CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 settembre 2013, n. 20118
Responsabilità patrimoniale – Conservazione della garanzia patrimoniale – Revocatoria ordinaria (azione pauliana) – Condizioni e presupposti (esistenza del credito, “eventus damni, consilium fraudis et scientia damni”) – Vendita in tempi successivi del medesimo immobile a soggetti diversi – Trascrizione del secondo acquisto – Azione risarcitoria e revocatoria del primo acquirente – Condizioni
Ritenuto che M.P. e V. P. convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucca, T. P., G. P., E. P. e G. P., esponendo: che il loro padre, T. P., aveva venduto a loro stesse e ai loro fratelli G. ed E. P., con scrittura privata del 27 giugno 1996, la nuda proprietà di un fabbricato, corredato da terreno agricolo, per il prezzo di lire 224.000.000; che la scrittura privata avrebbe dovuto essere tradotta in atto pubblico entro il 30 agosto 1996; che nello stesso giorno del 27 giugno 1996 i quattro fratelli acquirenti avevano provveduto, con altra scrittura privata, a dividere tra loro il bene acquistato in comunione; che il 27 novembre 1996 le attrici avevano, però, appreso che il loro padre, con atto pubblico dell’11 settembre 1996, aveva venduto a G. P., figlio di G., per il prezzo di lire 50.000.000, una parte dei beni che erano già stati oggetto della precedente vendita; che, inoltre, il 1° ottobre 1996 lo stesso T. P. aveva conferito al figlio E. una procura speciale che aveva consentito a questo di ritirare ingenti somme di denaro e titoli intestati al padre; che il padre era “privo della capacità critico-volitiva e di autodeterminazione propria di ogni persona capace”; che il repentino mutamento di volontà da parte del loro padre non poteva che essere spiegato con l’intervento di forze estranee coercitive;
che, tanto premesso, M. e V. P. conclusero: (a) in tesi, per la declaratoria di nullità degli atti pubblici dell’11 settembre 1996 (vendita) e del 1° ottobre 1996 (procura speciale) ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., per non essere stati stipulati “nel libero esercizio di autonomia privata da parte di T. P. ma a seguito di pressioni” di G., G. ed E. P., con conseguente declaratoria di efficacia della scrittura privata del 27 giugno 1996 e con condanna al risarcimento dei danni; (b) in subordine, per la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., del rogito notarile, “posto in essere in pregiudizio delle mutate ragioni creditorie delle attrici”, pure con condanna al risarcimento dei danni; (e) in ulteriore ipotesi subordinata, per la declaratoria della simulazione relativa dell’atto pubblico dell’11 settembre 1996, in quanto dissimulante una donazione; (d) in ogni caso, per la declaratoria della responsabilità per risarcimento dei danni tutti connessi al comportamento dei convenuti;
che si costituirono i convenuti, resistendo, G. P. anche domandando, in via riconvenzionale, la declaratoria di simulazione relativa della scrittura del 27 giugno 1996, celante, in realtà, una donazione, in quanto tale nulla;
che il Tribunale di Lucca, con sentenza in data 25 luglio 2002, rigettò ogni domanda, in particolare rilevando: che l’asserita incapacità di agire di T. P. avrebbe potuto determinare l’annullabilità (non richiesta) dell’atto pubblico, ma non la sua nullità; che l’azione revocatoria era inammissibile per difetto della prova dell’esistenza di un credito; che non era stata offerta prova sufficiente della allegata simulazione dell’atto pubblico dell’11 settembre 1996; che la domanda risarcitoria era inammissibile perché generica; che non era stata offerta prova sufficiente della allegata simulazione fatta valere, in via riconvenzionale, da G. P.;
che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’11 agosto 2006, ha rigettato il gravame interposto da M. e V. P.;
che la Corte territoriale ha escluso che il Tribunale avesse erroneamente interpretato la domanda, osservando che “la lettura dell’atto di citazione non lascia dubbi sul fatto che, se un senso si debba ad esso attribuire, esso sia quello rilevato dal Tribunale; del resto, se il difetto di consenso è determinato dall’incapacità di volere di una delle parti la fattispecie riscontrabile non può che essere quella relativa all’incapacità naturale di una delle parti posto che il difetto di consenso in senso proprio presuppone che ciascuna parte sia capace di determinarsi”;
che, in ordine al motivo concernente il rigetto della domanda revocatoria, la Corte di Firenze ha rilevato che “il credito risarcitorio sostanzialmente allegato dalle appellanti è quello nascente dal dedotto inadempimento dell’atto che si vorrebbe revocare e non preesisteva, dunque, a tale atto”;
che i giudici del gravame hanno poi ritenuto privo di specificità il motivo relativo al rigetto della domanda subordinata di simulazione ed infondata la censura concernente il rigetto della domanda subordinata di risarcimento del danno, stante l’assoluta genericità della stessa;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello M. e V. P. hanno proposto ricorso, con atto notificato l’il settembre 2007, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che con il primo motivo (incongruità, carenza, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione, in relazione all’art. 1418 cod. civ.) ci si duole del mancato accoglimento della domanda proposta in via principale intesa alla declaratoria di nullità dell’atto pubblico dell’11 settembre 1996, sostenendosi che la decisione doveva essere, appunto, nel senso della nullità del contratto “per il difetto dell’accordo contrattuale, specificamente per l’inutilizzabilità giuridica, e quindi da considerarsi come mancante, ai fini del perfezionamento ed efficacia del contratto, il consenso del venditore al momento della vendita (ai rogiti del notaio B. dell’11 settembre 1996) per la parte relativa all’alienazione dei beni per i quali il consenso era già stato completamente speso ed esaurito, tre mesi prima: esattamente nella stipulazione dell’antecedente scrittura privata traslativa del 27 giugno 1996”;
