ASSOCIAZIONE NAZIONALE dei COMMERCIALISTI – Comunicato del 5 aprile 2023
Il Viceministro dell’Economia incontra l’Associazione Nazionale Commercialisti – Le proposte di ANC per la semplificazione del sistema fiscale
Si è tenuto oggi a Roma l’incontro tra il Viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo e il Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel, il quale ha potuto illustrare al Viceministro le proposte elaborate dall’Associazione per una semplificazione del sistema fiscale.
Il Presidente dell’ANC Marco Cuchel, nel ringraziare il Viceministro Leo per la disponibilità dimostrata, si dice molto soddisfatto per aver avuto la possibilità di affrontare approfonditamente alcune delle principali problematiche che affliggono il funzionamento del sistema fiscale del paese.
“Alcune delle nostre proposte” spiega il Presidente Cuchel “sono state valutate positivamente dal Viceministro e ritenute meritevoli di attenzione e di essere sostenute per una loro possibile realizzazione”.
Nel documento che l’Associazione ha consegnato al Viceministro c’è l’idea del cassetto unico delle agevolazioni d’impresa, ci sono soluzioni proposte per superare le criticità riguardanti la rottamazione quater e il ravvedimento speciale, e per superare il nodo dei crediti incagliati da super bonus, ma c’è anche la questione dell’attuale non assicurabilità delle sanzioni dirette in ambito tributario.
Oltre a soffermarsi sul tema del contezioso tributario, il Presidente Cuchel ha avuto modo di presentare al Viceministro la proposta di un centro studi della categoria dei commercialisti per la gestione degli interpelli, ha evidenziato altresì l’importanza di dare attuazione al meccanismo di compensazione dei crediti/debiti derivanti da transazioni commerciali (baratto finanziario) che la legge ha istituito, ma per il quale mancano ancora oggi i decreti attuativi.
In merito anche alla nuova disciplina sul microcredito, dall’Associazione è stata evidenziata l’urgenza di dare seguito all’adozione dei decreti attuativi. La nuova disciplina, infatti, che meritoriamente innalza il limite del credito allungando i tempi della restituzione, può rendere più semplice il ricorso allo strumento del microcredito, e pertanto è auspicabile che sia attuata in tempi rapidi.
“Siamo molto soddisfatti per l’esito dell’incontro di oggi” conclude il Presidente Cuchel “poiché è anche la prova che la categoria dei commercialisti, quando le viene data l’occasione, ha le capacità e le competenze per poter apportare, con particolare riferimento alla materia fiscale, un contributo utile al legislatore e al paese”.
Allegato
Proposte per il superamento di alcune criticità in materia di fisco
1) Cassetto unico delle agevolazioni d’impresa
L’esperienza recentemente vissuta con gli aiuti Covid-19 e l’autocertificazione TF dovrebbero indurre ad un ripensamento generale – nell’interesse semplificatorio tanto della PA quando dei contribuenti – sul modo di gestire le istruttorie, l’erogazione, la fruizione e il monitoraggio dei vari incentivi destinati agli operatori economici (imprese e professioni).
La gestione, di una parte del tutto, attraverso la dichiarazione redditi (RU e RS) è inadeguata, troppo complessa e non intercetta, in tempo utile, le esigenze informative trasversali di Amministrazioni diverse (si pensi, ad esempio, in materia di credito d’imposta investimenti e R§S alla comunicazione via PEC istituita dal MISE per avere in tempo utile le stesse informazioni che l’Agenzia delle Entrate chiede con il quadro RU).
