INPS – Messaggio 18 ottobre 2019, n. 3785
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di cittadinanza (RDC), di Pensione di cittadinanza (PDC) e dei modelli COM per l’anno 2019
Con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 14/3/2019) n. 108 del 2 ottobre 2019 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di cittadinanza (RDC), di Pensione di cittadinanza (PDC) e dei modelli COM per l’anno 2019.
Tale schema, allegato al presente messaggio, ha validità fino al 31 dicembre 2019.
Ogni CAF, di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso dei prescritti requisiti, che abbia ricevuto da parte dell’INPS l’atto giuridico di nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e lo abbia debitamente restituito, sottoscritto per l’accettazione, ha facoltà di stipulare una convenzione con l’INPS secondo lo schema allegato.
La stipula delle convenzioni di cui al presente messaggio avviene con firma digitale; il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in oggetto.
I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di cittadinanza (RDC), di Pensione di cittadinanza (PDC) e dei modelli COM per l’anno 2019 dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi – Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti – al seguente indirizzo email: Convenzioni.CAF@inps.it.
In base a quanto previsto dalla determinazione n. 108/2019 citata, i pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG” e dovrà essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento Amministrazione” pubblicato dall’Istituto sulla home page del sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione”.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.
Allegato
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ED IL CAF ____ PER L’ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI REDDITO DI CITTADINANZA (RDC), DI PENSIONE DI CITTADINANZA (PDC) E DEI MODELLI COM PER L’ANNO 2019.
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. L’INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati CAF, il servizio di raccolta e trasmissione della domanda di Reddito di cittadinanza (RdC), di Pensione di cittadinanza (PdC) e del modello RdC/PdC – Com Ridotto ed Esteso (d’ora in poi genericamente “domande”, salvo che sia diversamente specificato).
2. Per lo svolgimento del servizio di cui alla presente Convenzione, i CAF si impegnano a non richiedere corrispettivi all’utenza.
Art. 2
Contenuto del servizio
1. L’INPS indica ai CAF le modalità per lo svolgimento del servizio, a partire da quanto già specificato e contenuto nell’art. 1 dell’Atto di nomina sottoscritto da ciascun Caf, a cui si rinvia, e dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione; in ogni caso, l’INPS si riserva di implementare quanto previsto con ulteriori istruzioni che verranno convenute con il Caf tramite apposito atto di modifica/ integrazione del citato Atto di nomina.
2. Sinteticamente, si richiamano i seguenti passaggi:
a) acquisizione della delega specifica del richiedente e adozione dei registro cronologico. Ad integrazione di quanto contenuto nell’art. 1 dell’Atto di nomina, si chiarisce che nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della delega, la stessa può essere presentata priva della firma solo ed esclusivamente mediante allegazione del documento di identità che riporta l’annotazione dell’impossibilità alla firma
b) controllo dell’identità dei richiedente;
c) assistenza nella compilazione delle domande. Ad integrazione di quanto contenuto nell’art. 1 dell’Atto di nomina, si chiarisce che, nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della domanda, il Caf non acquisisce la firma ove tale condizione di impossibilità risulti dal medesimo documento d’identità rilasciato dal Comune;
d) rilascio al richiedente di copia delle domande, anche limitatamente alla parte in cui sono raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento;
e) trasmissione ad INPS, entro dieci lavorativi dalla data di presentazione, della domanda RdC/PdC e del modello RdC/PdC Com Ridotto ed Esteso, con un ISEE fino ad euro 11.000,00;
f) conservazione della documentazione, secondo le modalità illustrate all’art. 6.
Art. 3
Procedure di supporto
1. L’Istituto fornisce ai CAF per il servizio di cui all’art. 1, comma 1, della presente Convenzione e dell’art. 1 dell’Atto di nomina:
– L’accesso ai servizio web di acquisizione online delle domande per gli operatori CAF;
– Le specifiche tecniche per le informazioni gestite attraverso la cooperazione applicativa;
– La modulistica, resa disponibile sul sito istituzionale dell’INPS;
– L’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE che, ai sensi dell’art. 2, comma 2.4, il Caf deve rendere disponibile all’interessato in relazione al trattamento da parte dell’INPS dei dati conferiti nell’ambito del procedimento per l’erogazione delle prestazioni di Rdc e di Pdc;
– Gli esiti delle domande in termini di accoglimento/ reiezione con indicazione della tipologia di reiezione.
