Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto del 16 luglio 2024 – Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – Anno 2024

MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Decreto del 16 luglio 2024 Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2024 Decreta Art. 1 1. A decorrere dal mese di aprile [...]

Il giudicato sull’accertamento del diritto alla stabilizzazione costituisce evidentemente il presupposto logico-giuridico del diritto al ristoro del danno da ritardata stabilizzazione, sicché il giudicato su quest’ultimo non può non estendersi al primo accertamento

Il giudicato sull’accertamento del diritto alla stabilizzazione costituisce evidentemente il presupposto logico-giuridico del diritto al ristoro del danno da ritardata stabilizzazione, sicché il giudicato su quest’ultimo non può non estendersi al primo accertamento

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 16618 depositata il 14 giugno 2024 – La sentenza passata in giudicato sul diritto al risarcimento del danno da ritardata assunzione condizionerebbe il giudizio sul diritto all’assunzione, in quanto coprendo il dedotto e il deducibile

La sentenza passata in giudicato sul diritto al risarcimento del danno da ritardata assunzione condizionerebbe il giudizio sul diritto all’assunzione, in quanto coprendo il dedotto e il deducibile

La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto, a condizione che l’atto sia stato notificato al contribuente

La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto, a condizione che l'atto sia stato notificato al contribuente

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 6, sentenza n. 631 depositata il 26 febbraio 2024 – Al fine di fruire del contributo perequativo “a fondo perduto” a sostegno degli operatori economici colpiti dagli effetti della pandemia, il Decreto Sostegni-bis (art.1. D.L. 73/2021) prevede il rispetto di alcuni requisiti. Tra i principali vi è, in primo luogo, l’esistenza di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e, in secondo luogo, la dimostrazione di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019

Al fine di fruire del contributo perequativo “a fondo perduto” a sostegno degli operatori economici colpiti dagli effetti della pandemia, il Decreto Sostegni-bis (art.1. D.L. 73/2021) prevede il rispetto di alcuni requisiti. Tra i principali vi è, in primo luogo, l’esistenza di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e, in secondo luogo, la dimostrazione di un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26180 depositata il 3 luglio 2024 – Il reato è, dunque, configurabile a fronte di dichiarazioni mendaci e della produzione di falsa documentazione per ottenere l’erogazione di erogazioni pubbliche e non già con riferimento a una dichiarazione veritiera, ma non integrata successivamente dalla comunicazione di sopravvenienza di cause di decadenza (sempre che la stessa non riguardi ulteriori tranches di un rapporto continuativo)

Il reato è, dunque, configurabile a fronte di dichiarazioni mendaci e della produzione di falsa documentazione per ottenere l'erogazione di erogazioni pubbliche e non già con riferimento a una dichiarazione veritiera, ma non integrata successivamente dalla comunicazione di sopravvenienza di cause di decadenza (sempre che la stessa non riguardi ulteriori tranches di un rapporto continuativo)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 143 depositata il 22 febbraio 2024 – L’inesistenza di un credito di imposta portato in compensazione non può esser desunta unicamente dalla sua mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione. Posto infatti che l’inesistenza del credito deve esser agevolmente rilevabile, la mancata indicazione nel quadro RU rende, al più, il credito “non spettante”, con la conseguente inapplicabilità del maggior termine di otto anni previsto dall’ art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 , per l’emissione del relativo atto di recupero

L'inesistenza di un credito di imposta portato in compensazione non può esser desunta unicamente dalla sua mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione. Posto infatti che l'inesistenza del credito deve esser agevolmente rilevabile, la mancata indicazione nel quadro RU rende, al più, il credito "non spettante", con la conseguente inapplicabilità del maggior termine di otto anni previsto dall' art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 , per l'emissione del relativo atto di recupero

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