INPS – Messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023
Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 – Aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Chiarimenti applicativi
L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Pertanto, alla luce della riportata previsione, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il citato esonero contributivo si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico nella misura:
di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in commento relativamente alla tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.
Pertanto, l’esonero in trattazione, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, trova applicazione:
nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.
Laddove la tredicesima mensilità sia erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto trova applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:
nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (ossia 2.692 euro/12);
nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (ossia 1.923 euro/12).
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate.
L’Istituto ha fornito le istruzioni operative e contabili circa la misura in oggetto con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, al quale si rinvia.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si chiarisce quanto segue.
L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET disciplinato dall’articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 48/2023.
L’agevolazione in trattazione, inoltre, risulta cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta, come già chiarito nella circolare n. 102 del 19 settembre 2022, del 50% in forza della previsione di cui all’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022 e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle descritte condizioni, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.
Laddove ricorrano i presupposti per l’operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”).
Conseguentemente, l’esonero IVS nella misura prevista dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 trova applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.
Analogamente, lo stesso criterio della spettanza dell’esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 47, comma 7, del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
La procedura di calcolo sarà adeguata in base alle disposizioni fornite con il presente messaggio ed eventuali differenze saranno oggetto di nota di rettifica.
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