Art. 4
Gestione delle domande anomale
1. Per tutti gli errori in fase di compilazione delle domande presentate dal Caf, fino al momento in cui la domanda entra in fase istruttoria, è possibile richiederne l’annullamento mediante la funzione di cancellazione resa disponibile dal sistema informativo.
2. L’Istituto si impegna a comunicare al Caf il termine entro cui è possibile annullare la domanda, a decorrere dal momento della trasmissione.
Art. 5
Comunicazioni all’utente
1. Al momento in cui acquisisce le domande, il CAF informa il richiedente di quanto segue:
1. i dati acquisiti saranno trasmessi all’INPS, in osservanza delle disposizioni normative in materia e della presente convenzione;
2. nel caso di presentazione del modello Com Ridotto non contestuale alla domanda di Rdc, in mancanza di presentazione del predetto modello entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ciò comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere alla definizione della domanda;
3. in caso di presentazione del modello Com Esteso, la compilazione del modello deve avvenire entro 30 giorni dall’evento da comunicare, pena la decadenza dal beneficio;
4. a conclusione dell’istruttoria da parte dell’INPS, dà notizia al richiedente dell’esito delle domande presentate per il suo tramite.
Art. 6
Conservazione della documentazione
1. Il CAF stampa ciascun modulo di domanda in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal richiedente (anche attraverso apposizione firma digitale) è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di cinque anni dalia data di trasmissione della domanda.
2. In alternativa, allo scopo di evitare l’onere di conservazione del modello cartaceo e della documentazione presentata a supporto da parte del cittadino, il CAF, dopo aver stampato ciascun modulo di domanda in unica copia, provvista di data, la consegna per ricevuta al richiedente che la sottoscrive in presenza dell’operatore del CAF.
3. Il CAF dopo aver inviato telematicamente all’Istituto le domande, svolge l’attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:
– creazione di una copia dei modelli su un documento informatico, riportando i dati dei modelli vigenti; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all’Ente e contiene uno oppure più modelli di domanda o modello Com, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all’Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal CAF quindi conservato come previsto dal comma precedente;
– conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità e la certezza della data.
4. Le attività di cui ai precedenti commi sono svolte anche solo limitatamente alla parte della domanda in cui sono raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento.
5. Il CAF è altresì tenuto a conservare, per il medesimo periodo di cinque anni, copia del documento di identità dei richiedente, del codice fiscale e della delega di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) della presente convenzione. La documentazione è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, ossia come file informatico nel formato originale.
Art. 7
Avvalimento
1. Per le attività oggetto della presente Convenzione e dell’Atto di nomina, il CAF, nei termini di cui all’art. 4 dell’Atto medesimo, può avvalersi, sotto il suo diretto controllo e assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1, ed 1-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Art. 8
Soggetti autorizzati all’accesso
1. Per le attività oggetto della convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura – nei rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 dell’Atto di nomina – soltanto i soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell’incarico svolto, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1. Gli stessi, individuati dall’Amministratore locale, sono istruiti circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall’Istituto e dal CAF stesso.
Art. 9
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
1. Per i servizi oggetto della presente Convenzione e dell’Atto di nomina, Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, designa il Caf quale ‘‘Responsabile del trattamento”.
2. Sono ammessi al trattamento oggetto della presente Convenzione esclusivamente i Caf che abbiano ricevuto da parte dell’INPS l’Atto di nomina di cui alle premesse e lo abbiano debitamente restituito, una volta sottoscritto per accettazione.
3. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt 9 e 10 del regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) – a partire da quelle contenute nell’Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare – delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nel Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto dlgs. n. 101 del 2018, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e all’Atto di nomina ricevuto, nell’ambito della condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi.
5. Per le attività dì cui alla presente Convenzione e all’Atto di nomina, al di fuori della ipotesi di cui al precedente art. 7, il Caf, designato Responsabile del trattamento, non è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
Art. 10
Misure di sicurezza
1. Il CAF attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:
a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e l’identificazione certa dell’utente;
b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
— le credenziali di autenticazione:
– identificano in modo univoco una persona fisica;
– sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
– sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password (OTP), o una coppia usemame/password, o credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
— nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, sono previste politiche di gestione della password che definiscano almeno i seguenti criteri:
– scadenza della password (non oltre 90 giorni);
– blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
– verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri; regole di complessità nella composizione della password; esclusione di nome, cognome e codice fiscale);
— la procedura di autenticazione dell’utente è protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo SSL (SSL con RSA a 1024 bit).
