ANPAL – Nota n. 15052 del 4 ottobre 2023
Trasferimento d’ufficio dei beneficiari del Reddito di cittadinanza con percentuale di invalidità del 45-66% inviati ai Centri per l’Impiego
Con riferimento all’oggetto, si informa che, secondo quanto condiviso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene sussista in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza con percentuale di invalidità compresa tra il 45 e il 66%, già indirizzati ai Centri per l’Impiego e sospesi dal beneficio ai sensi dell’art. 1, co. 313, della legge n. 197 del 2022, il diritto alla valutazione da parte dei Servizi sociali ai fini dell’eventuale prosecuzione della fruizione del medesimo beneficio fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’attivazione di misure di politica attiva.
Ciò posto, si segnala ai competenti dipartimenti e Agenzie di Regioni e Province Autonome in indirizzo, con preghiera di massima diffusione ai Centri per l’Impiego di competenza, che a partire dal 27 settembre 2023, il Sistema Informativo Unitario-nodo nazionale trasferisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (piattaforma GEPI) i nominativi dei suddetti beneficiari di Reddito di cittadinanza, i quali, in realtà, se l’informazione fosse stata nota al momento dell’indirizzamento ai centri per l’impiego, avrebbero dovuto già considerarsi esclusi dagli obblighi del Patto per il Lavoro.
Il trasferimento dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, con le caratteristiche sopra elencate alla piattaforma GEPI, ad ogni modo, non contrasta con la permanenza in carico presso i Centri per l’Impiego, né con il diritto di queste persone, qualora disoccupate, di manifestare la propria disponibilità al lavoro e ai percorsi di politica attiva e, in particolare, di ricevere proposte d’inserimento mirato alle condizioni e con le tutele previste dalla legge n. 68/1999, conservando l’iscrizione negli elenchi e nelle graduatorie dei disoccupati di cui all’art. 8 della medesima norma.