ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 23 aprile 2020, n. 779
Accordo ABI-Associazioni dei consumatori per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie a seguito dell’evento epidemiologico da Covid 19
Il 21 aprile 2020 ABI e le Associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega consumatori. Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione nazionale dei consumatori, hanno raggiunto un accordo (cfr. allegato 1) che amplia le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall’evento epidemiologico da Covid 19, attraverso la sospensione della quota capitale di mutui garantiti da ipoteca e finanziamenti chirografari a rimborso rateale.
Al riguardo, si riportano di seguito le principali caratteristiche dell’iniziativa:
(i) entro il 30 giugno 2020, possono chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale per un massimo di 12 mesi (anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore a 12 mesi, purché la somma della durata dei periodi delle sospensioni complessivamente non sia superiore a 12 mesi) i titolari dei mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini, nonché i titolari dei prestiti chirografari (intesi come prestiti non assistiti da garanzia reale) a rimborso rateale erogati prima della predetta data del 31 gennaio u.s;
(ii) gli eventi che determinano la sospensione, verificatisi due anni prima della presentazione della richiesta di intervento, sono: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n.3 c.p.c.; c) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; d) sospensione o riduzione, in base alle caratteristiche previste dall’art. 1, comma 1, del DM 25 marzo 2020, dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG, CIGS, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.); e) per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, una riduzione del fatturato – in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 – in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
(iii) sono esclusi i finanziamenti: (a) già classificati a credito deteriorato o con rate impagate al 31 gennaio 2020 ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; (b) che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata. Possono peraltro essere sospesi i mutui garantiti dal Fondo di garanzia di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147); (c) per i quali sia stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso; (d) nella forma di operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento;
(iv) la quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie;
(v) nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020;
(vi) la ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione;
(vii) la sospensione non determina l’applicazione di: (i) commissioni; (ii) interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.
All’Accordo è altresì allegato il modello del modulo di richiesta di sospensione (allegato 2).
Le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art.106 del TUB che adotteranno il presente Accordo ne danno comunicazione all’Abi, ai seguenti indirizzi: Abi, Piazza del Gesù 49, 00186 Roma; sg@abi.it.
Resta ferma la possibilità per la banca e gli intermediari finanziari di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti o migliorative per il beneficiario, rispetto a quelle previste dal presente Accordo.
Da ultimo si ricorda che:
(i) la Banca d’Italia con Comunicazione del 23 marzo 2020 (allegata alla lettera circolare ABI UCR 00609 del 26 marzo u.s che si riporta in allegato) ha fornito precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei Rischi per le posizioni oggetto di sospensione;
(ii) in tema di credito alle famiglie e ai lavoratori autonomi/liberi professionisti sono già in atto altre misure quali il Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa ai sensi dell’art.l, comma 475 e seguenti della Legge n. 244 del 2007 e successivi aggiornamenti e il recente Accordo Assofin in tema di credito al consumo.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Allegato 1
Accordo in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale
tra ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
PREMESSO CHE
– nel quadro del pluriennale confronto che il mondo bancario e le realtà consumeristiche hanno avviato da oltre un decennio per favorire la diffusione di iniziative finalizzate a supportare l’economia del Paese, è stato sottoscritto il 18 giugno 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e 15 Associazioni dei consumatori il Protocollo d’intesa per la prosecuzione dell’iniziativa denominata “CREDIamoCI”, già avviata con il primo Protocollo d’intesa siglato il 14 gennaio del 2015 tra gli stessi soggetti;
– l’emergenza nazionale in corso a causa dell’evento epidemiologico da COVID 19 ha reso necessario l’avvio di una serie di ulteriori iniziative urgenti per supportare le imprese e le famiglie da parte del mondo bancario, coerenti con lo scenario economico e regolamentare, che si pongono anche in continuità e con lo spirito di collaborazione e di servizio che ha alimentato e reso possibile l’efficacia del Protocollo d’intesa “CREDIamoCI”, a supporto dell’economia del Paese e delle fasce di popolazione maggiormente a rischio di vulnerabilità;
– l’art. 26 del D.L. n. 9/2020, l’art. 54 del D.L. 18/2020 e l’art. 12 del D.L. 23/2020 hanno ampliato l’operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art. 2, commi 475 e ss della legge n. 244/2007 (da ora “Fondo Gasparrini”);
– i finanziamenti chirografari e i mutui garantiti da immobili per finalità diverse dall’acquisto della prima casa non possono accedere ai benefici della sospensione previsti dal Fondo Gasparrini;
– ABI e le Associazioni dei consumatori intendono avviare un’iniziativa che consenta di sostenere le famiglie con finanziamenti chirografari a rimborso rateale e con mutui garantiti da immobili erogati per finalità diverse dall’acquisto della prima casa o pur essendo connessi a tale acquisto non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini;
TUTTO CIÒ PREMESSO
l’ABI e le Associazioni dei consumatori (da ora “le Parti”) sottoscrittrici del presente Accordo, concordano quanto segue:
- Ambito dell’intervento
– Prestiti chirografari (cioè non garantiti da garanzia reale) a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020, mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso (NOTA 1) erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini;
– Sono inclusi i finanziamenti: cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130; mutui oggetto di operazioni di portabilità ai sensi dell’art. 120 quater del TUB ovvero accollati anche a seguito di frazionamento;
– Sono esclusi: i finanziamenti già classificati a credito deteriorato o con rate impagate al 31 gennaio 2020 ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata) (NOTA 2); i finanziamenti per i quali sia stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso; le operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazioni di pagamento.