2. Il CAF comunica all’Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito tecnologico che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia,
3. Al fine della corretta gestione degli accessi, il CAF individua:
– un supervisore locale quale responsabile del controllo sull’utilizzo della procedura;
– uno o più amministratori locali preposti alla gestione operativa delle utenze e alla formazione dei soggetti autorizzati all’accesso.
Art. 11
Tracciamento degli accessi e controllo
1. Il CAF comunica ai soggetti di cui al precedente art. 8 che l’Istituto e il CAF stesso procedono al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.
2. L’INPS effettua controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di anomalie, richiederà al CAF chiarimenti in ordine ai comportamento posto in essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati. Il mancato invio di quanto richiesto, ovvero l’inoltro di documentazione non esaustiva, comporterà l’immediata disabilitazione dell’utenza. Nel caso in cui si riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l’INPS procederà con la segnalazione all’Autorità competente e al Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell’Istituto.
3. Nel caso in cui l’irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all’invio della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell’utenza interessata.
Art. 12
Compensi
1. Per il servizio di cui all’articolo 2, INPS riconosce ai CAF i seguenti compensi unitari IVA esclusa, fatto salvo quanto previsto all’art. 13.
Tipologia di domanda | Costo unitario (IVA esclusa) |
---|---|
Domanda RdC/PdC | € 10,00 |
Modello Com (ridotto ed esteso) | €4,10 |
2. I compensi previsti per la domanda RdC/PdC, nonché per il modello RdC/PdC Com Ridotto ed Esteso, sono decurtati nella misura dell’80% in caso di trasmissione dagli 11 ai 30 giorni solari dalla data di presentazione, salvo che il ritardo non sia dovuto a comprovato malfunzionamento del sistema informatico dell’INPS. Oltre il 30° giorno di ritardo nella trasmissione non è corrisposto alcun compenso.
3. Come convenuto nel verbale d’intesa sottoscritto in data 1° marzo 2019, l’attività svolta dai Caf relativamente alla presente Convenzione sarà remunerata mediante le risorse pari a 15 milioni di euro, tenuto conto dello stanziamento cui all’art. 12, comma 5 del Decreto ed il cui utilizzo è subordinato all’effettivo trasferimento dal Ministero.
4. L’istituto procederà a periodico monitoraggio delle domande, a condividerne il risultato con la Consulta dei Caf nell’ambito di un apposito tavolo tecnico, e, al raggiungimento del predetto limite, comunicherà al CAF, entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi, la sospensione del servizio definito all’art.2 della presente Convenzione.
Art. 13
Verifiche
1. L’INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle domande trasmesse dai CAF.
2. All’esito dei controlli automatici, non è riconosciuto al CAF alcun compenso alle domande che presentino le seguenti caratteristiche:
1. domande con richiedente che risulti deceduto in data antecedente alla data di presentazione oppure con codice fiscale non validato da Anagrafe tributaria;
2. domande annullate ai sensi dell’art. 4;
3. domande presentate con un valore ISEE pari o superiore ed euro 9.360,00;
4. domande trasmesse all’INPS dal 31° giorno solare dalia data di presentazione.
3. Nell’ipotesi di cui al punto 3 del precedente comma è fatto salvo il pagamento delle domande per le quali, in applicazione dell’articolo 2, comma 7, del decreto, il valore dell’ISEE risulti inferiore a euro 9.360.
4. Nel caso in cui siano validamente acquisite sul sistema RdC/PdC più domande del richiedente ovvero del componente, l’Istituto non riconosce alcun compenso a quelle comunque pervenute successivamente alla prima, fatta salva la successiva con accoglimento.
5. L’INPS si riserva di effettuare, su segnalazione delle Autorità competenti ovvero dell’utente, ogni opportuno controllo in attuazione della presente Convenzione.
