Corte di Cassazione sentenza n. 4362 del 23 febbraio 2011
IMPOSTE SUI REDDITI – RISCOSSIONE – SOSTITUTO DI IMPOSTA – COMUNICAZIONE – ESITO DEL CONTROLLO – DUBBI – LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.S. impugnava la cartella di pagamento con la quale, in sede di riliquidazione del Mod. 770, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’Ufficio di Roma 1 dell’Agenzia delle Entrate aveva intimato il pagamento delle somme di Euro 8.889,26 ed Euro 987,37, dovute a titolo di tassazione separata per l’anno 1999, eccependo, in primo luogo, di non aver ricevuto alcuna comunicazione del risultato del controllo, e deducendo la decadenza dell’Agenzia dal potere di controllo, nonchè la carenza di una congrua motivazione della cartella.
La Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso, affermando, fra l’altro, che, all’esito del controllo formale in questione, non fosse necessaria alcuna comunicazione.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la decisione indicata in epigrafe, pronunciava l’annullamento della cartella, ritenendo che, poichè l’esito del controllo era stato comunicato al solo sostituto d’imposta, il M. non fosse stato posto in grado di conoscere il contenuto e le ragioni della pretesa tributaria.
Veniva, d’altra parte, affermata la fondatezza dei rilievi inerenti alla motivazione della cartella. Propone ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria . Resiste con controricorso il M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.
In particolare, si sostiene che – a prescindere dalla circolare nella quale si affermava l’obbligo della comunicazione al sostituito, applicabile ai redditi a tassazione separata percepiti a partire dall’anno 2000 – il tenore della norma contenuta nel richiamato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis è chiaro nell’indicare l’obbligo di comunicazione alternativamente nei confronti del contribuente “o” del sostituto d’imposta.
Si pone in rilievo, d’altra parte, come i riferimenti alla motivazione della cartella contenuti nella sentenza impugnata risultino estranei all’impugnazione del ricorrente appellante (essendosi sul punto, quindi, formato il giudicato interno), oltre ad essere contrastanti con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Appare evidente, pertanto, come assuma carattere decisivo e di assoluta rilevanza nel presente giudizio la questione della legittimità costituzionale della norma contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 63 bis, nella parte in cui pone alternativamente l’obbligo di comunicazione nei confronti del sostituto d’imposta e del sostituito.
Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale ha affermato la necessità della comunicazione anche al sostituito, ritenendo che l’art. 36 bis testè richiamato “possa essere interpretato anche per gli anni precedenti in modo da garantire al contribuente, prima di ricevere la cartella esattoriale e di subire l’esecuzione della pretesa tributaria dell’Ufficio, di conoscerne le ragioni e i contenuti per poter portare in contraddittorio con l’Amministrazione utili elementi di conoscenza e di informazione”.
A giudizio di questa Corte, tale interpretazione, ancorchè coerente con la sempre maggiore importanza che sul piano normativo (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5) e giurisprudenziale (cfr, per tutte, Cass. Sez. Un. 18 dicembre 2009, n. 26635) assume l’estensione del principio del contraddittorio alla fase pre-contenziosa del giudizio tributario, non è consentita dal tenore letterale della norma, che, ricorrendo alla disgiuntiva “o”, indica chiaramente come l’obbligo di comunicazione possa essere assolto in maniera soggettivamente alternativa.
Il Collegio, per altro, è consapevole della difficoltà di prospettare la questione di legittimità costituzionale della norma in esame sotto il profilo della violazione dell’art. 24 Cost., il quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale è costantemente orientata nell’affermare che le norme inerenti alla regolazione del procedimento tributario non hanno natura processuale, e risultano perciò estranee all’applicazione dei parametri costituzionali sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. (ord. n. 940 e 21/1988; n. 244 del 2009). Ciò nondimeno, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità della norma indicata, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., nella parte in cui consente la comunicazione dell’esito del controllo alternativamente al sostituto d’imposta ed al sostituito, in quanto in tal caso uno dei soggetti, nel caso di specie direttamente interessato a conoscere le ragioni della pretesa creditoria prima di subire, con la recezione della cartella, la fase esecutiva, non viene posto preventivamente in grado di ovviare a eventuali errori nella liquidazione stessa o di comunicare elementi utili alla corretta valutazione dei dati resi nella dichiarazione. In altri termini appare oltremodo irragionevole consentire – una volta affermato l’obbligo di comunicazione preventiva dell’esito del controllo che comporta un’alterazione del risultato – che la comunicazione stessa e la recezione della cartella di pagamento riguardino soggetti diversi.
P.Q.M.
La Corte solleva questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 1973, art. 36 bis, in riferimento all’art. 3 Cost.; dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo” sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma 2, il giudizio in corso; ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa” al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
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