che il motivo è inammissibile, perché con esso si fa valere una ragione di nullità dell’atto pubblico di vendita in data 11 settembre 1996 diversa ed ulteriore rispetto a quella dedotta con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado: mentre, infatti, con l’atto di citazione, e con le conclusioni precisate dinanzi al Tribunale di Lucca, le attrici hanno domandato la nullità del contratto di compravendita in quanto posto in essere, non nel libero esercizio dell’autonomia privata da parte di T. P., ma a seguito di pressioni esercitate da G., G. ed E. P., con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno chiesto la nullità del medesimo contratto a causa del difetto di legittimazione da parte del venditore, che aveva ormai perduto ogni facoltà di disposizione, essendo questa stata esercitata in favore di altri soggetti;
che il secondo motivo (omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo alla domanda subordinata di inefficacia dell’atto pubblico di compravendita ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.) pone il quesito “se la fattispecie rappresentata da scrittura privata immediatamente traslativa di diritti reali (di comproprietà) su determinati beni immobili in favore delle acquirenti ora ricorrenti, rimasta inadempiuta nell’impegno principale ed espresso, assunto dal venditore, di tradurre entro un tempo determinato la medesima in atto pubblico, seguita invece da atto pubblico di alienazione dei medesimi beni immobili, insieme ad altri beni immobili, in favore di altro acquirente, lesivo del previsto obbligo di traduzione in atto pubblico della scrittura privata ed impeditivo dell’opponibilità dell’acquisto, possa dar luogo alla dichiarazione di inefficacia di quest’ultimo, nei limiti del precedente atto di disposizione, ai fini della reintegrazione della garanzia generica (art. 2740 cod. civ.) e la promozione nei confronti dell’acquirente delle azioni esecutive o conservative sugli stessi beni (art. 2902, primo comma, cod. civ.). E se a tal fine sia sufficiente la prova che il secondo acquirente era a conoscenza che il venditore era già vincolato nei confronti di altri creditori, le cui ragioni con l’atto potevano essere pregiudicate”;
che il motivo è infondato, perché esso muove dal presupposto, erroneo, che la semplice conoscenza da parte del terzo della precedente vendita non trascritta basti ad integrare le condizioni per il positivo esercizio dell’azione revocatoria;
che, infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte (Sez. III, 9 febbraio 1982, n. 759; Sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1131; Sez. IlI, 22 marzo 2007, n. 6962), nell’ipotesi in cui un immobile venga alienato in tempi successivi a due diversi soggetti dei quali solo il secondo trascriva il proprio acquisto rendendolo cosi opponibile al primo, quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno e, per conservare la garanzia relativa al proprio credito, può esercitare l’azione revocatoria della seconda alienazione; tuttavia, poiché la seconda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), ai fini dell’accoglimento della revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza della precedente vendita da parte del secondo acquirente, ma è necessaria la prova della partecipazione di quest’ultimo alla dolosa preordinazione dell’alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito;
che con il terzo motivo ci si duole (denunciando motivazione insufficiente ed inadeguata) del rigetto della domanda di condanna in solido del venditore e dell’acquirente per i danni sopportati dalle attrici, domandandosi “se l’acquirente per atto traslativo ex art. 1376 cod. civ. – qui rappresentato da una scrittura privata – possa vantare un diritto al risarcimento dei danni sopportati nei confronti dell’alienante in via contrattuale nel caso in cui al suo acquisto sia preferito, pure se acquistato anteriormente, per effetto della trascrizione (solo per ragioni di certezza) l’acquisto per altra vendita successiva trascritta relativa agli stessi beni o a parte degli stessi beni e se il danno possa essere rappresentato dal prezzo corrisposto od anche dall’attualità del valore di mercato dei beni (se superiore rispetto all’epoca della prima vendita) oltre che dalle spese accessorie di natura tecnica e dovute per adempimenti amministrativi per la redazione della scrittura privata”, e “se il risarcimento possa porsi a carico solidale anche del secondo acquirente ex art. 2043 cod. civ. nel caso in cui si provi, anche per presunzioni, la sua scientia damai (nella specie si era proposto di provare la situazione psicologica del secondo acquirente che oltre ad avere acquistato per secondo e trascritto aveva partecipato alle trattative per conto di uno degli acquirenti e poi condividenti – il padre G. P. – per la stipulazione della scrittura privata traslativa)”;
che il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi;
che la Corte d’appello, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento dei danni in quanto assolutamente generica, in mancanza dell’indicazione di qualsiasi elemento idoneo a specificare, in concreto, le caratteristiche, oggettive e soggettive, del preteso danno ;
che, a fronte di questa statuizione, il motivo di doglianza proposto si muove tutto sul terreno del diritto sostanziale e sulla rivendicazione, in caso di duplice vendita dello stesso immobile a persone diverse in tempi successivi, del diritto al risarcimento del danno; ma non censura, in sé, la conferma della pronuncia di inammissibilità della domanda per vizio della sua introduzione sul piano processuale, per la mancata identificazione, nella citazione introduttiva, del bene della vita richiesto;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta, il ricorso.
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