Corte di Cassazione sentenza n. 15274 del 12 settembre 2012
RAPPORTO DI LAVORO – LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI) – PROVA CIVILE – LAVORO: STRAORDINARIO E NOTTURNO – CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE
massima
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Il lavoratore che presti la propria attività presso una ditta di autotrasporti ed agisca in giudizio al fine di ottenere il compenso per il lavoro straordinario ben può servirsi per assolvere l’onere probatorio a suo carico gravante e dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro, deducendo l’insufficienza della retribuzione ricevuta, dei dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, allorché l’effettuazione del lavoro straordinario e l’effettività dello stesso emerga e sia supportata da ulteriori elementi, pur se aventi carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice nell’esercizio dei propri poteri istruttori.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.N. chiedeva al Tribunale di Chieti, sezione lavoro, la condanna della società datrice di lavoro M. due srl al pagamento del lavoro straordinario svolto, quale autista, per gli anni indicati in ricorso; si costituiva la società che contestava la fondatezza del ricorso. Il Tribunale di Chieti con sentenza del 10.6.2003 rigettava la domanda. La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 22.3.2010 rigettava l’appello. La Corte territoriale rilevava che non sussisteva prova dello svolgimento del dedotto lavoro straordinario (da accertarsi con rigore, stante il carattere discontinuo della prestazione ed il suo svolgimento al di fuori della sfera di diretto controllo del datore di lavoro). Non veniva accolta l’istanza di acquisizione dei dischi cronotachigrafi in quanto, alla luce della giurisprudenza della giurisprudenza della cassazione in materia, non potevano da soli fornire prova della prestazione dedotta; i testi avevano offerto dichiarazioni generiche e comunque relative ad un breve periodo rispetto a quello in cui sì sarebbe svolto il preteso lavoro straordinario, le dichiarazioni rese da colleghi che, prima della separazione dei giudizi, erano parti nello stesso procedimento, non potevano essere tenute in considerazione; né potevano essere prese in considerazione le risposte date dal legale rapp.te della M. perché lo svolgimento del dedotto lavoro straordinario era stato contestato anche se il detto legale rapp.te aveva parlato di una compensazione di questo con la corresponsione di una maggiore indennità di trasferta.
Ricorre il L.N. con 5 motivi; resiste la società intimata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 202. 2010 c.p.c. nonché degli artt. 2697, 2729, 2733, 2735 e ss. c.c. per la mancata ammissione dell’ordine di esibizione dei dischi cronotachigrafi, in quanto, in ogni caso, per la Corte di appello, sarebbero stati inidonei a fornire la prova del contestato svolgimento del lavoro straordinario; con il secondo motivo si deduce la violazione delle già ricordate norme nonché l’omessa e contraddittoria motivazione sempre in relazione alla mancata ammissione dell’ordine dì esibizione. La società resistente non aveva neppure contestato l’ammissibilità del chiesto mezzo istruttorio ed il contenuto dei dischi ex art. 2712 c.c. che comunque era stato richiesto unitamente a prove testimoniali, richiesta poi reiterata in appello anche alla stregua della già espletata prova testimoniale. Con il terzo motivo si ribadisce la violazione delle medesime norme processuali con riferimento a quanto emerso dalla prova testimoniale: numerosi testi avevano – sia pure per periodi limitati – confermato lo svolgimento del dedotto lavoro straordinario; tali testimonianze si sarebbero dovute verificare anche alla luce di quanto emerso dai dischi cronotachigrafici.
I primi tre motivi vanno esaminati insieme trattando la medesima questione ed appaiono fondati. La motivazione adottata dalla Corte territoriale per rigettare la richiesta di ammissione dell’ordine di esibizione dei dischi cronotachigrafi non appare corretta in quanto la giurisprudenza citata anche in sentenza di questa Corte afferma che. in caso di contestazione ex art. 2712 c.c. i dischi cronotachigrafi non possono “da soli” fornire piena prova (cass. n. 9006/2002, cass. n. 9650/2003), mentre nel caso in esame la detta prova richiesta in primo grado e ribadita in appello si aggiungeva a plurimi elementi come la prova per testi espletata che, a stare a quanto riferito nella stessa sentenza impugnata aveva comunque, limitatamente ad un periodo più limitato rispetto a quello dichiarato in ricorso, confermato lo svolgimento di lavoro straordinario, cui sì aggiunge quanto riferito da colleghi dei ricorrenti parti in causa prima della separazione dei giudizi, le cui dichiarazioni – come si dirà più avanti – dovevano essere prese in considerazione anche se eventualmente vagliate nella loro attendibilità, ed infine quanto riferito dallo stesso legale rapp.te della società il quale aveva comunque riferito dello svolgimento dì lavoro straordinario. Conseguentemente il mezzo istruttorio non poteva essere rifiutato con la motivazione prima ricordata perché collegato a numerosi altri riscontri processuali, che si sarebbero dovuti verificare anche alla luce di quanto obiettivamente emergente dai citati dischi relativamente all’intero periodo dedotto in ricorso.
Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729, 2730, 2733 e ss. c.c.: le dichiarazioni dei testi che erano stati parti nel medesimo procedimento prima della separazione dei singoli giudizi dovevano essere tenute in considerazione e non potevano essere semplicemente ignorate.
Anche tale motivo appare fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c.. è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se. quest’ultimo sia. a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l’eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l’incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tate situazione soltanto incidere sull’attendibilità delle relative deposizioni” (cass. n. 9006/2006. cfr. anche cass. n. 9650/2003). Conseguentemente la Corte doveva considerare tali deposizioni, pur valutandone eventualmente f attendibilità.
Con l’ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, c.p.c. nonché degli artt. 2697, 2727, 2729, 2730, 2733 e ss. c.c., nonché l’omessa e contraddittoria motivazione: non si era tenuto conto di quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società intimata in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario posto che comunque sul punto vi era stata una contestazione netta in punto dì fatto della circostanza.
Anche l’ultimo motivo appare fondato. La motivazione appare non coerente ed inadeguata: il legale rappresentante della società – emerge dalla sentenza – ha ammesso in sede di interrogatorio formale che era stato svolto del lavoro straordinario, anche se compensato con una maggiore indennità di trasferta. Tale circostanza ben poteva essere tenuta in considerazione anche se la società aveva contestato in punto di fatto la circostanza, proprio perché funzionalmente ed istituzionalmente l’interrogatorio formale è preordinato ad un accertamento ed ad un chiarimento dei fatti processuali che prescinde dalla iniziali difese assunte dalla parti nel processo.
Pertanto si deve accogliere il ricorso in relazione ai motivi sin qui esaminati, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona anche per le spese del presente giudizio.
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