- Caratteristiche dell’intervento
– Sospensione della quota capitale del finanziamento di cui al paragrafo 1, per una durata non superiore a 12 mesi (anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore a 12 mesi, purché la somma della durata dei periodi delle sospensioni complessivamente non sia superiore a 12 mesi), su richiesta dell’intestatario del finanziamento, da presentare al soggetto finanziatore entro il 30 giugno 2020 (data prorogabile sulla base delle indicazioni delle Autorità), al verificarsi degli eventi di cui al successivo paragrafo 3.
– Per i soggetti che abbiano già usufruito di una sospensione del finanziamento per iniziative di legge, Accordi con le Associazioni dei consumatori o per autoregolamentazione, è possibile richiedere la sospensione purché il soggetto risulti in regola con i pagamenti previsti con il piano di ammortamento. La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termine di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.
– Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.
– La sospensione non determina l’applicazione di commissioni nonché di interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora l’intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.
– Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto di mutuo o finanziamento.
– Durante il periodo di sospensione il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
– La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione o della richiesta di riavvio da parte del cliente con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
- Eventi per l’accesso alla sospensione e che si verificano con riferimento ad uno dei cointestatari verificatesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda
– Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
– Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
– Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà), sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1 comma 1, del D.M 25 marzo 2020.
– Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
– Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti (NOTA 3), una riduzione del fatturato – in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
4 Presentazione della richiesta di sospensione
– La richiesta, presentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all’art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (il cui fac simile si riporta in allegato al presente accordo) va sottoscritta, anche con modalità previste dall’art. 4 del Decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020, n. 23), da tutti i cointestatari dei finanziamenti al paragrafo 1 ovvero dai garanti o dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore. Qualora questi ultimi siano impossibilitati a sottoscrivere la dichiarazione, il mutuatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentano alla richiesta di sospensione.
– Documenti da allegare alla richiesta:
(i) per gli eventi di cui al paragrafo 3 primo e secondo bullet (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: copia lettera di licenziamento; copia lettera di dimissioni; copia contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine); (ii) per l’evento morte, semplice autocertificazione dei/l cointestatario/i/erede/i; (iii) per l’evento di non autosufficienza copia del certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall’80% al 100%); (iv) per gli eventi di cui al paragrafo 3 terzo bullet idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro dell’interessato (ad es.: copia certificazione del datore di lavoro; copia richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito); (v) la conferma della validità delle garanzie, oltre l’ipoteca, che assistono il finanziamento per tutta la sua durata; (vi) per gli eventi di cui quinto bullet, copia della specifica documentazione richiesta dalla banca (anche attraverso autocertificazione di cui all’art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
5 Modalità di formalizzazione
La formalizzazione delle eventuali modifiche contrattuali intervenute a seguito dell’applicazione della moratoria potrà essere effettuata con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020, n. 23).
6 Soggetti finanziatori
– L’intervento oggetto del presente accordo riguarda tutte le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB.
– I soggetti che adotteranno il presente Accordo ne danno comunicazione all’Abi, ai seguenti indirizzi: Abi, Piazza del Gesù 49, 00186 Roma; sg@abi.it.
– L’ABI provvederà a pubblicare tempestivamente, e a tenere aggiornato, sul proprio sito internet l’elenco delle banche che adottano l’Accordo.
– L’ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto il presente Accordo alle banche, anche coinvolgendo le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.
Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti o migliorative per il beneficiario, rispetto a quelle previste dal presente Accordo, anche relativamente agli eventi che determinano l’accesso alla sospensione. Si intendono ricomprese e coperte dal presente accordo eventuali iniziative che le banche abbiano già avviato in precedenza e che abbiano le caratteristiche previste dalle Linee guida EBA del 2 aprile 2020 (NOTA 4).