Occorre uno sforzo che coinvolga tutta la PA (Ministeri competenti, Regioni, CCIAA, ecc), previo il confronto con le associazioni che rappresentano le imprese e i professionisti, affinché si studi l’ipotesi di creare un portale unico digitale a cui tutte le amministrazioni di volta in volta coinvolte (MISE per Sabatini; AdE per crediti imposta investimenti; Mibact per credito imposta pubblicità; CCIAA per i sostegni locali, ecc) dovranno fare riferimento, al fine di progettare le istruttorie delle singole misure (contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, sgravi, detassazioni ecc). Così facendo:
– la singola amministrazione competente dovrà pianificare per tempo (prima di aprire l’accesso alle agevolazioni) tutto ciò che occorre ai diversi scopi (anche statistici o di controllo della contabilità pubblica) compresi, in particolare, l’aggiornamento (ove necessario) del Registro Nazionale Aiuti e l’informativa sulla trasparenza ex art. 1 co.125 ss L. 124/2017;
– eventuali richieste d’integrazione di dati dovranno essere gestite esclusivamente attraverso il predetto portale (l’amministrazione avviserà l’interessato attraverso PEC e con messaggio all’accesso dell’utente stesso al proprio cassetto);
– null’altro potrà/dovrà essere gestito attraverso modalità diverse (non più quindi il quadro RU e RS dal modello redditi; non più istanze e/o autocertificazioni trasmesse in mille modi diversi);
– il portale dovrà essere collegato al Registro imprese e all’Anagrafe tributaria (ed eventuali altre amministrazioni competenti) per acquisire a flusso continuo, in automatico, tutto quello che è già previsto in detti archivi pubblici (ossia informazioni anagrafiche, bonifici dei contributi erogati, importi dei crediti d’imposta speciali compensati con F24, detassazioni operate in RF redditi e/o Irap, ecc);
– gli operatori beneficiari, con Spid e CNS, dovranno fare tutto esclusivamente da questo portale, compresa (ove necessario) l’eventuale delega all’intermediario (ad esempio la banca che finanzierà gli investimenti, per la Sabatini).
In questo modo ogni operatore economico avrà a disposizione un proprio cassetto con tutte le informazioni – anche storiche – che lo riguardano. A regime si potrebbe pertanto anche superare l’attuale disciplina della trasparenza in nota integrativa bilancio o sito internet (art. 1 co.125 ss L. 124/2017) consentendo al singolo soggetto di abilitare (entro aprile/giugno dell’anno successivo) la visualizzazione agli stakeholders dei contributi e sovvenzioni dal medesimo percepiti.
2) Superamento disparità trattamento nell’adesione alla Rottamazione Quater
Rottamazione – Quater di cui all’Art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023):
I Contribuenti diversi da quelli meno ‘abbienti’ (Isee Inf. Ad € 20.000) avevano potuto aderire solamente alla ‘Definizione Agevolata, c.d. ‘Rottamazione-Ter, in forza di quanto previsto dall’Art. 3, D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, e non anche alla “Definizione per estinzione dei debiti di cui all’Art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018”, riservata, questa, alle ‘Persone Fisiche’ in situazione di “Grave e Comprovata difficoltà economica” (Saldo e Stralcio), che potevano sanare la loro posizione versando il 35% della quota capitale.
Ora con la Rottamazione – Quater i primi vengono rimessi ‘in bonis’, anche se non avevano onorato numerose rate delle diverse scadenze, addirittura con un piccolo vantaggio rispetto alla precedente misura e con 5 anni di tempo per onorare il tutto.
Diversamente, i soggetti meno ‘abbienti’ che avevano potuto accedere al c.d. “Saldo e Stralcio”, pagando in linea capitale il 35% su 100, ora vengono rimessi anch’essi in bonis. Tuttavia se non hanno onorato anche la sola rata di luglio 2022 (la crisi da Covid non aveva ancora terminato i suoi effetti devastanti in termini anche finanziari) sono ‘Soggetti Decaduti’ dalla Definizione super agevolata della quale avevano diritto in forza di una Legge dello Stato, e devono, in quanto decaduti, versare il restante 65% (soluzione questa impraticabile per questi contribuenti).
Rispetto a situazioni che sono evidentemente analoghe, il trattamento è differente: entrambe le tipologie di contribuente, infatti, non hanno pagato rate della “concessa agevolazione” ma mentre i contribuenti della “Rottamazione ter” sono rimessi in bonis, quelli di cui alla legge 145/2018, ossia gli ammessi al “Saldo/Stralcio”, non hanno analoga possibilità e sono esclusi dalla misura agevolativa, dovendo ora pagare l’intero debito fiscale.
Una condizione di evidente disparità che costituisce una violazione dell’art. 3 della carta costituzionale.
Sarebbe quindi necessario estendere il beneficio anche alla categoria di contribuenti che oggi ne resta esclusa.
Si dovrebbe altresì attuare lo slittamento del termine della presentazione della Nuova Domanda della Rottamazione – Quater, che permetterebbe anche al Governo di avere il tempo necessario per sanare l’ingiusta discriminazione ai danni dei contribuenti meno abbienti che avevano potuto aderire al c.d. “Saldo e Stralcio”.
