CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 settembre 2013, n. 20697

Avvocato e procuratore – Albo speciale – Ricercatore scientifico – Impugnazione proposta personalmente davanti al C.N.F. del provvedimento del Consiglio dell’ordine territoriale di rigetto dell’istanza di iscrizione all’albo speciale degli avvocati – Inammissibilità

Svolgimento del processo

Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bologna con delibera del 28 gennaio 2005 respingeva l’istanza del dott. L.C., ricercatore scientifico, di iscrizione all’albo speciale degli avvocati.

L’impugnazione dell’interessato è stata dichiarata inammissibile dal Consiglio nazionale forense con sentenza del 10 novembre 2006, in quanto:

a) gli art. 1, 7 e 33 r.d. 37 del 1934 stabiliscono che nessuno può esercitare funzioni di avvocato e procuratore se non sia iscritto all’albo professionale; e che anche le funzioni di rappresentanza e difesa davanti al CNF possono essere assunte soltanto da un avvocato;

b) che solo eccezionalmente il ricorso al CNF può essere proposto dal professionista non iscritto all’albo speciale a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario (nel qual caso può farsi assistere da avvocato iscritto nell’albo speciale).

Laddove il C. non era iscritto neppure all’albo degli avvocati.

Per la cassazione della sentenza quest’ultimo ha proposto ricorso per 3 motivi. Il CNF e quello dell’ordine di Bologna non hanno spiegato difese.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente Dott. C. senza il ministero di altro difensore abilitato ad esercitare le funzioni di avvocato.

Secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite, infatti, è inammissibile detto ricorso, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense in tema di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti procuratori, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale, in quanto la deroga apportata dall’art. 66, terzo comma, r.d. n. 37 del 1934 sull’ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione anche da parte di soggetto non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore: dovendo comunque essere coordinata con il principio enunciato nell’art. 1, comma 1, R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, secondo cui “nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell’albo professionale”.

Detto principio rappresenta, quindi anche il limite alla deroga apportata alla normativa contenuta nel codice di rito ; per quanto attiene alla proposizione del ricorso per cassazione anche da parte di soggetto non iscritto nell’albo speciale, in quanto presuppone che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore; con la conseguenza che colui il quale tali funzioni non possa esercitare per non essere iscritto nell’albo professionale non può a maggior ragione sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione.

Al pari del resto di quanto avviene per l’avvocato, cui il Consiglio nazionale forense abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo privi, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense; il quale non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, avverso la decisione anzidetta, derivandone, in caso contrario, l’inammissibilità dell’impugnazione, perché la sanzione è – ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 – immediatamente esecutiva e non rileva, in contrario, la circostanza che con il medesimo ricorso ne sia stata chiesta la sospensione (Cass. 3074/1994 e succ. conformi). Sicché se colui il quale è stato privato dell’esercizio della professione forense non può sottoscrivere personalmente – finché si trova in tali condizioni – il ricorso per cassazione, a maggior ragione è privo di tale potere chi, per non essere mai stato iscritto nell’albo professionale, non ha mai avuto lo ius postulandi (Cass. sez. un. 23022/2011; 3396/2008)

La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, non iscritta in alcun albo professionale, ne impedisce l’esame del merito.

Nulla per le spese per non avere gli intimati svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.