Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15236 – L’atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ. produce l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione

L'atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ. produce l'estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 luglio 2020, n. 15112 – Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente ed il mero fatto di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa non determina di per sé l’addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l’altro, della nocività dell’ambiente di lavoro

Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente ed il mero fatto di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa non determina di per sé l'addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l'altro, della nocività dell'ambiente di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 luglio 2020, n. 13912 – Risarcimento del danno danno biologico e morale per omessa vigilanza del datore di lavoro sulla mancato utilizzo degli occhiali di protezione

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 luglio 2020, n. 13912 Infortunio sul lavoro - Risarcimento del danno danno biologico e morale - Mancato utilizzo degli occhiali di protezione - Omessa vigilanza del datore di lavoro Fatti di causa 1. Il Tribunale di Forlì, in esito alla c.t.u. medico legale, in accoglimento della domanda di P.A., [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2020, n. 15107 – La natura sussidiaria della norma di cui all’art. 2087 c.c. e la sua interpretazione estensiva non possono spingersi sino al punto di configurare una responsabilità oggettiva del datore di lavoro per ogni infortunio occorso al dipendente, poiché la responsabilità datoriale deve essere ricollegabile ad un comportamento colpevole riconducibile alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza

La natura sussidiaria della norma di cui all'art. 2087 c.c. e la sua interpretazione estensiva non possono spingersi sino al punto di configurare una responsabilità oggettiva del datore di lavoro per ogni infortunio occorso al dipendente, poiché la responsabilità datoriale deve essere ricollegabile ad un comportamento colpevole riconducibile alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2020, n. 15010 – La motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata”

La motivazione per relationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14970 – In tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso

In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14944 – In tema di continenza di cause, le norme dettate dall’art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per l’impugnazione, perché in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta

In tema di continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per l'impugnazione, perché in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta

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