Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale n. 114 del 5 luglio 2024 – Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2024 e adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 20

MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 114 del 5 luglio 2024 Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2024 e adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 29 maggio 2024, n. 20 Articolo 1 (Retribuzione media [...]

MINISTERO della GIUSTIZIA – Decreto ministeriale del 9 agosto 2024 – Modifica dei termini previsti dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150

MINISTERO della GIUSTIZIA - Decreto ministeriale del 9 agosto 2024 Modifica dei termini previsti dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150 Decreta: 1.  I termini di cui all'articolo 42, comma 1, ultima parte, e all'articolo 43, comma 1, del decreto del [...]

MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 5 agosto 2024 – Misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l’anno 2024 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione

MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 5 agosto 2024 Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2024 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione Art. 1 Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 all'IVASS 1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 all'IVASS dai [...]

Processo tributario: operazioni ritenute inesistenti ed onere della prova

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 21936 depositata il 2 agosto 2024, intervenendo in tema di operazioni inesistenti, ha ribadito che qualora " ...  l'amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, questa Corte ha espresso il consolidato orientamento [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22191 depositata il 6 agosto 2024 – In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso

In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22186 depositata il 6 agosto 2024 – Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore

Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22178 depositata il 6 agosto 2024 – Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline; pertanto, l’effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale

Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline; pertanto, l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza depositata n. 21936 il 2 agosto 2024 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la “contabilità in nero” (anche se rinvenuta presso terzi), costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero" (anche se rinvenuta presso terzi), costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta

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