3) Concordati Preventivi e Ristrutturazione dei debiti
Nei concordati preventivi e anche nelle “ristrutturazioni dei debiti” ancora in corso di omologa (o di rigetto della domanda) è presente una evidente criticità, ossia il fatto che se entro il mese di aprile non avviene il rigetto (ma anche in caso di omologa) il contribuente non può più presentare la domanda di rottamazione (o chiusura liti o altro) che gli consentirebbe di definire in tutto o in parte la propria posizione con il fisco.
La nostra proposta è quella di inserire nei termini di presentazione di cui ai commi 195 e 235 della L. 197/2022 i concordati preventivi e le domande di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale di cui alla legge fallimentare.
– Alla fine dei commi 195 e 235 Legge 197/2022: Per le domande di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti e di ogni altra procedura concorsuale di cui alla Legge Fallimentare, il termine per la presentazione della domanda di cui al presente articolo, viene differito a 30 giorni dalla omologa o dal suo rigetto.
4) Ravvedimento Speciale
Ravvedimento Speciale di cui all’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha istituito il c.d. “Ravvedimento Speciale” con scadenza 31.03.2023 della prima rata, scadenza che è stata prorogata al 30.09.2023.
Qualora un soggetto definisca l’errata omissione di una fattura sanando tutte le violazioni commesse con il versamento del tributo, anche a rate, e delle singole sanzioni ridotte ad 1/18° regolarizza la propria posizione nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
Il problema sorge per la ditta ricevente la fattura che deve onorare la sanzione pari al 100%, secondo quanto disposto dal D.Lgs 471/97 (che disciplina le sanzioni anche in questa fattispecie di omissione, cioè la mancata emissione dell’autofattura, il versamento della relativa IVA a titolo di sanzione (100% del tributo, se non sanabile, equivale di fatto ad un ‘doppio versamento’ da parte dell’emittente e del ricevente la fattura).
La dottrina specializzata (Ratio Centro Studi Castelli Srl) conferma che il 100% della sanzione del ricevente la fattura non può essere oggetto del Ravvedimento speciale, e ciò probabilmente deriva dalla lettura della Sentenza di Corte di Cassazione, Sezione 2/Civile del 18.05.2022 N. 15579 (conclusioni dei Supremi Giudici, parte finale della Sentenza).
Poiché la sanatoria è oggetto di una legge successiva alla Sentenza, si renderebbe opportuna una integrazione del dettato normativo o una interpretazione autentica che permetta di
superare la presunta impossibilità di sanare l’irregolarità formale da parte del soggetto che non ha emesso l’autofattura.
5) Baratto finanziario – Necessari i decreti attuativi per consentire il meccanismo di compensazione crediti/debiti
La legge di Bilancio 2021 ha istituito il meccanismo di compensazione di crediti e debiti (sono esclusi quelli della PA) derivanti da transazioni commerciali risultati da fatture elettroniche (il baratto finanziario). La legge è nata a seguito della petizione lanciata nel 2020 dall’ANC insieme a Confimi Industria. L’introduzione di questo innovativo sistema è prevista attraverso l’implementazione della piattaforma SDI. Purtroppo ad oggi mancano ancora i decreti attuativi e così il baratto finanziario, una misura semplice e di buon senso, che sarebbe in grado di essere utile a molti operatori economici, non ha trovato ancora attuazione.
6) Responsabilità del professionista – Assicurabilità delle sanzioni dirette in ambito tributario
Nel nostro Paese la normativa esistente esclude la possibilità di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate nei confronti del professionista, connesse allo svolgimento dell’attività professionale.
Sebbene negli anni questa evidente anomalia sia stata oggetto di discussioni, proposte di legge, emendamenti ed interrogazioni parlamentari e nonostante l’introduzione di un generalizzato obbligo di assicurazione professionale, continua a sussistere per i professionisti il vincolo di “non assicurabilità” del rischio di sanzioni dirette, che li espone, privandoli della facoltà di avvalersi della prevista copertura assicurativa, alla possibilità di dover rispondere e garantire con il loro patrimonio personale nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
Riteniamo indispensabile un cambiamento della normativa attuale in forza del quale le sanzioni dirette di natura fiscale irrogate ai sensi del D. Lgs. 472/1997 siano escluse dal novero delle operazioni vietate di cui all’art. 12 del Codice delle Assicurazioni Private (che vieta assicurazioni aventi per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative) facendo quindi in modo che il rischio relativo al pagamento di sanzioni amministrative dirette, irrogate per errori commessi per attività svolte nei confronti dei clienti, possa essere oggetto di assicurazione da parte del professionista.