6. Nel caso di domande recanti firma sulla quale sia stata resa la formale denuncia da parte dell’utente che la abbia disconosciuta davanti alle competenti autorità, compreso l’INPS, oppure di richiesta di corrispettivi all’utenza, si provvede ai recupero del compenso indebitamente percepito ed all’applicazione di una penale di importo pari ad euro 300,00.
7. In entrambi i casi, qualora i fatti siano stati denunciati esclusivamente all’Inps, questi provvede senza ritardo a denunciarli alle competenti Autorità, anche ai sensi dell’art. 331 c.p.p..
8. A fini del comma 6, la Direzione generale dell’INPS senza indugio comunica al CAF l’avvio dei procedimento. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalia scadenza del termine di cui al periodo precedente, PINPS comunica al CAF la conclusione del procedimento, indicando, qualora la inadempienza risulti confermata, l’importo del compenso oggetto di restituzione, ove già percepito, ed in ogni caso l’importo della penale. La riscossione delle somma dovute, anche a titolo di penale, avviene prioritariamente mediante compensazione in sede di pagamento degli importi fatturati. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 14
Liquidazione e pagamento dei compensi
1. Per il servizio svolto, il CAF emette due fatture, l’una relativa al periodo dal 6 marzo al 31 luglio 2019, l’altra relativa al periodo dal 1 agosto al 31 dicembre 2019, consultando all’uopo i dati riepilogativi che INPS rende disponibili sul sito istituzionale rispettivamente entro il 1° settembre 2019 ed entro il 20 gennaio 2020.
2. Agli effetti dell’applicazione dei compensi indicati all’art. 12 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.
3. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDÌ) secondo le specifiche tecniche di cui ai Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’INPS sul sito istituzionale: Avvisi, bandi e fatturazione > Fatturazione elettronica.
La fattura, ai sensi del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, dovrà riportare l’annotazione “S” -“scissione dei pagamenti” sulla medesima. Pertanto, l’Istituto verserà direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.
Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima e l’effettivo ricevimento della stessa.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto ai CAF, in modo da garantire il corretto inoltro della fattura.
Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio, né procederà ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
4. Entro 15 gg. dal ricevimento della fattura all’Istituto, la Direzione centrale ammortizzatori sociali può restituire la fattura allo SDI per i seguenti motivi:
1. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sui sito istituzionale;
2. mancata oppure errata indicazione dei compensi e del periodo di riferimento;
3. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria.
5. Nell’ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di credito, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La predetta nota dovrà essere trasmessa unitamente alla fattura riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i compensi sono erogati entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della relativa fattura da parte dell’Istituto.
7. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:
1. avvenuta sottoscrizione della convenzione;
2. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;
3. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.
Art. 15
Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell’INPS
1. L’INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente convenzione, qualora sia accertata l’irregolarità delle domande di cui all’artico lo 13, comma 2, per una percentuale pari o superiore al 5% delle domande trasmesse dal CAF.
2. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche nell’ambito delle verifiche previste dalla presente Convenzione.
3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l’INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.
4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell’INPS comunica al CAF il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
6. Il recesso di cui ai primi due commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione.
7. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l’IMPS e i CAF, nei casi di cui ai primi due commi l’Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della presente convenzione.
9. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione nei casi in cui, in base all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi dei Decreto Legislativo n. 241/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16
Durata, adeguamento e risoluzione
1. La presente convenzione ha validità dal 6 marzo 2019 al 31 dicembre 2019.
2. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.
3. La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all’altra.
4. Le comunicazioni previste dai presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 17
Polizza assicurativa
1. II CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.
2. La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Art. 18
Registrazione
1. Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 19
Spese ed oneri
1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico dei CAF,
Art. 20
Foro
1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.
Art. 21
Rinvio alla normativa vigente
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il CAF dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: Art. 1 (Oggetto della convenzione); Art. 4 (Gestione delle domanda anomale), Art 6 (Comunicazioni all’utente); Art. 12 (Compensi), Art. 13 Verifiche); Art. 14 (Liquidazione e pagamento dei compensi); Art. 15 (Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell’INPS), Art. 16 (Durata, adeguamento e risoluzione), Art. 17 (Polizza assicurativa); Art. 18 (Registrazione), Art. 19 (Spese ed oneri), Art. 20 (Foro).
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