
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 10225 del 26 aprile 2017 chiamate ad intervenire in tema di ammortamento di terreni ha statuito che il costo di acquisizione di un terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburanti è ammortizzabile ove si accerti una possibilità di utilizzazione limitata nel tempo di quel terreno, e che, per effetto del regime di accessione che determina l’incorporazione dei fabbricati al suolo su cui sorge l’impianto predetto, è possibile inglobare il terreno nella nozione di «stazione di servizio» ai fini dell’applicazione allo stesso del coefficiente di ammortamento contemplato dal d.m. 31 dicembre 1988 per «chioschi, colonne di distribuzione, stazione di imbottigliamento, stazioni di servizio».
La vicenda ha tratto origine da alcune sentenze della Suprema Corte (tra le altre, n. 9497 del 2008; n. 12924 e n. 16690 del 2013), nelle quali si era ritenuto che, in tema di imposte sui redditi, i terreni occupati da una stazione di servizio non rientrano tra i «beni ammortizzabili»; e ciò, in sostanza, sulla base di due argomentazioni:
a) perché i terreni non sono soggetti a logorio fisico od economico (anche quando siano strumentali all’esercizio dell’impresa) e sono suscettibili, per loro natura, di un numero illimitato di utilizzazioni, così da escludere la ricorrenza di uno dei presupposti cui è subordinato l’ammortamento dei beni dell’impresa, ossia il progressivo decremento del valore del bene (argomento sottolineato in generale per i terreni strumentali anche da Cass. n. 1404 del 2013 e n. 9068 del 2015);
b) perché, in ogni caso, tali terreni non sono menzionati nel d.m. 31 dicembre 1988, al quale rinvia il TUIR (attuale art. 102) per la determinazione dei coefficienti di ammortamento, tra i beni che compongono gli impianti stradali di distribuzione.
A tale impostazione l’ordinanza interlocutoria n. 1703 del 2016 che ha sottoposto la questione alle Sezioni Unite ha obiettato che:
a) vi sono ipotesi — come quella, appunto, del sedime di un impianto di distribuzione di carburanti — in cui i terreni strumentali all’esercizio dell’impresa possono subire, al momento della dismissione dell’impianto cui sono strumentali, un decremento di valore o un deperimento tali da renderne limitato nel tempo l’utilizzo e diseconomico il riutilizzo, dati i costi di bonifica o la modificazione fisica del bene;
b) la mancata espressa menzione dei terreni occupati da un impianto di distribuzione di carburanti, nell’àmbito dei coefficienti di ammortamento da applicare secondo la fonte di rango secondario costituita dal d.m. 31 dicembre 1988, non è di ostacolo alla piena operatività della regola dell’annmortizzabilità posta dalle fonti di rango primario civilistiche (art. 2426 cod. civ.) e fiscali (TUIR), tanto più che in tal caso il terreno può considerarsi pertinenza dell’impianto e quest’ultimo, per lo più, accessione del primo.
Le Sezioni Unite, quindi, adottano alla fine la soluzione evidentemente più logica e meno formale, pur cercando una riconciliazione con le statuizioni del vecchio decreto ministeriale, facendo rientrare appunto i terreni, per accessione all’impianto, nella nozione di «stazione di servizio» potendosi così applicare il coefficiente di ammortamento contemplato dal d.m. 31 dicembre 1988 per «chioschi, colonne di distribuzione, stazione di imbottigliamento, stazioni di servizio».
Potrebbero interessare anche i seguenti articoli:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4921 - Il costo di acquisizione di un terreno su cui insista un impianto di distribuzione di carburante e che sia strettamente e funzionalmente pertinenziale a tale impianto è soggetto ad…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 dicembre 2019, n. 31781 - In base al principio di competenza per cui i costi devono essere imputati agli esercizi in cui si manifestano i relativi ricavi, disciplina la procedura contabile di ammortamento dei costi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25257 - L'ammortamento dettato dal legislatore fiscale si applica in sede di determinazione della base imponibile ai fini della liquidazione delle imposte; mentre l'ammortamento civilistico è libero
- Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 17 sentenza n. 6 depositata il 4 gennaio 2018 - Le cave e i terreni estrattivi non sono assoggettabili ad ICI in quanto, per la loro intrinseca natura, non sono immobili e neppure possono includersi,…
- Trattamento fiscale dei costi sostenuti per l'acquisto dei terreni e per la costituzione a tempo determinato del diritto di superficie o di usufrutto su terreni altrui - Risposta 11 novembre 2019, n. 480 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 maggio 2018, n. 13628 - Sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi",le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto
Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto illecitamente, va tassato per…
- Il trattamento economico, nei contratti di sommini
La Cassazione, con l’ordinanza n. 22066 depositata il 13 ottobre 2020 inte…
- La conciliazione giudiziale non è equiparabile ad
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20913 depositata il 30 settembre…
- Il giudice tributario deve valutare le dichiarazio
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22036 depositata il 13 ottobre 2…
- L’obbligo di motivazione degli atti tributar
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21977 depositata il 12 ottobre 2…