7) “Parità” degli strumenti a disposizione ed abbandonare la stagione dei pre-compilati
– Aumentare il numero e la qualità delle informazioni da inserire nel cassetto fiscale del contribuente, anche in un’ottica di compliance dichiarativa (ad esempio, le risultanze dell’anagrafe dei rapporti finanziari, che potrebbero essere rese disponibili almeno una
volta l’anno). Abbandonare la stagione dei pre-compilati, fallita in partenze e che non genera alcun tipo di beneficio al contribuente, all’impresa o al commercialista.
– Banca dati sentenze tributarie: necessità che anche i professionisti abilitati alla difesa tributaria possano accedere a tutte le sentenze delle quali dispongono gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
– Contraddittorio con uffici: è necessario evitare il ricorso a formule stereotipate, lasciando al contribuente e al suo difensore ampio spazio per le osservazioni e contestazioni ritenute utili.
– Accesso agli atti, trasparenza motivazione e calcoli: rendere più semplice l’accesso agli atti del procedimento tributario per il contribuente e il professionista delegato. Fornire negli atti amministrativi e della riscossione tutti gli elementi, non solo giuridici, attraverso i quali si giunge alla determinazione degli importi richiesti.
8) Fatture elettroniche a cavallo d’anno
Finalmente, dopo innumerevoli denunce, anche in ambito europeo presentate da ANC e Confimindustria, con la Legge Delega per la Riforma Fiscale viene sanata una stortura colossale in termini di detrazione Iva per le fatture ricevute a cavallo d’anno.
Purtroppo però dobbiamo porre l’attenzione rispetto ad una ulteriore anomalia in termini di contabilizzazione dei ricavi e dei costi per gli operatori economici in contabilità semplificata che adottano il diffusissimo principio della cosiddetta “cassa virtuale”.
Detta anomalia sorge perché la norma attribuisce alla data di recapito certificata dallo SDI un ruolo centrale, ma a nostro avviso del tutto improprio, a partire dalla quale la fattura può essere registrata.
Questo, che può apparire un dettaglio, provoca di fatto una distonia dell’annotazione nei registri iva degli operatori economici interessati ai fini della determinazione del reddito.
Al di là della data di accettazione da parte dello SDI della fattura elettronica, la data di registrazione da parte degli operatori economici deve essere la data di emissione della medesima così come avveniva in passato prima dell’avvento dello SDI.
Il Sistema di interscambio deve essere un mezzo di mera consegna delle fatture, di fatto un semplice “postino” che attesta l’esistenza del documento fiscale, con termini precisi oltre i quali possono scattare anche le sanzioni, ma il termine di registrazione non può che rimanere come in passato la data del documento stesso.
È estremamente urgente una modifica normativa in tal senso.
9) Conseguenze per i cittadini incapienti della mancata cessione del credito annualità 2021 e 2022 – Opportuno intervento normativo
Abbiamo assistito a molti casi di privati cittadini, pensionati e pressoché incapienti, che nel corso del 2021 e inizio 2022 hanno provveduto ad effettuare interventi edilizi di riqualificazione energetica sulle proprie abitazioni, per importi consistenti. Gli stessi non
hanno beneficiato dello sconto in fattura ma hanno provveduto a pagare l’impresa che ha effettuato i lavori mediante un c.d. finanziamento ponte con una banca, confidando di poter poi estinguere il finanziamento con la cessione del credito maturato.
A seguito però delle ripetute modifiche normative e incertezze operative (avvenute proprio a partire da fine gennaio 2022 in poi) che hanno comportato il blocco generalizzato degli acquisti dei crediti da parte della maggioranza degli Istituti bancari e dalle Poste, detti cittadini non sono più riusciti a cedere il credito alla banca (anche a seguito di una gestione che si potrebbe ritenere latente e pretestuosa da parte della società di revisione di riferimento della banca stessa).
In ragione di tale condizione venutasi a creare, queste persone (pensionati e di fatto incapienti) hanno perso la quota relativa all’anno 2021 pari a un quinto del credito totale e oramai rischiano di perdere anche la quota relativa all’anno 2022, con il finanziamento in essere che, tra l’altro, presenta un tasso di interesse oramai alle stelle.
Per questi casi è opportuno un intervento normativo che consenta, limitatamente a determinate situazioni, di non far perdere la quota di credito del 2021 e del 2022 e quindi che permetta di poter ritenere ancora validi tali crediti in attesa che si riescano finalmente a cedere in forza di una riapertura degli acquisti da parte del sistema finanziario.