—
Note:
1) Gli immobili non devono rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
2) Da tale previsione sono esclusi i mutui garanti dal Fondo di garanzia per la prima casa cui all’art. 1, comma, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, se non rientrano nell’ambito del Fondo Gasparrini, possono accedere alla presente iniziativa
3) Per lavoratore autonomo si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (es. artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri etc.). Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
4) https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loanrepayments-applied-light-covid-19-crisis.
Allegato 2
FAC SIMILE
MODULO DI SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI IPOTECARI E DEI PRESTITI CHIROGRAFARI A RIMBORSO RATEALE IN BASE ALL’ACCORDO ABI – ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI DEL 21 APRILE 2020
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Da presentare alla Banca che ha erogato il finanziamento/mutuo.
Il/La sottoscritto/a __________________________________ ________________________________
Cognome / Surname Nome / First name
Codice Fiscale [Fiscal Code] […][…][…][…] […][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…] Sesso [Gender] [M] – [F]
Luogo di nascita [Place of birth] ___________________________________________________________
Data di nascita [Date of birth] […][…] / […][…] / […][…][…][…]
Residente in (indirizzo)[Residentin(Address)] __________________________________________________
Città [City] ___________________ Comune [Municipality] ____________________ Provincia [District] […][…]
Documento d’identità [Type of Identity Document] _______________________________________________
Numero [Number] ________________________ Data di rilascio[Date of issue] […][…] / […][…] / […][…][…][…]
Autorità [Authority] _____________________ Data di scadenza [Date of expiry] […][…] / […][…] / […][…][…][…]
e-mail ________________________________________ cellulare [cell phone] _____________________
(in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e della unione europea, allegare copia del documento di identità; negli altri casi, allegare il passaporto e il permesso di soggiorno)
e (in caso di mutuo o finanziamento cointestato a più persone)
Il/La sottoscritto/a __________________________________ ________________________________
Cognome / Surname Nome / First name
Codice Fiscale [Fiscal Code] […][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…] Sesso [Gender] [M] – [F]
Luogo di nascita [Place of birth] ___________________________________________________________
Data di nascita [Date of birth] […][…] / […][…] / […][…][…][…]
Residente in (indirizzo) [Residentin(Address)] __________________________________________________
Città [City] ___________________ Comune [Municipality] ____________________ Provincia [District] […][…]
Documento d’identità [Type of Identity Document] _______________________________________________
Numero [Number] ________________________ Data di rilascio [Date of issue] […][…] / […] / […][…]
Autorità [Authority] _____________________ Data di scadenza [Date of expiry] […][…] / […][…] / […][…] […][…]
e-mail ________________________________________ cellulare [cell phone] _____________________
A tal fine, consapevole/i delle sanzioni, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:
DICHIARA/ DICHIARANO
- A) Per i finanziamenti garantiti da ipoteca, che l’immobile ipotecato è sito in
___________________________________ (prov.________), via____________________________,
numero______, edificio_______, scala_______,interno_________, Categoria (NOTA 1)_______, che non ha le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 (da compilare solo in caso di richiesta di sospensione della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario);
- B) di essere titolare/i del contratto di finanziamento/mutuo, identificato con numero_______________________,
per la finalità (da compilare solo in caso di richiesta di sospensione della quota capitale di mutuo ipotecario):_____________________________________________________________________________
- C) che uno dei seguenti eventi è intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e si è verificato nei due anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio (barrare l’ipotesi di interesse):
[…] Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (NOTA 2), con attualità dello stato di disoccupazione.
– In caso di contratto a tempo indeterminato si allega copia della lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (NOTA 3);
– In caso di contratto a tempo determinato si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (nel caso di recesso per giusta causa si veda la nota 3).
[…] Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile,con attualità dello stato di disoccupazione.
– Si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (nel caso di recesso per giusta causa si veda la nota 3).
[…] Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione.
A tal fin si allega (barrare le ipotesi di interesse, alternative tra loro):
[…]copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
[…] copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
[…] copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.
[…] Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario. A tal fine si allega (barrare le ipotesi di interesse, alternative tra loro):
[…] copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
[…] copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
[…] copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione sia del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione sia della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.
[…] Lavoratore autonomo e libero professionista (NOTA 4): riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus (barrare l’ipotesi di interesse):
[…] Lavoratore autonomo partita IVA ______________________________
[…] libero professionista partita IVA ______________________________n. iscrizione albo o ordine professionale ______________________________
[…] Morte del mutuatario (NOTA 5)
Cognome / Surname Nome / First name _____________________________________________________________
Codice Fiscale [Fiscal Code] […][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…] Sesso[Gender] [M] – [F]
Nato/a a_________________________________________________il […][…] / […][…] / […][…][…][…],
deceduto/a il […][…] / […][…] / […][…][…][…] già intestatario/a o cointestatario/a del finanziamento/mutuo;
[…] riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento per il caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza: si allega il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per territorio che qualifica il soggetto quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
altresì DICHIARA/NO che per il finanziamento/mutuo di cui si richiede la sospensione della quota capitale:
- il finanziamento/mutuo non fruisce di agevolazioni pubbliche nella forma di garanzie (ad esclusione del Fondo di garanzia per la prima casa cui all’art. 1, comma, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147), contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata
- il finanziamento/mutuo non sia classificato come credito deteriorato o con rate impagate al 31/1/2020 ovvero non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato
- non è stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che determinano la sospensione, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
TUTTO CIÒ PREMESSO
CHIEDE/CHIEDONO
La sospensione della quota capitale delle rate per ______mesi.
