.
Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà scartata.
I file contenenti le dichiarazioni devono necessariamente essere controllati, prima della trasmissione, con l’apposito software realizzato dall’Agenzia delle Entrate/Sogei al fine di evitare la trasmissione di documenti che il sistema rifiuterebbe per non rispondenza alle specifiche tecniche.
Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.
2. CONTENUTO DELLA FORNITURA
2.1. Generalità
Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.
Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo-record” che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura sono:
– record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico (fornitore);
– record di tipo “B”: è il record contenente i dati della dichiarazione;
– record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.
2.2. La sequenza dei record
La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:
– presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura;
– presenza di un solo record di tipo “B”;
– presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.
2.3. La struttura dei record
I record di tipo “A”, “B” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.
In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.
2.4. La struttura dei dati
Campi posizionali
I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z”, possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare.
L’allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che segue.
Sigla formato | Descrizione | Formattazione | Allineamento | Esempio di allineamento |
AN | Campo alfanumerico | Spazio | Sinistra | ‘STRINGA ‘ |
CF | Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri) | Spazio | Sinistra con 5 spazi a destra | ‘RSSGNN60R30H501U‘ ‘02876990587 ‘ |
CN | Codice fiscale numerico (11 caratteri) | Zero | ‘02876990587’ | |
PI | Partita IVA (11 caratteri) | Zero | ‘02876990587’ | |
DT | Data (formato GGMMAAAA) | Zero | ‘05051998‘ | |
NU | Campo numerico positivo | Zero | Destra con zeri non significativi a sinistra | ‘001234’ |
‘123456‘ | ||||
PN | Sigla delle province italiane, sigla delle ex province italiane di Fiume (FU), Pola (PL), (Zara) ZA e sigla ‘”EE” o “spazio” per i paesi esteri (ad esempio provincia di nascita). | Spazio | ‘BO‘ | |
PR | Sigla delle province italiane | Spazio | ‘BO‘ | |
PE | Sigla automobilistica delle province italiane e sigla ‘”EE” o “spazio” per i paesi esteri (ad esempio provincia della sede legale). | Spazio | ‘BO‘ | |
CB | Casella barrata | Zero | ‘1‘ | |
Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero |
ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della dichiarazione un allineamento dei campi ovvero una formattazione difforme da quello previsto nella precedente tabella.
Pertanto, un campo definito NU con lunghezza pari a 5 il cui valore sia 45 deve essere riportato nella seguente modalità “00045”.
2.5. Regole generali.
2.5.1 Il trattamento del Codice Fiscale e della Partita IVA
Il Codice fiscale del soggetto dichiarante, riportato nel campo 2 del record “B” deve essere registrato in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione, senza la possibilità di conferma della dichiarazione stessa.
Il codice fiscale del precedente locatore riportato nel campo 21 del record “B” deve essere registrato in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
Il codice fiscale del rappresentante riportato nel campo 24 del record “B” deve essere registrato in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
Il codice fiscale del responsabile della fornitura (soggetto che autentica il file) riportato nel campo 5 del record “A” deve essere registrato in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
Il codice fiscale dell’intermediario riportato nel campo 25 del record “B” deve essere registrato in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
2.5.2 Controllo dei dati presenti nella dichiarazione
La dichiarazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche.
2.5.3 Altri dati
Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.
Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura dei dati da inviare all’Agenzia delle Entrate.
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato 29 luglio 2013 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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