Crediamo che sarebbe un bel messaggio di attenzione nei confronti di soggetti più deboli che comunque hanno tenuto comportamenti in ossequio delle norme.
10) Smobilizzo crediti da bonus edilizi
Per trovare una soluzione al nodo dei crediti incagliati da super bonus sulla Piattaforma delle Entrate, relativi ad interventi di vecchi progetti o ad altri interventi agevolati già in cantiere, è auspicabile avere una visione ampia e proattiva nei confronti delle imprese che da mesi sono in attesa di una riapertura delle cessioni, ormai prive di liquidità e in molti casi quasi sull’orlo del fallimento.
Sino ad oggi si è fatto affidamento sulla costruttiva collaborazione delle banche, facendo leva sulla persuasione morale per far ripartire l’acquisizione dei crediti incagliati. “Esaminando i dati dei modelli F24 presentati nel 2022, risulta che le banche hanno versato 20,4 miliardi di euro di tributi e contributi, che possono ragionevolmente ritenersi ricorrenti e hanno utilizzato in compensazione crediti per complessivi 3,7 miliardi di euro, altrettanto ricorrenti (diversi dai bonus edilizi). Pertanto, considerando le rate dei bonus edilizi attualmente a disposizione delle banche per il 2023, pari a circa 9,5 miliardi di euro, risulterebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori bonus edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su base annua (debiti ricorrenti 20,4, meno rata anno 2023 bonus edilizi 9,5, meno crediti ricorrenti 3,7)”. (fonte Agenzia delle Entrate)
Ipotizzando di usare la stessa metodologia anche per altri Cessionari diversi dalle banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione, si creerebbe una tale capacità di acquisizione e di assorbimento in compensazione dei bonus edilizi che disincaglierebbe in buona parte i crediti bloccati nei cassetti fiscali delle imprese. Fermo restando quanto disposto fino al D.l. 11/23 in materia di circolazione dei crediti, limiti, tracciabilità, asseverazioni ed apposizione di Visti di conformità, la proposta ipotizzata per lo sblocco dei crediti incagliati per l’anno 2022 e riportata in termini numerici nella prima tabella del prospetto allegato, determina la possibilità ai cessionari/imprese di poter compensare un importo massimo di € 500mila con un immediato utilizzo in compensazione nel modello F24. L’avvio immediato in compensazione dei crediti comporterà al Cessionario l’onere di un versamento di un’Imposta Sostitutiva pari al 10% del valore opzionato per l’utilizzo in compensazione. Tale opzione dei Cessionari/imprese comporterà un’assunzione diretta di responsabilità e tra gli strumenti possibili per far incontrare domanda e offerta di crediti si potrebbe pensare di creare di una piattaforma digitale unica per gli scambi fra privati, ma sempre sotto il controllo diretto dell’Agenzia delle Entrate. È bene sottolineare che i calcoli relativi ai possibili impatti sui saldi di finanza pubblica dovranno tenere in considerazione l’effetto positivo sulle casse erariali del versamento dell’imposta sostitutiva, che cosi come ipotizzata nella tabella potrebbe ammontare ad un importo consistente e di facile determinazione. Tale prima misura è da ritenersi un intervento emergenziale e una tantum solo per i crediti incagliati di lavori eseguiti nel 2022. Mentre nella seconda tabella si è ipotizzato ed analizzato la possibilità di una misura messa a regime, che garantirebbe un’immediata liquidità alle imprese ed ai cessionari con compensazione dirette, restringendo il limite di plafond utilizzabile pari a € 300mila, sempre dietro versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% dell’importo opzionato per la compensazione immediata su modello F24. La terza tabella invece riguarda essenzialmente importi più contenuti di plafond opzionati per l’utilizzo in compensazione, in quanto rivolti essenzialmente al mondo dei privati. Le stime di introito dell’imposta sostitutiva sono state calcolate su una platea di imprese interessate pari a n. 500.000 unità su circa 4.500.000 partite iva italiane attive. Per sbloccare i crediti generati dal superbonus e dagli altri bonus edilizi, ma incagliati perché non trovano acquirenti, la strada da percorrere è quella della compensazione attraverso gli F24 al fine di sgonfiare una bolla da 19 miliardi di euro e la proposta individuata cerca di conciliare gli interessi dei cittadini e dello Stato.
Gli effetti del superbonus: i dati statistici UPB
Omissis