Luogo e data, _______________________
[…] barrare nel caso in cui il mutuatario o l’intestatario del finanziamento che sottoscrive il presente modello di domanda (colui che subisce l’evento) dichiara sotto la propria responsabilità di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti per ragioni collegate all’emergenza COVID 19 (Vedi riquadro 1) (NOTA 6).
Firma/e del/dei richiedente/i
__________________________
Firma dei garanti
__________________________
Firma terzi datori di ipoteca
_________________________
RIQUADRO 1 – Solo qualora gli eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca (o eredi subentrati quali cointestatari del mutuo/finanziamento) siano impossibilitati a sottoscrivere il presente modulo di sospensione del finanziamento/mutuo in conseguenza dell’evento epidemiologico da COVID 19, il presente riquadro può essere sottoscritto esclusivamente dal richiedente/i per loro nome e conto.
Il/La sottoscritto/a (inserire nominativo del/i garante/i)
Cognome / Surname Nome / First name __________________________________________
Codice Fiscale [Fiscal Code] […][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…][…] Sesso [Gender] [M[ – [F]
Luogo di nascita [Place of birth] ___________________________________________________________
Data di nascita [Date of birth] […][…] / […][…] / […][…][…][…]
Residente in (indirizzo) [Residentin(Address)] _________________________________________________
Città [City] ___________________ Comune [Municipality] ____________________ Provincia [District] […][…]
Presta il proprio consenso alla sospensione del finanziamento/mutuo, di cui è garante o terzo datore di ipoteca, acconsentendo altresì al mantenimento della garanzia per tutta la durata complessiva del finanziamento/mutuo.
Luogo e data_____________________________________
Garante/i o terzo datore di ipoteca
____________________
Il mutuatario o l’intestatario del finanziamento che sottoscrive il presente riquadro (colui che subisce l’evento) dichiara sotto la propria responsabilità che ilcointestatario/i ed eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca, impossibilitato/i alla sottoscrizione della domanda, acconsente/ono alla sospensione con ampliamento della garanzia per tutta la durata del finanziamento/mutuo.
Firma del richiedente
_________________________________
N.B.: in caso di più soggetti cointestatari o eredi subentrati quali cointestatari del finanziamento/mutuo che non presentano richiesta di sospensione del finanziamento/mutuo, compilare un RIQUADRO 1 per ciascun soggetto.
—
Note:
1) L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2) Ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
3) In caso di dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario produrre:
– copia sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure;
– copia lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero copia lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
4) Per lavoratore autonomo si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (es. artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri etc.). Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
5) La domanda può essere presentata dal cointestatario del finanziamento/mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del finanziamento/mutuo
6) La deroga alla sottoscrizione di eventuali cointestatari e terzi garanti è consentita qualora gli stessi non siano in grado di sottoscrivere il presente modulo in conseguenza dell’evento epidemiologico da COVID 19 tenuto conto delle restrizioni di libero spostamento delle persone.
ABI – Circolare 26 marzo 2020, n. 609
BANCA D’ITALIA – Comunicato 23 marzo 2020
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 17 dicembre 2020, n. 2631 - Accordo ABI-Associazioni dei consumatori per la sospensione dei crediti alle famiglie a seguito dell’evento epidemiologico da Covid 19
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Comunicato 20 febbraio 2021 - Credito: avviato il "Progetto AbitAzione" tra ABI e Consumatori - Protocollo d’intesa su proposte per l’accesso al credito, il sostegno alle famiglie in difficoltà, la consapevolezza dei…
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Comunicato 22 aprile 2020 - Accordo ABI-Consumatori su nuova moratoria famiglie
- Accordo ABI - CDP per la sospensione e allungamento dei contratti di provvista - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 01 aprile 2021, n. 715
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 10 giugno 2020, n. 1140 - Accordo ABI - CDP per la sospensione e allungamento dei contratti di provvista ai sensi dell’art. 56, comma 6, del DL Cura Italia
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Lettera circolare 02 dicembre 2020, n. 2520 - Nuovo Accordo ABI - CDP per la sospensione e allungamento dei contratti di provvista
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…