Corte di Cassazione sentenza n. 21701 del 05 giugno 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNI SUL LAVORO – CANTIERE EDILE – PONTE STRADALE – RESPONSABILITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE – OMISSIONE DI ADEGUATE OPERE DI PROTEZIONE ATTE A PREVENIRE IL RISCHIO CADUTA
massima
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Vi è la responsabilità della legale rappresentante di una srl, esercente edilizia, per aver eseguito lavori ad altezza superiore a due metri, senza adottare adeguate strutture di protezione idonee ad evitare la caduta di persone e/o di cose.
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FATTO
1. Il Tribunale di Matera, con sentenza emessa il 18/04/2011, dichiarava (Omissis) – imputata del reato di cui al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, articolo 159, comma 1, lettera a), articolo 122, comma 1, per avere, quale legale rappresentante della ditta ” (Omissis) srl”, esercente edilizia, eseguito (nel cantiere edile ubicato in località (Omissis)) lavori ad altezza superiore a due metri, senza adottare adeguate strutture di protezione idonee ad evitare la caduta di persone e/o di cose; fatto accertato in località (Omissis) – colpevole di detta contravvenzione e la condannava alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.
2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 cod. proc. pen., lettera b) ed e).
In particolare la ricorrente esponeva:
a. che l’imputazione formulata non era enunciata in forma chiara e precisa, con conseguente violazione della norma di cui all’articolo 429 cod. proc. pen., commi 1 e 2;
b. che non era stata fornita la prova che le prescrizioni scritte, rilasciate (a seguito del sopralluogo nel citato cantiere) a mani del direttore tecnico del cantiere, fossero pervenute conoscenza della (Omissis);
c. che la pena inflitta era eccessiva; andavano concesse le attenuanti generiche; nonché la sospensione condizionale della pena.
Tanto dedotto la ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Matera ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
In particolare il giudice di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che (Omissis), quale rappresentante legale della ” (Omissis) srl” – nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti – nell’ambito del cantiere edile ubicato in località (Omissis) (adibito alla realizzazione di un ponte stradale) aveva omesso di approntare un adeguato ponteggio, o comunque opere di protezione idonei a prevenire rischi di caduta verso il basso. Più specificamente si rinvenivano – nei sistemi di accesso e nei percorsi in altezza necessari per raggiungere le postazioni di lavoro – aperture verso il vuoto prive di idonee precauzioni atte a prevenire pericoli di caduta di persone e cose (vedi sent. impugnata pagg. 2, 3, 4).
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie in esame gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, delle contravvenzioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 159, comma 1, lettera a), articolo 122, comma 1, come contestate in atti.
2. Le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente generiche e comunque infondate per le seguenti ragioni principali:
2.1. Il capo di imputazione – diversamente da quanto argomentato dalla difesa della ricorrente – è stato enunciato in forma chiara e precisa, sia per quanto attiene al contenuto dell’addebito contestato all’imputata (omessa predisposizione di idonee strutture di protezione atte a prevenire la caduta nel vuoto di persone o cose), sia per quanto attiene alle norme violate. In ordine a siffatta imputazione, il ricorrente è stato posto in grado di esercitare per intero il suo diritto di difesa.
2.2. Le prescrizioni relative alle irregolarità da eliminare entro il termine di gg. 5, erano state rilasciate all’esito del sopralluogo effettuato il 30/07/2009 da funzionar della Direzione Provinciale del Lavoro a mani del direttore tecnico del cantiere, (dipendente della citata società edilizia). Detto direttore tecnico – stante la sua peculiare funzione di preposto al cantiere – aveva l’obbligo giuridico di comunicare le prescrizioni medesime a (Omissis), rappresentante legale della ” (Omissis) srl”.
Trattasi, pertanto, di prescrizioni ritualmente comunicate alla citata società edilizia, nella persona del suo rappresentante legale.
2.3. Le censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla misura della pena sono generiche e comunque infondate perché inerenti a valutazioni di merito, congruamente motivate, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui agli articoli 62 bis e 133 c.p. Il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato già concesso.
3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da (Omissis) con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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