Corte di Cassazione, ordinanza n. 19865 depositata il 12 luglio 2023 – La ritenuta sussistenza dell’interesse, in capo al cessionario del credito, ad intervenire nel giudizio, strettamente correlato alla titolarità del diritto di credito da tutelare con l’azione revocatoria, comporta che, pur in difetto di costituzione del creditore cedente, non possa pervenirsi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che le ragioni di credito originariamente vantate dal cedente risultano ancora contestate tra le parti e, soprattutto, ancora non soddisfatte